Avvocato non Cassazionista e Ricorso: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Nel complesso mondo della giustizia, i requisiti formali non sono semplici dettagli burocratici, ma pilastri che garantiscono la correttezza del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, evidenziando le gravi conseguenze che possono derivare dalla scelta di un avvocato non cassazionista per un ricorso presso la massima giurisdizione. Questo caso serve da monito sull’importanza di verificare le qualifiche specifiche del proprio legale per ogni grado di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Foggia. Il ricorrente, intendendo contestare la decisione, ha proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, l’atto è stato redatto e sottoscritto da un difensore che, sebbene regolarmente iscritto all’albo degli avvocati, non possedeva l’abilitazione specifica per patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Questione del Difensore: Perché Serve un Avvocato Cassazionista?
Il cuore della questione risiede in un requisito procedurale ben preciso, stabilito dall’articolo 613 del Codice di Procedura Penale. Questa norma sancisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito “albo speciale della Corte di cassazione”.
Non si tratta di una formalità superflua. L’abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori attesta una particolare competenza ed esperienza del legale, ritenute necessarie per affrontare la complessità tecnica di un giudizio di legittimità, dove non si discutono i fatti, ma la corretta applicazione delle norme di diritto.
La Decisione della Suprema Corte e il Ruolo dell’Avvocato non Cassazionista
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, non ha potuto fare altro che rilevarne il vizio insanabile. La mancanza dell’iscrizione del difensore all’albo speciale ha determinato automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione. La Corte non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, poiché il vizio procedurale ha impedito qualsiasi valutazione sul contenuto del ricorso.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, i giudici hanno richiamato la propria giurisprudenza consolidata, citando precedenti decisioni che hanno costantemente affermato lo stesso principio. La sottoscrizione da parte di un avvocato non cassazionista è un difetto che vizia l’atto sin dalla sua origine, rendendolo inidoneo a introdurre validamente il giudizio di cassazione. La conseguenza è inevitabile: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Oltre al rigetto dell’impugnazione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: la scelta del difensore deve essere ponderata e adeguata al grado di giudizio che si intende affrontare. Affidarsi a un professionista non abilitato per un ricorso in Cassazione non solo preclude ogni possibilità di successo nel merito, ma espone il cittadino a significative conseguenze economiche. È un chiaro esempio di come un errore formale possa avere effetti sostanziali e definitivi sull’esito di una controversia legale, vanificando le ragioni del ricorrente prima ancora che possano essere discusse.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, in violazione dell’art. 613 del codice di procedura penale.
Qual è il requisito fondamentale per un avvocato per poter presentare un ricorso in Cassazione?
L’avvocato deve essere iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La semplice iscrizione all’albo ordinario degli avvocati non è sufficiente per questo specifico tipo di impugnazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ORSARA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/12/2022 del GIUDICE DI PACE di FOGGIA
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, visti i motivi, proposti da difensore non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione (in questo senso v.Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000-01; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690-01);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presrnte