Avvocato non cassazionista e ricorso: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un requisito procedurale fondamentale nel processo penale: l’abilitazione speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il caso in esame dimostra come la firma di un avvocato non cassazionista su un ricorso possa determinarne l’immediata inammissibilità, precludendo ogni esame nel merito delle questioni sollevate. Approfondiamo la vicenda e le sue implicazioni.
I fatti del caso
Un individuo, condannato in secondo grado per reati previsti dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990), decideva di presentare ricorso per cassazione. Le sue doglianze si concentravano su aspetti specifici del trattamento sanzionatorio, contestando la valutazione della recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’aumento di pena applicato per i reati commessi in continuazione.
Tuttavia, l’esito del ricorso non è dipeso dalla fondatezza di tali motivi, ma da un vizio di forma preliminare e insuperabile.
La decisione della Corte e il ruolo dell’avvocato non cassazionista
La Corte Suprema, prima di entrare nel merito delle questioni, ha effettuato una verifica formale cruciale. Dalla consultazione dell’Elenco speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori è emerso che il legale dell’imputato, che aveva redatto e firmato l’atto, non possedeva tale qualifica. In altre parole, si trattava di un avvocato non cassazionista.
Questo singolo elemento è stato sufficiente per la Corte per dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una regola chiara e consolidata del nostro ordinamento processuale, volta a garantire un elevato standard di competenza tecnica nei giudizi di legittimità.
La rigidità dei requisiti formali
L’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La giurisprudenza citata dalla stessa Corte (tra cui le sentenze Scolaro, Allegretti e Maslova) conferma che questo requisito è inderogabile. La sua mancanza determina l’inammissibilità dell’atto, senza possibilità di sanatoria, anche in casi particolari, come quello (non ricorrente nella fattispecie) di un atto di appello erroneamente proposto e convertito in ricorso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state lineari e si sono concentrate esclusivamente sul difetto procedurale. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso. Questo requisito formale è considerato essenziale e la sua assenza impedisce al giudice di esaminare le ragioni di merito dell’impugnazione. La Corte non ha quindi potuto valutare se le critiche alla sentenza di secondo grado (relative a recidiva, attenuanti e continuazione) fossero fondate o meno, fermandosi a questa barriera procedurale.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma con forza un principio cardine della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede il rispetto di requisiti formali non negoziabili, tra cui spicca la necessità che il ricorso sia firmato da un avvocato non cassazionista. Per i cittadini, ciò significa che la scelta del difensore per il giudizio di legittimità è un passo cruciale che richiede attenzione alla specifica abilitazione del professionista. Un errore su questo punto, come dimostra il caso in esame, può vanificare le possibilità di far valere le proprie ragioni, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha redatto e sottoscritto non era iscritto all’albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori (i cosiddetti ‘avvocati cassazionisti’), come richiesto dall’articolo 613 del codice di procedura penale.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza è che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito delle questioni sollevate dal ricorrente. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questo requisito formale è sempre inderogabile?
Sì, la Corte ha confermato, citando precedenti sentenze, che la sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista è un requisito formale inderogabile per la validità del ricorso per cassazione, la cui mancanza comporta inevitabilmente l’inammissibilità dell’atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11872 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CEPAGATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avA alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con è stato condanNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R.309/1990, vio legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, e in pa relativamente alla recidiva, al diniego di circostanze attenuanti generiche, carenza di mo in ordine all’aumento di pena per i reati in continuazione.
Dalla consultazione dell’RAGIONE_SOCIALE emerge inf l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato, che ha provveduto a red sottoscrivere l’impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio Giurisdizioni superiori.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei m impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo RAGIONE_SOCIALE determina, ai sens 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso – peralt ricorrente- in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; Sez. 3, n. 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME 277208, quanto all’inderogabilità dei requisiti formali all’uopo previsti).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023
Il Presidente