Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2652 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2652 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato in TUNISIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO
fissato il ricorso de plano;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice di pace di Bergamo, con sentenza in data 3 maggio 2022, condannava alla pena di euro 8.000 di ammenda COGNOME NOME in relazione al reato dell’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286.
L’atto di appello, sottoscritto dal difensore AVV_NOTAIO, ven trasmesso a questa Corte a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda (art. 59 comma 3, cod. proc. pen.).
2.1 II difensore non è iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, sicché il r inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.
2.2. Può procedersi alla relativa declaratoria de plano in quanto in tema di ricorso per cassazione, «la declaratoria di inammissibilità può essere effett de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche se l’atto impugnato rientri, ratione temporis, sotto il vigore della previgente disciplina che non prevedeva tale ri trattandosi di causa di inammissibilità già prevista e riferendosi il novum introdotto nella disposizione citata, solo al procedimento dinanzi alla Cort Cassazione e non al regime delle impugnazioni» (Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv. 271264).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento dì una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.