Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14083 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degii atti per nuovo corso.
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con la ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile la opposizione proposta cia COGNOME NOME avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che aveva rigettato la richiesta del ricorrente di essere ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in quanto il giudizio di opposizione era stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio per procedimenti di ammissione promossi dinanzi alla Corte di Appello all’interno RAGIONE_SOCIALEa quale ha sede l’autorità giudiziaria adita, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.80 D.P.R. n.115/2002.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cessazione la difesa del COGNOME denunciando violazione di legge in quanto, a seguito di modifica GLYPH RAGIONE_SOCIALEa GLYPH disposizione GLYPH normativa GLYPH richiamata GLYPH dal GLYPH giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, era consentito nominare un difensore iscritto negli elenchi dei difensori ammessi a patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, anche al di fuori del distretto indicato al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art.80 d.P.R. 115/2002 e che il difensore investito del ricorso era iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo stato presso il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il provvedimento impugnato invero non tiene conto RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate all’art.80 DPR n.115/2002 dalla legge 24 febbraio 2005 n.25 che, nell’interpolare la norma in esame mediante l’aggiunta del comma terzo, ha previsto la possibilità di nominare un difensore scelto anche al di fuori del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
Al contempo la difesa del ricorrente ha fornito evidenza agli atti, anche mediante l’allegazione al ricorso, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza RAGIONE_SOCIALEo stesso, che il difensore investito, AVV_NOTAIO, nominata da NOME COGNOME contestualmente all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è regolarmente iscritta nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato dal 5 AVV_NOTAIOo 2005 istituito presso il RAGIONE_SOCIALE e pertanto ha dimostrato di
possedere i requisiti per essere officiata anche in relazione ai procedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi da quelli compresi nella Corte di Appello di iscrizione.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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