Avvocato non cassazionista: il ricorso è nullo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la necessità che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore abilitato. Quando il legale è un avvocato non cassazionista, l’impugnazione è irrimediabilmente inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo questa importante decisione per capire le ragioni e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dal Tribunale per una serie di reati legati a violazioni edilizie e del codice della navigazione, decideva di impugnare la sentenza. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidando la redazione e la sottoscrizione dell’atto al suo difensore di fiducia. Tuttavia, da una verifica dell’Elenco speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori, emergeva un dettaglio cruciale: il legale incaricato non possedeva tale abilitazione.
La Decisione della Corte: il ruolo dell’avvocato non cassazionista
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato e rigoroso: la sottoscrizione di un ricorso per cassazione da parte di un avvocato non cassazionista costituisce un vizio insanabile che porta direttamente all’inammissibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 613 del codice di procedura penale.
La Corte ha sottolineato che questo requisito formale è inderogabile. Non importa se l’atto di impugnazione sia stato originariamente concepito come un appello e poi convertito in ricorso per cassazione; la mancanza dell’abilitazione speciale del difensore al momento della firma rende l’atto nullo ai fini del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su una giurisprudenza costante che mira a garantire la qualità tecnica e la specificità delle impugnazioni presentate davanti alla massima istanza giurisdizionale. Il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione richiede una competenza specialistica che è attestata proprio dall’iscrizione all’albo speciale.
La Corte ha richiamato precedenti pronunce che confermano come la mancanza di questo requisito formale determini l’inammissibilità del ricorso. Inoltre, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), i giudici hanno evidenziato che non sussistevano elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È onere della parte, infatti, assicurarsi che il proprio difensore sia munito delle necessarie qualifiche professionali per il grado di giudizio adito.
Di conseguenza, all’inammissibilità del ricorso segue, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale dei requisiti formali nel processo penale. La scelta di un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte. La decisione finale del Tribunale diventa così definitiva, e l’imputato si trova a dover sostenere non solo la condanna originaria, ma anche le spese del procedimento di cassazione e un’ulteriore sanzione pecuniaria. Per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione, è quindi essenziale verificare preventivamente che il proprio legale sia un avvocato non cassazionista, ovvero un professionista iscritto all’apposito albo speciale, per evitare una declaratoria di inammissibilità che vanificherebbe ogni sforzo difensivo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è firmato da un avvocato non abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La sottoscrizione da parte di un difensore non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti è un vizio formale che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione.
La regola dell’avvocato cassazionista vale anche se l’atto era in origine un appello poi convertito in ricorso?
Sì, la Corte ha specificato che l’inammissibilità si applica anche nel caso in cui un atto di appello erroneamente proposto venga convertito in ricorso per cassazione. Il requisito dell’abilitazione del difensore è inderogabile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile per questo motivo?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8733 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8733 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRENTOLA COGNOME il 15/11/1954
avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato avvpgóalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza la sentenza emes Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha condannato l’imputato per i reati di cui 44 lett.c), 83 e95, 64 e 71, 65 e 72, D.P.R.380/2001, 181 D.Ivo 42/2004, 54e 1161 d della navigazione.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell’Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che NOME Marco, difensore di fiducia dell’imputato, che ha provveduto a redi sottoscrivere l’impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocin Giurisdizioni superiori.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai se 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208, quanto all’inderog requisiti formali all’uopo previsti).
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costitu rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte a il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissib declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. p l’onere delle spese del procedimento’ nonché quello del vertannehto della somma, in f a vore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME9> ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente