Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3284 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3284 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/09/2021 del GIUDICE DI PACE di PISTOIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso, così qualificato dalla Corte di appello, r presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all’albo special difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato d cancelleria;
che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legg giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono es sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speci Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difen non abilitato è inammissibile;
che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8914 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) ha assegnato portata generale al norma, in quanto destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a pro ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo ai difensori iscritti nell’albo speciale in ragione del livello tecnico richie redazione dell’atto;
che, ulteriormente, occorre segnalare che la disposta conversion dell’originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dalla Cor appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente;
che la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente evidenz l’impossibilità di realizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibili gravame, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avvocato non cassazionista, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. risente dell’applicazione del principio di conversione o di qualificazione giur dell’impugnazione, espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettiv la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito, sì da i la sostanziale elusione dell’art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressi principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indiriz ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di cia mezzo di gravame (Sez. 6 , n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/10/2023.