Ricorso in Cassazione: l’errore sulla qualifica dell’avvocato costa caro
Un ricorso per Cassazione deve rispettare requisiti formali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale che a redigere e firmare l’atto sia un avvocato non cassazionista solo in teoria, ma formalmente iscritto all’albo speciale. La mancanza di questo requisito al momento del deposito dell’atto rende il ricorso irrimediabilmente inammissibile, con pesanti conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una condanna emessa da un Tribunale di merito nei confronti di un imputato per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsto dall’art. 659 del codice penale. La pena inflitta era una semplice ammenda di 200,00 euro.
Contro questa sentenza, l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, proponeva impugnazione. L’atto veniva depositato in data 20 gennaio 2023. Tuttavia, la vicenda processuale prende una piega inaspettata davanti alla Corte di Cassazione.
L’Inammissibilità del Ricorso e il ruolo dell’avvocato non cassazionista
Il cuore della questione non risiede nel merito della condanna, ma in un vizio puramente formale. La Corte di Cassazione, esaminando gli atti, ha verificato che il difensore che aveva redatto e sottoscritto l’impugnazione non risultava, alla data del deposito, iscritto all’Albo speciale dei patrocinanti avanti le Giurisdizioni superiori.
L’iscrizione a tale albo, infatti, è avvenuta solo diversi mesi dopo, il 15 settembre 2023. Questo dettaglio, apparentemente minore, si è rivelato fatale. La legge, in particolare l’art. 613 del codice di procedura penale, stabilisce chiaramente che la sottoscrizione di un ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto all’albo speciale ne determina l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: i requisiti formali per l’impugnazione sono inderogabili. La mancanza della qualifica di ‘cassazionista’ al momento della sottoscrizione dell’atto è un vizio insanabile che non permette al giudice di entrare nel merito della questione.
Gli Ermellini hanno sottolineato che questa regola vale anche nei casi, come quello di specie, in cui un atto, magari originariamente proposto come appello, viene convertito in ricorso per cassazione. La sostanza non cambia: chi firma deve avere i titoli per farlo. La Corte ha citato diversi precedenti conformi (tra cui Sez. 3, n. 48492/2013 e Sez. 6, n. 42385/2019) per rafforzare il concetto che i requisiti formali previsti dalla legge sono posti a presidio di principi fondamentali e non possono essere aggirati.
Inoltre, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la Cassazione ha applicato l’art. 616 del codice di procedura penale. Poiché non sono emersi elementi per ritenere che il ricorrente fosse senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente fissata in 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito severo per avvocati e assistiti. La scelta del difensore per un ricorso in Cassazione non può prescindere da una verifica attenta della sua formale abilitazione. Un errore su questo punto, anche se commesso in buona fede, non solo vanifica ogni possibilità di vedere esaminata la propria difesa nel merito, ma comporta anche una condanna economica significativa. La forma, nel processo davanti alla Suprema Corte, è sostanza, e la professionalità richiesta include la scrupolosa osservanza di tutti i requisiti procedurali, a partire dalla qualifica di avvocato non cassazionista solo nel nome, ma pienamente abilitato nei fatti e nelle iscrizioni formali.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha redatto e sottoscritto non era, al momento del deposito dell’atto, iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.
L’iscrizione successiva dell’avvocato all’albo speciale può sanare il vizio?
No. La Corte ha chiarito che il requisito dell’iscrizione all’albo speciale deve sussistere al momento della redazione e sottoscrizione dell’atto di impugnazione. Un’iscrizione successiva è del tutto irrilevante ai fini della validità del ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di SASSARI
cherttrerveinme~,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza la sentenza emessa dal Tribunale ASS A I di ‘Cagliai che ha condannato l’imputato alla pena di euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 659 cod. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell’RAGIONE_SOCIALE emerge infatti che l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscr l’impugnazione in data 20/01/2023, al momento della redazione dell’atto non risultava esser professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori, risultando iscrit dei patrocinanti in RAGIONE_SOCIALEzione dal 15/09/2023.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo RAGIONE_SOCIALE determina, ai sensi dell 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia s convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 484 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211855 cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208, quanto all’inderogabilità requisiti formali all’uopo previsti).
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inannnnis .sibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente