Avvocato non Cassazionista: Quando un Errore Formale Costa Caro
Scegliere il giusto professionista per un ricorso in Cassazione non è solo una questione di fiducia, ma un requisito fondamentale per l’ammissibilità stessa dell’atto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda le severe conseguenze che derivano dall’affidare il proprio ricorso a un avvocato non cassazionista, ovvero non iscritto nell’apposito albo speciale. L’esito, come vedremo, è la declaratoria di inammissibilità e la condanna a pesanti sanzioni.
I Fatti del Caso
Due persone proponevano ricorso per Cassazione avverso un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Taranto. Per la difesa, si affidavano a un avvocato di fiducia del proprio foro. Tuttavia, un controllo di routine ha fatto emergere un vizio insanabile che ha compromesso l’intero procedimento prima ancora che potesse essere discusso nel merito.
La Decisione della Cassazione: il ruolo dell’avvocato non cassazionista
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La ragione è netta e priva di margini di interpretazione: l’avvocato difensore, pur essendo regolarmente iscritto all’albo del proprio ordine, non risultava iscritto all'”albo speciale dei Cassazionisti”.
Questa iscrizione è un requisito essenziale, previsto dalla legge, per poter patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori. La sua assenza costituisce un vizio di forma che non consente al giudice di esaminare il contenuto del ricorso, portando inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
La decisione si fonda sull’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha sottolineato un punto cruciale, richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000): non si può ravvisare un’assenza di colpa da parte del ricorrente nella scelta del difensore. In altre parole, è onere del cittadino verificare che il professionista scelto possieda le qualifiche necessarie per il compito che gli viene affidato. L’errore del cliente nella scelta dell’avvocato, quindi, non lo esonera dalle conseguenze economiche negative.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche per i Ricorrenti
Le implicazioni di questa decisione sono dirette e severe. Oltre a vedere il proprio ricorso respinto senza nemmeno una valutazione di merito, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la giustizia ha le sue regole formali e procedurali, la cui osservanza è imprescindibile. La scelta di un avvocato non cassazionista per un ricorso in Cassazione non è un dettaglio trascurabile, ma un errore fatale che preclude ogni possibilità di far valere le proprie ragioni e comporta significative perdite economiche.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è presentato da un avvocato non cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Ciò significa che i giudici non entreranno nel merito della questione e l’atto verrà respinto per un vizio di forma insanabile.
Chi paga le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per questo motivo?
Le conseguenze economiche ricadono sui ricorrenti, ovvero sui clienti. Essi vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, poiché si ritiene che sia loro responsabilità verificare le qualifiche del difensore scelto.
Perché è necessaria l’iscrizione all’albo speciale dei Cassazionisti?
L’iscrizione a questo albo speciale certifica che l’avvocato possiede l’esperienza e la competenza necessarie per patrocinare di fronte alle giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti), dove le questioni trattate sono prevalentemente di legittimità e richiedono una preparazione specifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25621 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
/dato avviso alle partq udita la relazione svo ta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
Rilevato che i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, propostay con il medesimo a per il ministero del comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO del foro di Taranto, inammissibili perché l’indicato difensore non è iscritto all’RAGIONE_SOCIALE dei Cassazionisti, risulta dalla certificazione in atti;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. Il.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.