Avviso sostituzione pena: la Cassazione fa chiarezza
L’introduzione delle pene sostitutive ha rappresentato una svolta importante nel sistema sanzionatorio penale, offrendo alternative al carcere per le condanne brevi. Una fase cruciale di questo meccanismo è l’avviso sostituzione pena che, ai sensi dell’art. 545-bis del codice di procedura penale, il giudice dovrebbe dare alle parti dopo la lettura del dispositivo. Ma cosa accade se questo avviso viene omesso? Si tratta di un diritto dell’imputato che, se violato, paralizza il decorso dei termini per impugnare? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2090 del 2024, offre un’interpretazione rigorosa e chiara, delineando i confini della discrezionalità del giudice e gli oneri della difesa.
I Fatti del Caso: un’Attesa Ingiustificata
Il caso trae origine dalla decisione di un Giudice dell’esecuzione che ha respinto la richiesta di un condannato di essere rimesso nei termini per impugnare la sentenza di condanna. La difesa sosteneva che il termine per l’appello non fosse decorso a causa della mancata notifica, da parte del giudice di primo grado, dell’avviso circa la possibilità di sostituire la pena detentiva. L’imputato, presente in aula alla lettura della sentenza, era rimasto in attesa di tale comunicazione, ritenendo che potesse avvenire anche fuori udienza. Questa attesa, tuttavia, si è rivelata fatale, portando al decorso del termine per l’impugnazione e al passaggio in giudicato della sentenza.
La Tesi della Difesa
Secondo il ricorrente, il giudice, in presenza dei presupposti di legge, avrebbe l’obbligo di avvisare le parti della possibilità di sostituzione della pena. L’omissione di tale avviso creerebbe una situazione di incertezza che impedirebbe alla difesa di esercitare pienamente i propri diritti, inclusa la scelta di impugnare o meno la sentenza in attesa della decisione sulla sanzione alternativa.
Le Motivazioni della Sentenza: l’avviso sostituzione pena è un atto discrezionale
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo una lettura chiara dell’art. 545-bis c.p.p. I giudici hanno affermato che l’avviso sostituzione pena non è un adempimento automatico e obbligatorio in ogni caso. Al contrario, esso è funzionale all’apertura di un subprocedimento che il giudice avvia solo se, e quando, ritiene che sussistano le condizioni oggettive e soggettive per applicare una sanzione alternativa.
Il potere di sostituire la pena è, infatti, intrinsecamente discrezionale. Il giudice della cognizione deve compiere una valutazione positiva sui presupposti per la sostituzione. Se tale valutazione è positiva, allora scatta l’obbligo di dare l’avviso per acquisire il consenso dell’imputato. Se, invece, il giudice ritiene che tali condizioni non ricorrano, non è tenuto a dare alcun avviso. L’omissione dell’avviso subito dopo la lettura del dispositivo non è una mera dimenticanza, ma deve essere interpretata come una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.
Di conseguenza, se il giudice tace, i termini per l’impugnazione della sentenza decorrono normalmente. La convinzione della difesa che l’avviso potesse essere dato anche in un momento successivo all’udienza è stata considerata errata e non idonea a giustificare la restituzione nel termine.
Le Conclusioni: Onere di Impugnazione e Implicazioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte traccia una linea netta sulle responsabilità delle parti processuali. La sentenza chiarisce che la discrezionalità del giudice nel valutare i presupposti per le pene sostitutive non è incontrollata, ma il suo sindacato deve essere attivato attraverso lo strumento processuale corretto: l’impugnazione.
Se l’imputato e il suo difensore ritengono che la pena detentiva avrebbe dovuto essere sostituita, non devono attendere passivamente un avviso che potrebbe non arrivare mai. Devono, invece, impugnare la sentenza di primo grado, deducendo specificamente il vizio relativo alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive. Sarà poi il giudice dell’appello a verificare la correttezza della valutazione (anche implicita) del primo giudice e, se del caso, a provvedere in sua vece. L’inerzia della difesa, in attesa di un atto non dovuto, non può essere sanata con la restituzione nel termine, poiché non integra un caso fortuito o una forza maggiore, ma una errata interpretazione della norma processuale.
Il giudice è sempre obbligato a dare l’avviso per la sostituzione della pena dopo la lettura della sentenza?
No, non è un obbligo automatico. Il giudice dà l’avviso solo se, esercitando un potere discrezionale, ritiene che esistano i presupposti per la sostituzione della pena.
Cosa significa se il giudice non dà l’avviso per la sostituzione della pena?
Secondo la Corte di Cassazione, l’omissione dell’avviso equivale a una valutazione implicita e negativa sulla sussistenza delle condizioni per applicare le pene sostitutive.
Se il giudice non dà l’avviso, si può chiedere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza?
No. La Corte ha stabilito che l’omissione non costituisce un’ipotesi che giustifica la restituzione nel termine per impugnare. La parte interessata deve contestare la mancata applicazione delle pene sostitutive attraverso l’appello, da proporre nei termini ordinari.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2090 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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RAGIONE_SOCIALE Lnato a
avverso l’ordinanza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di RAGIONE_SOCIALE di restituzione nel termine di impugnazione per potersi dolere della lesione del diritto di difesa conseguente alla violazione dell’art. 545-bis cod. proc.
pen.
L’avviso all’imputato di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., da darsi subito dopo la lettura del dispositivo, diretto ad acquisire il consenso dell’imputato al procedimento di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, presuppone una valutazione positiva del giudice della cognizione in merito alla sussistenza delle condizioni, oggettive e soggettive, necessarie per sostituire la pena. L’omissione, nella specie, dell’avviso in questione dopo la lettura del dispositivo induce a ritenere che il giudice avesse già escluso, nella fase preliminare, la sussistenza delle condizioni per la sostituzione della pena.
L’inosservanza del termine per l’impugnazione non è, nella vicenda in esame, riconducibile ad alcuna delle ipotesi ostative rientranti nella disposizione dell’art. 175 cod. proc. pen., non potendo valorizzarsi in tal senso la convinzione della difesa che l’avviso in questione potesse essere dato anche fuori udienza.
- Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di RAGIONE_SOCIALE che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il giudice del giudizio abbreviato, pur sussistendone i presupposti, non ha dato avviso a RAGIONE_SOCIALE , presente in aula, della possibilità di acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 I. n. 689 del 1981. RAGIONE_SOCIALE è rimasto in attesa di ricevere gli avvisi, anche fuori udienza, ed è così decorso il termine per l’impugnazione. Secondo quanto previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen., nel caso in cui non vi siano preclusioni in ordine alla possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, ha l’obbligo di dare avviso alle parti e l’imputato, a tal punto, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. È chiaro che il giudice non può decidere arbitrariamente se applicare o meno le pene sostitutive e, ove ritenesse di non applicarle, dovrebbe motivare. In mancanza di un provvedimento di tal tipo, la difesa è ingiustificatamente inerte, non potendo nemmeno esercitare il potere di impugnazione rispetto ad una omissione che si colloca nella fase successiva al giudizio.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La disposizione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. prescrive chiaramente che il giudice della condanna dà avviso alle parti, funzionale al procedimento di sostituzione della pena, subito dopo la lettura del dispositivo sempre che ricorrano le condizioni per la sostituzione. È logico quindi ritenere che, ove non ravvisi l’esistenza delle condizioni per la sostituzione, il giudice non abbia l’obbligo di dare avviso alle parti e all’imputato in particolare che, pertanto, non può far valere un affidamento sulla comunicazione anche fuori udienza dell’avviso non datogli tempestivamente.
Se il giudice della condanna non dà immediatamente avviso, non si apre il subprocedimento per l’eventuale applicazione delle sanzioni sostitutive e decorrono ordinariamente i termini per l’impugnazione della sentenza, con la conseguenza della sua irrevocabilità ove l’impugnazione non venga proposta.
Il principio appena sancito è stato già espresso da Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412, secondo cui “in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva”.
Non v’è dunque obbligo per il giudice della condanna di dare sempre e comunque avviso alle parti in vista della sostituzione della pena, pur quando non ritenga che vi siano i presupposti per la sostituzione. Ciò non significa che il suo potere discrezionale sia incontrollato, atteso che, proprio attraverso l’impugnazione, la parte interessata, in specie l’imputato, può sollecitare il giudice dell’appello a provvedere in luogo di quello di primo grado. Il fatto che manchi un provvedimento negativo non è d’ostacolo all’utile proposizione dell’impugnazione, perché non impedisce al giudice del grado superiore di controllare la correttezza delle determinazioni negative del primo giudice il quale, sol perché non espressamente sollecitato dalla parte interessata, ha potuto legittimamente omettere di motivare le ragioni del mancato esercizio del potere.
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- Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. Igs. 196/03 in quanto imposto
dalla legge.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.