Ricorso in Cassazione: il Ruolo Cruciale dell’Avvocato Cassazionista
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: la necessità che il ricorso dinanzi alla Suprema Corte sia presentato da un avvocato non cassazionista rende l’atto irrimediabilmente inammissibile. Questa decisione ribadisce l’importanza delle qualifiche formali nel processo e le gravi conseguenze che derivano dalla loro mancanza.
Il Contesto del Ricorso: dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale di Macerata, che aveva condannato un individuo a una pena pecuniaria di 1.000,00 euro per un reato previsto da una legge speciale. La difesa aveva proposto appello, contestando sia la sussistenza del reato sia la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
Tuttavia, l’atto è stato trasmesso direttamente alla Corte di Cassazione, poiché la sentenza di primo grado, prevedendo solo la pena dell’ammenda, non era appellabile secondo quanto disposto dall’articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale.
L’Errore Procedurale: L’intervento di un Avvocato non Cassazionista
Il nodo cruciale della questione, che ha portato alla decisione della Suprema Corte, risiede in un vizio formale insuperabile: l’atto di impugnazione era stato sottoscritto da un avvocato non iscritto all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
L’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto in tale albo. La mancanza di questa qualifica rende il legale un “soggetto non legittimato” a proporre il ricorso, vanificando completamente l’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e conciso. Il ragionamento dei giudici si basa interamente sulla violazione dell’art. 613 c.p.p. La norma è posta a garanzia della qualità della difesa tecnica dinanzi all’organo di legittimità, che richiede competenze specifiche. La sottoscrizione da parte di un avvocato non cassazionista equivale, ai fini procedurali, a un ricorso non presentato da un difensore qualificato, rendendolo così privo di un requisito essenziale.
La Corte ha inoltre ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione di tale causa di inammissibilità. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di verificare le qualifiche del proprio difensore in relazione al grado di giudizio. L’errore procedurale non solo ha impedito alla Corte di esaminare nel merito le doglianze della difesa, ma ha anche comportato un aggravio economico significativo per l’imputato. La decisione del Tribunale è così diventata definitiva, e l’errore formale ha precluso ogni ulteriore possibilità di riesame. La scelta di un legale abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione non è una mera formalità, ma un presupposto indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa nel grado più alto del giudizio penale.
Chi è autorizzato a firmare un ricorso per cassazione in materia penale?
Secondo l’articolo 613 del codice di procedura penale, applicato in questa ordinanza, solo un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione (comunemente detto ‘avvocato cassazionista’) può validamente sottoscrivere un ricorso.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione è firmato da un avvocato non abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non entra nel merito delle questioni sollevate, e l’impugnazione viene respinta per un vizio di forma insanabile.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità per tale motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, ritenuta congrua dalla Corte, in favore della cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21748 Anno 2024
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZik
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 del TRIBUNALE di MACERATA
clato a n Q
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Macerata, con sentenza del 15/11/2022, ha condannato alla pena di 1.000,00 di ammenda Llobani NOME in relazione al reato di cui all’art. 4 D.Lgs 110/1975;
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto appello la difesa deducendo la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato e alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.;
Rilevato che l’atto è stato trasmesso a questa Corte in quanto la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato che l’atto di impugnazione è sottoscritto da avvocato non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024