Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46412 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46412 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LOCRI il 29/09/1992
avverso la sentenza del 23/09/2020 del TRIBUNALE di LUCRI
dato ayàtis.inilre parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso presentato dall’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOMEdichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 e 54 e 1161 cod. nav.), è inammissibile a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando c l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che “alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinan giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, COGNOME, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269690).
Considerato che l’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo dell eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, COGNOME, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, COGNOME, Rv. 268966).
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente