Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22263 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
Sull’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. proposta da: NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO DI SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento
dell’istanza;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 19 febbraio 2024 la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla istanza, proposta il 15 gennaio 2024 da NOME COGNOME, di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della stessa Corte del 28 settembre 2023 che lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione e 12.000 euro di multa per il reato dell’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e trasmesso gli atti alla Corte suprema di Cassazione.
In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che l’istanza di restituzione nel termine deve essere proposta al giudice dell’impugnazione ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen., e che, pertanto, nel caso in esame la competenza a deciderla appartiene alla Corte di Cassazione
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento dell’istanza
Considerato in diritto
1. L’istanza è inammissibile.
Il difensore che ha proposto l’istanza, AVV_NOTAIO, non è iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione (il collegio ha effettuato la verifica sull’albo disponibile sul sito del RAGIONE_SOCIALE il giorno della camera di consiglio).
L’istanza incorre, pertanto, nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene applicabile tale norma, che espressamente riguarda il “ricorso”, anche all’istanza di restituzione nel termine (Sez. 5, Sentenza n. 29340 del 19/04/2023, COGNOME, Rv. 284816; conformi Sez. 1, n. 32462 del 13/03/2015, Triossi, n . m . ; Sez. 5, Ordinanza n. 32829 del 12/07/2006, COGNOME, Rv. 235200)
Nella pronuncia COGNOME si evidenzia, infatti, che oltre alla norma dell’art. 613 cod. proc. pen. sopra citata, soccorre in tal senso anche l’art. 4, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla I. 22 gennaio 1934, n. 36, secondo cui «Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche ed al consiglio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli RAGIONE_SOCIALE iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 33», norma quest’ultima che al comma 1 prevede che «Gli RAGIONE_SOCIALE, per essere ammessi al patrocinio davanti alla corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell’art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal RAGIONE_SOCIALE», norme ancora vigenti per effetto deliirart. 1, comma 1, d .Igs. 10 dicembre 2009, n. 179.
In definitiva, l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della stessa Corte del 28 settembre 2023, oggetto del presente giudizio, deve essere ritenuta inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non
avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione. (Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza. Così deciso il 17 aprile 2024.