Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9465 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 20/10/1973
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiedeva il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza del 10 ottobre 2024, respingeva l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale con cui veniva rigettata la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto COGNOME per l’omicidio di NOME, commesso in Vibo Valentia, frazione Porto Salvo, il 6 luglio 2012, per il porto e detenzione di armi nonché per la ricettazione di una delle armi.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 293, comma 3 e 178 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente le argomentazioni contenute nell’impugnato provvedimento priverebbero di effettività le garanzie contenute nell’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. e ciò a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del predetto articolo, nella parte in cui non prevede la facoltà del difensore di estrarre copia anche della richiesta del PM e degli atti presentati con la stessa, pronuncia che ha sottolineato la funzione di tale norma di garanzia del diritto di difesa.
La rilettura che, secondo il ricorrente, la Corte costituzionale invitava, con tale pronuncia, a fare dell’art. 293 cod. proc. pen., conferiva una funzione garantista anche alla notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza, omessa la quale si sarebbero assottigliate le garanzie difensive dell’indagato
Nello specifico, poi, essendo stato l’interrogatorio di garanzia fissato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, rogato all’uopo dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, l’avviso di deposito degli atti si appalesava particolarmente utile, poiché rendeva chiaro presso quale autorità giudiziaria erano consultabili gli atti; ciò anche in ragione dei tempi stretti di fissazione dell’interrogatorio stesso.
Il diritto di difesa sarebbe stato violato da plurime circostanze, la prima delle quali era la ridottissima distanza temporale fra la notifica dell’avviso di fissazione dell’interrogatorio e l’interrogatorio stesso, considerata anche la sede dello studio del difensore; il fatto che l’interrogatorio fosse stato espletato per rogatoria; l’omesso avviso di deposito atti che non rendeva chiaro ove gli atti fossero effettivamente depositati, ed infine, il fatto che la richiesta di accesso agli atti, depositata in data 10 maggio 2024, fosse rimasta inevasa.
Il sostituto procuratore generale, NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memoria in data 8 gennaio 2025 in replica alle conclusioni del PG, con la quale, in conclusione, insisteva per l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L’omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare prima dell’interrogatorio non determina alcuna nullità di quest’ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l’ordinanza. (Sez. U, n. 26798 del 28/06/2005, Vitale Rv. 231349; Sez. 6, n. 13309 del 22/02/2018, Rv. 272734).
In motivazione le SU hanno evidenziato la natura non strettamente necessaria dell’adempimento ai fini dell’accesso agli elementi prodotti dal pubblico ministero, in quanto «il difensore, che viene avvertito ai sensi dell’art. 293 comma 1 cod. proc. pen. dell’esecuzione della misura a carico del proprio assistito, ben sa che gli atti suddetti devono trovarsi nella cancelleria del giudice ove potrà consultarli ed estrarne copie, essendo egli d’altro canto legittimato, nel caso di omesso deposito, a denunciare la situazione in sede di interrogatorio».
Hanno perciò individuato un ruolo ben preciso da assegnare all’avviso di deposito: si tratta di incombente «da ritenersi funzionale solo al riesame ed alla determinazione della iniziale decorrenza del termine per proporre l’impugnazione».
Ecco, dunque, che la funzione garantista che il ricorrente ha cercato di individuare nell’incombente in oggetto è di fatto molto ridimensionata, non ostando tale omissione alla possibilità per il difensore di accedere agli atti, ovvero di estrarre copia dei medesimi.
Come correttamente rilevato nell’impugnato provvedimento, l’adempimento costituito dalla notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza applicativa della misura è funzionale al solo riesame e alla determinazione inziale della decorrenza del termine per proporre l’impugnazione; pertanto, l’omessa notifica dell’avviso di deposito di cui all’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. non determina la perdita di efficacia del provvedimento, in quanto non incide sulla possibilità di far valere i vizi del provvedimento, ma solo sulla decorrenza dei termini per proporre l’impugnazione. (Sez. 6, n. 13421 del 05/03/2019 Rv. 275983; Sez. 1, n. 3899 del 1996 Rv. 205347).
Quanto agli ulteriori rilievi critici, si richiamano costanti insegnamenti di questa Corte che qui si intendono ribadire, secondo cui, in tema di interrogatorio
di garanzia, la lesione del diritto di difesa per la ristrettezza del t intercorrente tra l’avviso e il compimento dell’atto deve essere valuta verificando, se, in concreto, il difensore abbia avuto la possibilità di esercit suo mandato, tenuto conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attivit quello in cui l’atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegam e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell’interrogator nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità d nominare sostituti. (Sez. 5, n. 722 del 26/10/2021 Rv. 282466)
Anche nel caso di specie si deve escludere la lesione del diritto di dife poiché l’avviso di fissazione dell’interrogatorio venne comunicato due giorni prima dello stesso; il luogo ove è avvenuto il medesimo era agevolmente raggiungibile e, in ogni caso, non è intervenuta alcuna istanza di differimento dell’interrogato stesso, né il difensore ha mai fatto presente difficoltà alcuna a raggiunge tempestivamente il luogo ove si sarebbe svolto l’interrogatorio.
Parimenti infondata è l’argomentazione difensiva circa la non evidenza del luogo ove erano depositati gli atti e dove potevano essere consultati : trattand di interrogatorio per rogatoria, circostanza resa palese dall’avviso di fissazione medesimo ed essendo diretto tale atto al difensore di fiducia, è chiaro che medesimo non poteva non sapere che gli atti sarebbero stati disponibili presso l’autorità rogante che aveva emesso la misura.
Circa, poi, l’ulteriore residua obiezione difensiva, afferente alla pretesa ine dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari a fronte della richiesta di ac agli atti inoltrata dal difensore il giorno successivo all’espletame dell’interrogatorio, è del tutto corretta l’argomentazione contenuta nell’impugna provvedimento, secondo cui, trattandosi di lamentata inerzia successiva all’interrogatorio, la stessa nessun effetto potrebbe avere sull’incombente g espletato.
Il ricorso deve pertanto essere rigetto e il ricorrente condannato alle sp processuali; lo stato detentivo dell’indagato impone gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 94 primo comma- ter disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 prim comma ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 gennaio 2025