Avvocato non Cassazionista: Quando il Ricorso è Inammissibile
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione Penale ci ricorda quanto sia cruciale un requisito specifico per l’accesso al giudizio di legittimità: la qualifica del difensore. Il caso in esame dimostra come l’intervento di un avvocato non cassazionista possa determinare l’inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche significative per l’assistito.
I Fatti del Caso: da una Condanna Ambientale al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Vasto, che aveva condannato tre persone per un reato ambientale previsto dal Testo Unico Ambientale (art. 256, d.lgs. 152/2006). La pena inflitta era una sanzione pecuniaria (ammenda) di 2.000 euro per ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale.
Contro questa decisione, il difensore degli imputati aveva proposto un atto di appello. Tuttavia, la sentenza impugnata, prevedendo la sola pena dell’ammenda, non era appellabile. Di conseguenza, l’impugnazione è stata automaticamente convertita in un ricorso per cassazione. È a questo punto che è emerso il vizio procedurale che ha segnato l’esito del giudizio.
La Questione Giuridica: perché un avvocato non cassazionista non può firmare il ricorso?
Il cuore della questione risiede in un requisito fondamentale stabilito dal codice di procedura penale. Per poter patrocinare davanti alla Corte di Cassazione, un avvocato deve essere iscritto in un apposito albo speciale che gli conferisce la qualifica di “cassazionista”. Questa iscrizione attesta una particolare anzianità ed esperienza professionale.
Nel caso specifico, l’impugnazione, pur convertita in ricorso per cassazione, era stata firmata da un difensore che non possedeva tale qualifica. La Suprema Corte si è quindi trovata a dover valutare se questa mancanza costituisse un vizio insanabile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e inequivocabile. La motivazione si fonda sull’articolo 613 del codice di procedura penale, che richiede espressamente che l’atto di ricorso e i relativi motivi siano sottoscritti da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Gli Ermellini hanno richiamato un proprio consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, la sentenza n. 48492 del 2013), secondo cui la firma di un avvocato non cassazionista determina l’inammissibilità del ricorso. Questa regola non ammette eccezioni, poiché la qualifica del difensore è considerata un presupposto essenziale per la valida costituzione del rapporto processuale nel giudizio di legittimità. L’atto, provenendo da un soggetto non legittimato, è quindi privo di qualsiasi effetto.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Cittadini
La decisione della Cassazione comporta due conseguenze dirette per i ricorrenti. In primo luogo, la condanna del Tribunale di Vasto diventa definitiva. In secondo luogo, in base all’articolo 616 del codice di procedura penale, a causa dell’inammissibilità del ricorso, i tre imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa vicenda serve da importante monito: la scelta del difensore, specialmente nei gradi più alti di giudizio, è un passo delicato che richiede attenzione. Affidarsi a un professionista non abilitato per il patrocinio in Cassazione non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma può anche comportare ulteriori oneri economici. È quindi fondamentale, per chiunque intenda adire la Suprema Corte, verificare che il proprio legale sia in possesso della necessaria qualifica di avvocato cassazionista.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha proposto e sottoscritto non era iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio presso la Corte di Cassazione, come richiesto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti quando un ricorso è inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti la cui impugnazione è dichiarata inammissibile vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa accade se si presenta un appello contro una sentenza che non è appellabile?
Come avvenuto in questo caso, se la sentenza impugnata non è appellabile (ad esempio perché prevede la sola pena dell’ammenda), l’atto di appello viene automaticamente convertito per legge nel mezzo di impugnazione ammissibile, ovvero il ricorso per cassazione. Tuttavia, devono essere rispettati tutti i requisiti di forma e di sostanza di quest’ultimo, inclusa la qualifica del difensore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35712 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35712 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CALARASI( ROMANIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CALARASI( ROMANIA) il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a CALARASI( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di VASTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata, con atto di appello a firma dell’AVV_NOTAIO, la sentenza del Tribunale di Vasto del 20 settembre 2024, che ha condannato NOME, NOME e NOME alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 2.000 di ammenda ciascuno, perché ritenuti colpevoli del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. del d. Igs. n. 152 del 2006, commesso il 5 novembre 2021 in Castiglion Messer Marino.
Convertito l’appello in ricorso per cassazione (la sentenza impugnata è inappellabile), se ne deve rilevare l’inammissibilità, essendo stata l’impugnazione proposta da un difensore non iscritt all’RAGIONE_SOCIALE al patrocinio presso la Corte di cassazione, dovendosi richiam l’affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000), secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE speci determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dell’impugnazione, da ciò conseguendo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere a carico dei ricorrenti di provveder al pagamento delle spese del procedimento, nonché quello di versare la somma, equitativamente fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.