Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48694 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 48694 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato quella pronunciata (all’esito del rito abbreviato) dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, il giorno 5 febbraio 2018 che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere stato, quale destinatario di un avviso orale del AVV_NOTAIO di Napoli del 21 maggio 2012, trovato in possesso di un cellulare, violando in tal modo quel provvedimento che gli imponeva il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, e lo aveva condanNOME alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.020,00 di multa, con la confisca e distruzione del telefono cellulare in sequestro.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione con particolare riferimento alla mancata applicazione dell’art.131-bis cod. pen.
Il ricorrente ha poi tempestivamente depositato per via telematica motivi aggiunti con i quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n.2 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto come reato.
2.Infatti, il comma 4 dell’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede la possibilità di imporre al AVV_NOTAIO con l’avviso orale il divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui include i telefoni cellula tra detti apparati (Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2).
3.Ne deriva che, non potendo più essere contenuta nel provvedimento del AVV_NOTAIO la prescrizione che si assume violata da parte dell’imputato, la violazione della stessa non integra la fattispecie di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.