Avvocato non Cassazionista: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile
L’esito di un processo può dipendere da dettagli procedurali cruciali. Uno di questi, spesso sottovalutato, riguarda la qualifica del legale che presenta un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso firmato da un avvocato non cassazionista è irrimediabilmente inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a un professionista abilitato per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, anche in casi proceduralmente complessi.
I Fatti del Caso
Due soggetti, a seguito di una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare, decidevano di impugnare la decisione. A tal fine, conferivano mandato a un avvocato di fiducia per presentare ricorso. L’atto di impugnazione veniva quindi depositato presso la Corte di Cassazione. Tuttavia, emergeva un vizio procedurale determinante: il difensore incaricato non risultava iscritto nell’albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La Questione Giuridica: Il Ruolo dell’Avvocato non Cassazionista
Il cuore della questione non risiede nel merito della vicenda penale, ma in un requisito formale previsto dall’articolo 613 del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Nel caso di specie, il ricorso era stato presentato da un avvocato non cassazionista. La difesa ha implicitamente tentato di superare l’ostacolo facendo leva sul fatto che l’atto potesse essere considerato come un appello convertito in ricorso, una circostanza che, a loro avviso, avrebbe potuto sanare il difetto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con un’ordinanza lapidaria, ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno chiarito che la regola che impone la sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista è inderogabile.
La Corte ha specificato che non esiste alcuna eccezione per il caso di un appello convertito in ricorso. Ammettere una deroga significherebbe, infatti, creare una disparità di trattamento, favorendo chi ha erroneamente qualificato l’impugnazione rispetto a chi ha correttamente proposto un ricorso per cassazione fin dall’inizio. In sostanza, un errore procedurale non può trasformarsi in un vantaggio. Di conseguenza, la mancanza di iscrizione del difensore nell’albo speciale costituisce un vizio insanabile che conduce direttamente all’inammissibilità dell’atto.
A causa di questa inammissibilità, derivante da una colpa nella proposizione del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito severo sull’importanza del rispetto delle norme procedurali. La scelta di un difensore non è solo una questione di fiducia, ma deve basarsi su requisiti tecnici e formali precisi, specialmente quando si intende adire la Suprema Corte. L’ordinanza conferma che la qualifica di avvocato non cassazionista è un ostacolo insormontabile per l’accesso al giudizio di legittimità. Le conseguenze di un errore di questo tipo non sono solo la perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni, ma anche sanzioni economiche significative a carico del cliente.
Un ricorso per cassazione può essere firmato da un qualsiasi avvocato?
No, il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, come previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è presentato da un avvocato non cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Se un appello viene convertito in ricorso per cassazione, la regola sull’avvocato cassazionista vale ancora?
Sì, la regola non ammette deroghe. La Corte di Cassazione ha chiarito che la conversione dell’atto non sana il difetto di qualifica del difensore, poiché ciò creerebbe un ingiusto vantaggio per chi ha commesso un errore procedurale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONE
dato avvis alle parti;
udita la rélazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME
Ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME – imputati del all’art. 29-quattuordecies, commi 1 e 3 lett. b) contestato al capo 1) e assolti dei reati a loro ascritti 3) e 4) dall’AVV_NOTAIO, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di ta nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato conv per cassazione;
Rilevato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che “alla regola secondo cui il cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello spec professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista dero appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneament il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (Cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269690; Ord n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641);
Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei r pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili it ricorsi) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 06 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente