Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2090 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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RAGIONE_SOCIALE GLYPH Lnato a
avverso l’ordinanza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di RAGIONE_SOCIALE di restituzione nel termine di impugnazione per potersi dolere della lesione del diritto di difesa conseguente alla violazione dell’art. 545-bis cod. proc.
pen.
L’avviso all’imputato di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., da darsi subito dopo la lettura del dispositivo, diretto ad acquisire il consenso dell’imputato al procedimento di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, presuppone una valutazione positiva del giudice della cognizione in merito alla sussistenza delle condizioni, oggettive e soggettive, necessarie per sostituire la pena. L’omissione, nella specie, dell’avviso in questione dopo la lettura del dispositivo induce a ritenere che il giudice avesse già escluso, nella fase preliminare, la sussistenza delle condizioni per la sostituzione della pena.
L’inosservanza del termine per l’impugnazione non è, nella vicenda in esame, riconducibile ad alcuna delle ipotesi ostative rientranti nella disposizione dell’art. 175 cod. proc. pen., non potendo valorizzarsi in tal senso la convinzione della difesa che l’avviso in questione potesse essere dato anche fuori udienza.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di I COGNOMERAGIONE_SOCIALE che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il giudice del giudizio abbreviato, pur sussistendone i presupposti, non ha dato avviso a GLYPHRAGIONE_SOCIALE> , presente in aula, della possibilità di acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 I. n. 689 del 1981. RAGIONE_SOCIALE> è rimasto in attesa di ricevere gli avvisi, anche fuori udienza, ed è così decorso il termine per l’impugnazione. Secondo quanto previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen., nel caso in cui non vi siano preclusioni in ordine alla possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, ha l’obbligo di dare avviso alle parti e l’imputato, a tal punto, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. È chiaro che il giudice non può decidere arbitrariamente se applicare o meno le pene sostitutive e, ove ritenesse di non applicarle, dovrebbe motivare. In mancanza di un provvedimento di tal tipo, la difesa è ingiustificatamente inerte, non potendo nemmeno esercitare il potere di impugnazione rispetto ad una omissione che si colloca nella fase successiva al giudizio.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La disposizione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. prescrive chiaramente che il giudice della condanna dà avviso alle parti, funzionale al procedimento di sostituzione della pena, subito dopo la lettura del dispositivo sempre che ricorrano le condizioni per la sostituzione. È logico quindi ritenere che, ove non ravvisi l’esistenza delle condizioni per la sostituzione, il giudice non abbia l’obbligo di dare avviso alle parti e all’imputato in particolare che, pertanto, non può far valere un affidamento sulla comunicazione anche fuori udienza dell’avviso non datogli tempestivamente.
Se il giudice della condanna non dà immediatamente avviso, non si apre il subprocedimento per l’eventuale applicazione delle sanzioni sostitutive e decorrono ordinariamente i termini per l’impugnazione della sentenza, con la conseguenza della sua irrevocabilità ove l’impugnazione non venga proposta.
Il principio appena sancito è stato già espresso da Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412, secondo cui “in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva”.
Non v’è dunque obbligo per il giudice della condanna di dare sempre e comunque avviso alle parti in vista della sostituzione della pena, pur quando non ritenga che vi siano i presupposti per la sostituzione. Ciò non significa che il suo potere discrezionale sia incontrollato, atteso che, proprio attraverso l’impugnazione, la parte interessata, in specie l’imputato, può sollecitare il giudice dell’appello a provvedere in luogo di quello di primo grado. Il fatto che manchi un provvedimento negativo non è d’ostacolo all’utile proposizione dell’impugnazione, perché non impedisce al giudice del grado superiore di controllare la correttezza delle determinazioni negative del primo giudice il quale, sol perché non espressamente sollecitato dalla parte interessata, ha potuto legittimamente omettere di motivare le ragioni del mancato esercizio del potere.
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4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. Igs. 196/03 in quanto imposto
dalla legge.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.