Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di GROSSETO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/se,ntitc le conclusioni del PG
udito i difensore
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gener AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio conseguente all’annullamento pronunciato dalla Cort di cassazione in relazione ad ordinanza del 27/04/2022 di accoglimento della richiesta revoca del beneficio della sospensione condizionale di pene, ha revocato la sospensione condizionale della pena concesso nei confronti di NOME COGNOME con le sentenze del Tribunale di Grosseto del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, irrevocabile il 17 aprile 2021.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. comma 1, lett. c), 179 e 666, comma 3, cod. proc. pen.
Ci si duole della carente indicazione nell’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 666 proc. pen. dell’oggetto del procedimento (revoca del beneficio della sospensione condizional della pena), con conseguente violazione del diritto di difesa dell’interessato stesso, non ed del tema dell’udienza camerale. E si insiste sull’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa di COGNOME presenta, altresì, memoria di replica alla requisitoria del P insistendo sull’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, l’impugnato avviso reca chiaramente, tramite il riferimento alla sentenza annullamento di questa Corte (“Vista la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti di COGNOME NOME….”), l’indicazione che trattasi di procedim consequenziale a tale pronuncia, relativa alla questione della revoca della sospension condizionale delle pene inflitte a NOME COGNOME con sentenze del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, irrevocabile il 17 aprile 2021. D’a canto, il ricorrente non allega alcun elemento da cui possa dedursi che, in concomitanza del citata pronuncia rescindente, ci siano state altre sentenze della Corte di cassazione confronti di COGNOME, con annullamento con rinvio innanzi al Tribunale di Grosseto quale giudice dell’esecuzione, per cui potesse ingenerarsi confusione nei destinatari dell’avviso esame. Deve, pertanto, ritenersi che detto avviso, sia pur laconico, abbia consenti
ragionevolmente all’interessato di essere edotto circa l’oggetto del procedimento a s che conseguentemente non sia integrata alcuna violazione del diritto di difesa.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.