Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6596 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME COGNOME
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME
NOME nata a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 del GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 10 marzo 2023 il giudice di pace di Termini Imerese condannava NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di 500 euro di multa per il reato ex artt. 110 e 633 codice penale.
Gli imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia AVV_NOTAIO, hanno impugnato detta sentenza con atto di appello, trasmesso dal Tribunale di Termini Imerese a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria emesse dal
giudice di pace non sono appellabili ma solo ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Ha lamentato la difesa che il primo giudice “ha completamente snaturato il reale substrato probatorio” e che la modesta gravità del reato e della capacità a delinquere dei colpevoli avrebbero imposto il riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena nel minimo edittale.
I ricorsi sono inammissibili, in quanto l’appello è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Termini Imerese il 29 marzo 2022 dall’AVV_NOTAIO, iscritta nell’albo speciale dei cassazionisti solo in data 16 dicembre 2022, dopo la presentazione dell’atto d’impugnazione.
Ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, cosicché il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché risultante iscritto nell’albo speciale in un momento successivo, prima della decisione sull’impugnazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269690-01; Sez. 4, n. 21552 del 02/04/2007, COGNOME, Rv. 236729-01) ovvero anche se successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, COGNOME, Rv. 283683-01), non essendo consentite sanatorie di un vizio radicale del ricorso, ab origine inammissibile.
Inoltre, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, COGNOME, Rv. 228119-01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000-01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256835-01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, COGNOME, Rv. 251464-01; più di recente, in un caso di conversione in ricorso per cassazione di una istanza di correzione di errore materiale, v. Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208-01).
Pertanto, alla luce di questi princìpi, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione allorché, sottoscritto l’appello da un difensore non iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l’impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità; il vizio originario dell’impugnazione non può essere sanato dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista né – come nel caso di specie – dalla successiva iscrizione del difensore nell’albo speciale (Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998-01; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 228729-01).
Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.