Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33785 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME OGGERO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a (ALBANIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di Arezzo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del’istanza.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza n. 50 del 19/2/2025 il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in ordine ai reati oggetto di sentenze di condanna adottate nei confronti di NOME COGNOME. Al fine di proporre ricorso per cassazione avverso tale diniego, NOME ha nominato in data 1 marzo 2025 quale proprio difensore l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, soltanto quest’ultima iscritta nell’albo dei patrocinanti in cassazione. La nomina dell’AVV_NOTAIO Ł stata trasmessa all’AVV_NOTAIO in data 4 marzo 2025 e, dunque, dopo la scadenza del termine ultimo per proporre ricorso per cassazione, da individuarsi alla data del 3 marzo 2025. Di conseguenza, l’AVV_NOTAIO ha presentato al giudice dell’esecuzione in data 12 marzo 2025 l’istanza di restituzione nel termine per impugnare l’ordinanza; con provvedimento del 14 aprile 2025, il giudice dell’esecuzione, ha disposto la trasmissione dell’istanza di rimessione in termini a questa Corte, quale giudice competente a decidere su tale istanza «in quanto il provvedimento sarebbe destinato ad incidere sui requisiti di ammissibilità del gravame». Con provvedimento del 28 maggio 2025, l’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi richiedeva alla Cancelleria del Tribunale di Arezzo gli allegati relativi all’istanza di rimessione in termini.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza Ł inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
Posto che correttamente il giudice dell’esecuzione ha trasmesso l’istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione a questa Corte quale giudice
procedente, ai sensi dell’art. 175 comma 4, cod. proc. pen., va evidenziato che la nomina del difensore cassazionista risulta effettuata il 1 marzo 2025 presso la Casa circondariale di Bergamo e comunicata via PEC all’AVV_NOTAIO il 4 marzo 2025 e, pertanto, il giorno dopo la scadenza del termine ultimo per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 585, cod. proc. pen. Tanto premesso, va rilevato, in conformità all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che deve ritenersi inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avanzata dal difensore non cassazionista, come accaduto nel caso di specie, trattandosi di istanza presentata dall’avvocato COGNOME, e non dall’avvocato COGNOME. Infatti, in relazione ad una fattispecie in cui veniva in rilievo l’istanza di restituzione nel termine presentata alla Corte di appello e da questa trasmessa alla Corte di cassazione quale giudice competente, proposta dal difensore non cassazionista, se ne Ł affermata l’inammissibilità, «considerato che essa deve essere proposta da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (Sez. 5, n. 32829 del 12/07/2006 COGNOME, Rv. 235200 – 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 32462 del 2015, COGNOME; Sez. 4, n. 7982 del 2015, COGNOME; Sez. 1, n. 9122 del 2011, COGNOME) Per quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, ‘Davanti alla corte di cassazione, al RAGIONE_SOCIALE di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche ed al RAGIONE_SOCIALE il patrocinio può essere assunto soltanto dagli RAGIONE_SOCIALE iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 33′, norma quest’ultima che al comma 1 prevede che ‘Gli RAGIONE_SOCIALE, per essere ammessi al patrocinio davanti alla corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell’art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che Ł tenuto dal RAGIONE_SOCIALE‘. Tali norme sono vigenti a norma dell’art. 1, comma 1, D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179. Va pertanto evidenziato che la circostanza che non si verta in tema di ricorso, per il quale esplicitamente Ł prevista a pena di inammissibilità l’iscrizione del difensore nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi del disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 613, comma 1, cod. proc. pen. non esclude che debba trovare applicazione la disciplina dell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE ora richiamata, che prevede per ogni forma di patrocinio dinanzi a questa Corte l’iscrizione al predetto albo, quindi anche in relazione alla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. Conseguentemente, sussiste una causa di inammissibilità della richiesta, che Ł stata presentata da soggetto non legittimato al patrocinio, rispetto all’autorità giudiziaria competente a provvedere » (Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Rv. 284816 – 01).
Alla luce dei principi enunciati, deve, dunque, affermarsi che Ł inammissibile l’istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. – indirizzata al giudice dell’esecuzione e da quest’ultimo trasmessa alla Corte di cassazione, considerato che essa deve essere proposta da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. (Sez. 5, Ordinanza n. 32829 del 12/07/2006 Rv. 235200 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza Così Ł deciso, 12/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME