Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 418 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 418 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso, per iscritto, chiedendo: in via principale, il rinvio della trattazione d processo in attesa della decisione della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale sollevara in relazione all’art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011; in subordine, l’inammissibilità del ricorso ;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede in data 2.2.2021, con la quale COGNOME NOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, era stato sorpreso alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente in quanto mai conseguita), riduceva la pena inflitta al predetto imputato nella misura di mesi sei di arres confermando nel reato la decisione appellata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, avvocato NOME COGNOME, per erronea applicazione della legge penale.
Ha, al riguardo, sostenuto che l’avviso orale altro non è che un ammonimento verbale a tenere una condotta di vita conforme alla legge, senza che a carico del destinatario derivino limitazioni alla propria sfera di libertà o l’imposizione di vincoli di fare o n che, infatti, la più recente giurisprudenza amministrativa ha escluso che l’avviso ora possa legittimare la revoca della patente di guida.
Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sen dell’art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il AVV_NOTAIO generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, in data 13.6.2022, ha concluso, per iscritto, chiedendo, in v principale, il rinvio del ricorso in attesa della decisione della Consulta sulla questio legittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, sollevata dalla Co cassazione in data 17 maggio 2021, e, in caso contrario, che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione.
Il processo, fissato per l’udienza dell’i luglio 2022, è stato rinviato, all’udienza del 6 ottobre e, poi, a quella del 17 novembre 2022 in attesa dell’indica decisione della Corte Costituzionale che è intervenuta il 17 ottobre 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Premesso che la Corte Costituzionale, con decisione emessa in data 17 ottobre 2022, n. 211, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 73 del dec legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2 27, comma 3, della Costituzione, ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato per ragioni di seguito esplicitate.
E in vero – come è stato osservato dal AVV_NOTAIO generale nella sua requisitoria – la norma di cui all’art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011 collega la sanzione penale alla mera guid
di un autoveicolo o motociclo senza patente (cioè non posseduta, perché non conseguita o scaduta, ovvero negata o revocata), da parte di persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale.
Ebbene, poiché la norma in questione non elenca le misure di prevenzione personali che costituiscono il presupposto della rilevanza penale della guida senza permesso a condurre, ritiene il Collegio che essa si riferisca tanto alla sorveglianza speciale appli dall’Autorità Giudiziaria, quanto alle misure applicate dall’Autorità amministrativa, n sussistendo alcun elemento testuale che consenta di escluderle.
Anzi, tale interpretazione risulta coerente con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza del 17 ottobre 2022, n. 211, che, nello spiegare che nella fattispecie di cui all’art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, sottoposta al suo scrutini è ravvisabile un’ipotesi di responsabilità d’autore, ha espressamente affermato che “le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall’Autorità amministrativa, sia se adottate dall’Autorità Giudiziaria, presuppongono la riconducibilità della persona a un delle categorie di destinatari previste dal Codice antimafia, l’attualità della pericol sociale del destinatario della misura e la pericolosità sociale effettiva della persona pe sicurezza pubblica”.
Così dimostrando che la suddetta norma si riferisce tanto alla sorveglianza speciale applicata dall’Autorità Giudiziaria, quanto alle misure applicate dall’Autor amministrativa.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 17 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente