Ricorso in Cassazione: Inammissibile se l’avvocato non è cassazionista
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso è irrimediabilmente inammissibile se proposto da un avvocato non cassazionista. Questo caso evidenzia l’importanza dei requisiti formali per accedere al giudizio di legittimità e le severe conseguenze, anche economiche, per il ricorrente in caso di violazione.
I Fatti: La Vicenda Processuale
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dal Giudice di Pace di Mantova nell’ottobre del 2022, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di primo grado davanti alla massima istanza giurisdizionale italiana. Tuttavia, il ricorso presentava un vizio formale dirimente che ne ha precluso l’esame nel merito: il difensore che ha redatto e sottoscritto l’atto non era iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Il requisito fondamentale: il ruolo dell’avvocato cassazionista
Il Codice di procedura penale è estremamente chiaro su questo punto. L’articolo 613, comma 1, stabilisce che gli atti di ricorso per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale. Questa non è una mera formalità, ma una garanzia di competenza e specializzazione, data la complessità e la specificità del giudizio di legittimità, che non riesamina i fatti, ma valuta esclusivamente la corretta applicazione delle norme di diritto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha confermato la regola senza alcuna possibilità di deroga. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, nota come de plano, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis del codice di procedura penale.
L’applicazione dell’art. 613 c.p.p.
I giudici hanno rilevato che il difetto di legittimazione del difensore, ovvero la sua mancata iscrizione all’albo speciale, costituisce una causa di inammissibilità insanabile. Non è possibile superare questo ostacolo, poiché la norma è posta a presidio della qualità della difesa tecnica nel più alto grado di giudizio. La verifica di tale requisito è preliminare a qualsiasi valutazione sul merito delle censure sollevate.
La procedura semplificata “de plano”
La Corte ha ritenuto che il caso rientrasse pienamente nelle ipotesi di trattazione semplificata. La manifesta inammissibilità del ricorso, dovuta a una violazione di un requisito formale così palese, non richiedeva la convocazione di un’udienza pubblica. La decisione è stata quindi presa direttamente in camera di consiglio, sulla base degli atti, per ragioni di economia processuale.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’inammissibilità
L’ordinanza non si limita a dichiarare inammissibile il ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha inflitto una pesante sanzione pecuniaria, condannandolo al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene comminata in assenza di elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. In pratica, si presume che chi presenta ricorso abbia il dovere di verificare che il proprio difensore possegga i requisiti di legge, pena conseguenze economiche significative. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati e specializzati per ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore che lo ha proposto non era iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, come richiesto dall’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Cosa significa che la decisione è stata presa “de plano”?
Significa che la Corte ha deciso sull’inammissibilità del ricorso attraverso una procedura semplificata, senza tenere un’udienza formale. Questo è possibile, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p., quando la causa di inammissibilità è evidente e non richiede approfondimenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, data la sua colpa nel aver causato l’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12212 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 12212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2002 del GIUDICE DI PACE di MANTOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lett-ci-sentite le~~ieni dal-P-G-MARGQ-99 1 ~
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame, proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Mantova in data 18 ottobre 2022, va dichiarato inammissibile perchè propo difensore non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi comma 1 cod.proc.pen.).
1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell’art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., trattandosi di caso che rientra nell’ambito di applicazione di semplificata di trattazione.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento de processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella deter della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di de favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023