Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23033 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di BENEVENTO
eirinsi:sei-CODICE_FISCALE-143-19~-;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso (ser~ la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento che ha condannato l’imputata per il reato di cui all’art.256 comma lett.a) D.Igs.152/2006, alla pena di euro 5000,00 di ammenda.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell’RAGIONE_SOCIALE emerge infatti che l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscr l’impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giuris superiori.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo RAGIONE_SOCIALE determina, ai sensi dell 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 484 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211855 cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208, quanto all’inderogabilità requisiti formali all’uopo previsti).
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle . spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente