Mancato avviso 545-bis e Patteggiamento: l’Appello è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione procedurale riguardante i limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento. In particolare, la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità di un ricorso basato sulla mancata comunicazione dell’avviso 545-bis c.p.p., relativo alla possibilità di sostituire le pene detentive brevi. La decisione chiarisce i confini tra gli obblighi informativi del giudice e la natura del rito alternativo, confermando la rigidità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, con la quale veniva applicata all’imputato una pena concordata con il Pubblico Ministero secondo il rito del patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.).
Successivamente, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un unico vizio procedurale: il giudice di merito non aveva effettuato l’avviso 545-bis c.p.p. Tale norma prevede che, in caso di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice, dopo la lettura del dispositivo, avvisi le parti della possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative (come la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità, etc.). Secondo il ricorrente, tale omissione costituiva un errore di diritto che inficiava la validità della sentenza.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando completamente la tesi difensiva. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: i limiti specifici all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento e la natura discrezionale del potere del giudice in materia di sanzioni sostitutive.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha dettagliato le ragioni giuridiche alla base della sua decisione, fornendo un’interpretazione chiara delle norme procedurali in gioco.
Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento e l’avviso 545-bis
Il primo punto, dirimente, riguarda l’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. Questa norma, introdotta dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), elenca in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Essi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato.
2. Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Cassazione ha evidenziato come la lamentela del ricorrente, relativa all’omissione dell’avviso 545-bis, non rientri in nessuna di queste categorie. Non si tratta di un vizio del consenso, né di un errore di qualificazione o di un’illegalità della pena concordata. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato ritenuto, in partenza, inammissibile perché estraneo al perimetro di controllo concesso dalla legge per questo tipo di sentenze.
La Discrezionalità del Giudice e la Legalità della Pena
Andando oltre il profilo formale, la Corte ha specificato che, anche in astratto, la doglianza sarebbe stata infondata. Il potere di applicare una pena sostitutiva non è un obbligo per il giudice, ma una facoltà discrezionale. Egli non è tenuto a proporla in ogni caso, ma solo quando ritiene sussistenti i presupposti di legge.
L’omissione dell’avviso 545-bis non comporta, quindi, una nullità della sentenza. Al contrario, essa presuppone una valutazione implicita da parte del giudice circa l’insussistenza delle condizioni per accedere a una misura sostitutiva. La pena detentiva concordata tra le parti e ratificata dal giudice rimane, pertanto, perfettamente legale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il patteggiamento è un rito a critica vincolata, le cui sentenze sono appellabili solo per i motivi specificamente indicati dalla legge. La mancata comunicazione dell’avviso 545-bis non è tra questi e non può essere utilizzata come grimaldello per scardinare una sentenza frutto di un accordo tra le parti. La decisione riafferma inoltre la natura discrezionale del potere del giudice nella concessione delle sanzioni sostitutive, la cui mancata proposta non inficia la legalità della pena principale.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per il mancato avviso del giudice sulla possibilità di applicare sanzioni sostitutive (art. 545-bis c.p.p.)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo di ricorso non rientra tra quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e quindi il ricorso è inammissibile.
L’omissione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. rende la pena illegale?
No, secondo la sentenza, l’omissione non comporta la nullità della sentenza né l’illegalità della pena, poiché il giudice ha un potere discrezionale nel proporre le sanzioni sostitutive. L’omissione presuppone una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti per la loro applicazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato palesemente inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, data l’evidenza dei profili di colpa, al versamento di una somma di denaro (in questo caso, quattromila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26450 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna applicava al ricorrente le pene concordate con il Pubblico Ministero, in relazione ai fatti di reato ascritti al capo imputazione.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione lamentando che il giudice non ha effettuato l’avviso di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, atteso che l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza».
Peraltro, vi è anche da evidenziare che neppure in astratto potrebbe nella fattispecie in esame essere ipotizzata un’illegalità della pena atteso che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (ex ceteris, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 – 01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene equa considerando l’evidente inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente