Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20772 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20772 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 16/05/1976
avverso la sentenza del 07/03/2022 del GIUDICE COGNOME di FERMO
dat GLYPH so alle p udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 07 marzo 2022 dal giudice di pace di Fermo, NOME COGNOME è stato condannato alla pena di euro 10.000 di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 commesso il 21/01/2021.
Avverso la sentenza ha proposto appello NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME L’appello, però, è stato trasmesso a questa Corte, in quanto, secondo il disposto di cui all’art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, le sentenze emesse dal giudice di pace sono appellabili dall’imputato solo se è irrogata una pena diversa da quella pecuniaria, o se è impugnata al condanna al risarcimento del danno, condizioni non presenti nella condanna qui impugnata.
Contro la sentenza indicata è proponibile il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell’art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000. Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell’appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell’iscrizione nell’albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall’art. 613 cod.proc.pen.
L’impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l’ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall’art. 613 cod.proc.pen.
Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata. Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in
mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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