Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14574 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14574 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Parnaozi NOME (cui 0514syi) nato in GEORGIA, il 03/05/1977 NOME nato in GEORGIA, il 19/04/1981 avverso l’ordinanza del 30/10/2024 del TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. Letta la memoria di replica del difensore, avv. E. COGNOME
RITENUTO IN FATTO
.Col provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza emessa in data 19.10.204 dal G.i.p. presso il Tribunale di Latina, applicativa, nei confronti di NOME COGNOME e NOMECOGNOME della misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di furto aggravato i abitazione, rigettata la preliminare eccezione di nullità dell’udienza di convalida e tutti gli atti conseguenziali per omesso avviso al difensore.
2.Avverso la suindìcata ordinanza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato ne limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la nullità dell’ord per avere ritenuto valida l’udienza di convalida e il consequenziale interrogatorio garanzia degli arrestati, pur in assenza di avviso al difensore di fiducia della fissazi dell’udienza, cui avrebbe dovuto conseguire la caducazione del provvedimento cautelare emesso. Il difensore di fiducia in data 17/10/2024 è stato unicamente informato della nomina fiduciaria e dell’intervenuto arresto dei prevenuti, co specificazione che gli stessi sarebbero stati prima trattenuti presso le camere di sicurezza, per poi essere tradotti nella mattinata del 18/10/2024 presso l’istitu penitenziario di Latina in attesa di convalida. Sicché il difensore rimanev legittimamente in attesa dell’avviso previsto dall’art. 390. comma 2, del codice di rit che obbliga il giudice della convalida a dare prontamente avviso, tra gli altri, difensore della fissazione della relativa udienza. Laddove alla P.G. incombe unicamente l’obbligo fissato dalla differente norma di cui all’art. 386, comma 2, c.p.p., di infor immediatamente il difensore dell’avvenuto arresto o fermo, cui, in effetti, nel caso d specie aveva provveduto appunto in data 17/10/2024.
Non si comprende allora la ragione per la quale il Tribunale possa aver riconosciuto dignità di effettiva comunicazione alla telefonata intercorsa tra l’operante e il difens di fiducia, in via del tutto estemporanea, il giorno stesso dell’udienza di convali celebrata il 19.10.24, mentre essa era in corso. Pure a voler considerare formalmente idoneo l’avviso recapitato telefonicamente dall’agente operante, si dovrà, comunque, escludere che esso possa dirsi tempestivo, non potendolo ritenere intervenuto ‘senza ritardo’, come richiede l’art. 390, comma 2, del codice di rito. Un siffatto avviso è ritenere comunque inidoneo perché, come già avuto modo di affermare questa Corte di Cassazione, intervenuto in orario tale ovvero con anticipo talmente ridotto da far ragionevolmente presumere un’oggettiva impossibilità di una partecipazione informata al compimento dell’attività giudiziaria da parte del difensore, che, nel caso di speci risiede a Roma, laddove l’udienza dì convalida si è celebrata in Latina ovvero in un luogo a distanza di circa 80 km. Né veniva accordato al difensore contattato nei termini suindicati un congruo termine che gli consentisse di raggiungere la sede giudiziaria di Latina per assolvere alla propria incombenza difensiva, nonostante il tardivo ed irrituale avviso.
Il Pubblico Ministero 1 in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui è stato chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
il difensore degli imputati ha insistito nell’accoglimento del ricorso, con deducendo agli argomenti del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono nel loro complesso infondati.
Preliminarmente si osserva che nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione difensiva, non si vede nell’ipotesi dell’omissione dell’avviso della fissazio dell’udienza di convalida al difensore di fiducia, bensì in quella dell’avviso interven la mattina dell’udienza di convalida (ritenuto tardivo dalla difesa per essere sta effettuato – peraltro telefonicamente dalla P.G. e non dall’autorità giudiziaria – il g stesso dell’udienza, celebrata la mattina del 19.10.2024, nonostante il difensore fosse stato tempestivamente designato dagli arrestati ed informato dell’avvenuto arresto, con relativa nomina nei suoi confronti, già in data 17.10.2024).
Ebbene, il Tribunale ha osservato al riguardo che, di là della modalità e della tempistica con cui l’avviso era stato effettuato – da parte della stessa P.g. operante non del giudice e a ridosso dell’udienza – il difensore si era, in buona sostanza, limita ad evidenziare, a colui che lo aveva contattato telefonicamente, che si trovava nell’impossibilità di raggiungere il Tribunale e che occorreva contattare un alt difensore (nel “verbale dell’udienza di convalida (iniziato alle 11:05) si dà atto che “nel corso della medesima mattinata” l’operante aveva dato avviso telefonico della celebrazione del giudizio dì convalida quello stesso giorno e che il difensore di fiduci aveva “rappresentato al maresciallo l’impossibilità di partecipare in aula e che occorre contattare altro difensore”; ciò è quanto si riporta, testualmente, nello stesso provvedimento impugnato). Altrettanto indiscussa appare la circostanza che il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., non avesse affatto dedotto la nullità derivante dall’intempestivo avviso al difensore fiducia, limitandosi ad insistere, all’esito dell’udienza di convalida, nella richie termine a difesa, concesso dal giudice, che aveva rinviato la trattazione del processo con rito direttissimo all’udienza del 18.11.2024.
Ebbene, è pacifico che l’avviso dell’udienza di convalida, attesa l’urgenza dell’attività, può avvenire a mezzo telefono ed anche ad horas, e che non è prescritto che esso deve essere effettuato, a pena di nuliità, dall’autorità giudiziaria, limitand l’art. 390. comma 2, cod. proc. pen. a prevedere che ” MI giudice fissa l’udienza di convalida al più presto, e comunque entro le 48 ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore”. E nel caso di specie l’udienza di convali era fissata entro le 48 ore dall’arresto e l’avviso, sia pure intervenuto a ridosso di es consentiva un utile interlocuzione col difensore, che, tuttavia, si imitav
rappresentare la propria impossibilità ad essere presente all’udienza e a dire che occorreva contattare altro difensore (secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato, e non è oggetto di contestazione in ricorso, avrebbe comunicato all’interlocutore di trovarsi “dall’altra parte del mondo”), senza avanzare richiesta di posticipazione dell’orario della convalida per consentirgli di svolgere il suo mandato.
In realtà, è proprio la circostanza che nel caso di specie vi sia prova di un’avvenuta interlocuzione tra l’operante, ossia colui che ebbe ad effettuare l’avviso, e il difenso nell’ambito della quale è lo stesso difensore ad avere rappresentato la sua impossibilità ad essere presente all’udienza fissata e a non avere avanzato richiesta di slittamneto dell’orario di celebrazione della stessa, a rendere peculiare la fattispecie in esame e a assimilarla a quella trattata nella pronuncia Sez. 6 , n. 7025 del 08/01/2021, Rv. 280633 – 01 che ha, in buona sostanza, affermato in tema di mandato di arresto europeo – rispetto al quale è parimenti non previsto il rispetto di un termine preavviso per la comunicazione al difensore dell’udienza di convalida dell’arresto in quanto l’esigenza di favorire la partecipazione del difensore di fiducia deve essere contemperata con le caratteristiche di urgenza proprie della procedura – che nessuna nullità può ravvisarsi nel caso in cui il difensore non si sia posto in condizione partecipare all’udienza o, quanto meno, di nominare un sostituto (fattispecie in cui questa Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa rilevando che il difensor residente in una diversa sede ed essendo stato avvertito tempestivamente dell’arresto del proprio assistito, non si era attivato in alcun modo per partecipare all’udienza).
E ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, in cui il difensore, sebbene prontamente avvisato dell’arresto, e quindi a conoscenza della celebrazione dell’udienza nelle successive 48 ore, scadenti nella fattispecie in esame proprio il giorn in cui veniva contattato per la celebrazione dell’udienza, non si è posto in condizione di partecipare all’udienza, avendo egli stesso rappresentato all’operante di P.G., di non poter essere presente in aula, né ha avuto cura di individuare un eventuale suo sostituto, limitandosi a chiedere di contattare altro difensore.
Sicché l’udienza di convalida con relativo interrogatorio – nel cui ambito gli indagat colti in flagranza di reato, ammettevano i fatti loro ascritti – veniva celebrata se che gli stessi arrestati, né tanto meno il difensore designato ex art. 97 comma 4 del codice di rito, formulassero obiezioni, limitandosi tutti i presenti a prendere att quanto veniva loro rappresentato dal giudice in ordine all’impossibilità del difensore d fiducia ad essere presente.
Discende che è del tutto inconferente rispetto al caso di specie, il princip richiamato dalla difesa nella memoria di replica pervenuta in atti, affermato da Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263026 – 01, secondo cui nel caso in cui la nullità dell’att derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza l’avviso
stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte dell’indagato o dell’imput abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall’art. 182, comma seco
proc. pen., laddove nel caso di specie non si versa nel caso dell’omissione di u all’indagato/imputato relativo ad una garanzia difensiva bensì in quello dell’
difensore di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto, che, come sop non solo non fu omesso ma andò a buon fine stante l’intervenuta iriirlasuzi
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tra l’operante e il difensore, che tuttavia manifestava la sua impossibilità
.
* ad essere presente.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetta del ricorso, cui cons legge,
ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
di procedimento.
Conseguono per la cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, d att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 11/02/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
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NOME
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