Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18510 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (cui COGNOME) nato a MESSINA il 04/10/1984
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di Spoleto udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
rilevato che – con provvedimento del 17/10/2023 – il Magistrato di sorveglianza di ha dichiarato inammissibile l’istanza proposto da NOME COGNOME che aveva domandato alla Direzione dell’Istituto la possibilità di istituire un servizio lavanderia nella sezione, poter far lavare le proprie lenzuola dai familiari, per poi riceverle con pacchi, fuori da ordinario, ovvero ancora di utilizzare un sistema di lavanderia esterno;
rilevato che – con provvedimento del 17/10/2024 – il Tribunale di sorveglianza di Perugia, seguito di udienza svoltasi nel contraddittorio delle parti, ha trasmesso a questa Corte il rec proposto dal condannato, dando avviso alle parti medesime;
rilevato che il Magistrato di sorveglianza aveva considerato come generica tale istanza e la aveva dichiarata inammissibile, adottando un provvedimento de plano (avendo escluso, infatti, che si vertesse in materia di tutela di diritti soggettivi, il Magistrato di sorveglianza aveva ac come l’organizzazione del servizio di lavanderia, operante all’interno all’Istituto penitenz consentisse il pieno soddisfacimento delle esigenze dei ristretti e che il diniego di fruizi servizio esterno non integrasse alcuna lesione di diritti soggettivi);
ritenuto che – a fronte del reclamo proposto dal detenuto, qualificato dal Magistrato sorveglianza come generico ex art. 35 Ord. pen., poiché la materia in esso trattata non rient nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale – il reclamante può dolersi qualificazione a mezzo di rituale ricorso per cassazione, quale unico mezzo di impugnazione;
ritenuto che l’impugnazione in esame contesta la qualificazione giuridica della vicenda, adducendo la sussistenza della lesione di un diritto soggettivo;
rilevato che tale impugnazione è stata proposta a mezzo di avvocato non cassazionista e, come detto, è stata riqualificata in ricorso per cassazione, con ordinanza del Tribunale di sorvegli di Perugia del 17/10/2024;
rilevato che la difesa ha anche depositato memoria, a firma di un avvocato diverso, rispetto a quello che aveva redatto il ricorso originario;
rilevato che, stando al consolidato orientamento di questa Corte, la inammissibilità del ricor per cassazione, laddove proposto da avvocato non cassazionista, integra un vizio radicale, non suscettibile di alcuna forma di sanatoria, neanche nei casi di:
iscrizione del medesimo difensore nell’albo speciale in un momento successivo, ossia prima della decisione sull’impugnazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269690-01; Sez. 4, n. 21552 del 02/04/2007, COGNOME, Rv. 236729-01);
deposito successivo di atto di nomina di difensore iscritto nell’albo speciale della Cor cassazione (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683-01);
conversione in ricorso per cassazione dell’atto di appello erroneamente proposto dalla parte atteso che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma cod. proc. pen. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che, formalmente e
sostanzialmente, regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004
COGNOME, Rv. 228119-01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000-01; Sez. 4, n.
35830 del 27/06/2013, COGNOME Rv. 256835-01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, COGNOME, Rv.
251464-01; si veda anche, in un caso di conversione in ricorso per cassazione di una istanza di correzione di errore materiale, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208-01);
– presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi o memorie, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998-01; Sez. 3, n.
26905 del 22/04/2004, COGNOME Rv. 228729-01; Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024,
COGNOME, Rv. 285990 – 01);
ritenuto che il ricorso vada dichiarato inammissibile
de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-
bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da soggetto n legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni su
a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell’appell dato che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all’art. 568, comma 5
cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che – formalmente e sostanzialmente – disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/200
COGNOME, Rv. 228119);
ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 c proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità (Co cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento – in favore della Cassa delle ammende – di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.