Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41910 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41910 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; othtto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
rtre ha concluso chiedendo GLYPH ’12-e-: n ‘): , 5 – 0 L:.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani in composizione monocratica che dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 76, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere stato, quale destinatario di un avviso orale del AVV_NOTAIO di Bari del 17.4.13, trovato in possesso di un cellulare, violando in tal modo quel provvedimento che gli imponeva il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME, deducendo violazione degli artt. 76 del suddetto decreto legislativo e 8 Cedu, nonché vizio di motivazione con particolare riferimento all’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie contestata.
Ci si duole che la Corte territoriale non si sia posta il problema della assoluta genericità della prescrizione per la cui violazione l’imputato ha riportato condanna; prescrizione, che poteva avere un senso quando il telefonino generale era considerato un oggetto per pochi e che peraltro risulta essere di ostacolo alla risocializzazione a cui l’avviso orale deve mirare e alle opportunità lavorative indispensabili ai fini di detta risocializzazione.
Il difensore insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, chiede la declaral:oria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
Il comma 4 dell’art. 3 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede la possibilità di imporre al AVV_NOTAIO con l’avviso orale il divieto di
possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui include i telefoni cellulari tra detti apparati (Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2).
Ne deriva che, non potendo più essere contenuta nel foglio di via obbligatorio la prescrizione che si assume violata, la violazione della stessa non integra la fattispecie di cui all’art. 76, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2023.