Avviso 545-bis cpp: Quando la sua Omissione non Invalida la Sentenza
L’introduzione dell’avviso 545-bis cpp nel codice di procedura penale ha rappresentato un passo importante verso la deflazione carceraria, offrendo una via per la sostituzione delle pene detentive brevi. Tuttavia, cosa accade se il giudice omette questa comunicazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che tale mancanza non determina automaticamente la nullità della sentenza, delineando i confini dell’impugnazione e le responsabilità della difesa. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: Ricorso per Omesso Avviso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato dalla Corte d’Appello. La difesa ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un unico vizio procedurale: l’inosservanza dell’articolo 545-bis del codice di procedura penale. Nello specifico, si contestava il fatto che il giudice, dopo la lettura del dispositivo, non avesse formulato l’avviso circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con misure alternative.
Secondo il ricorrente, questa omissione costituiva una violazione di una norma processuale stabilita a pena di nullità, vizio che avrebbe dovuto invalidare la sentenza di condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’avviso 545-bis cpp
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Con questa pronuncia, i giudici hanno condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa della natura della norma e dei rimedi processuali esperibili.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione su tre pilastri argomentativi fondamentali, che chiariscono la portata e i limiti dell’avviso 545-bis cpp.
1. Assenza della Sanzione di Nullità: Il primo punto, e forse il più dirimente, è che l’eventuale inosservanza dell’art. 545-bis non è sanzionata espressamente dalla legge con la nullità, l’inutilizzabilità, l’inammissibilità o la decadenza. Il principio di tassatività delle nullità, cardine del nostro sistema processuale, impone che un atto possa essere dichiarato nullo solo nei casi espressamente previsti. Di conseguenza, non essendo contemplata una sanzione specifica, l’omissione non può essere fatta valere come motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
2. Potere Discrezionale e Valutazione Implicita: In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che l’applicazione delle pene sostitutive è frutto di un potere discrezionale del giudice. L’omessa formulazione dell’avviso, pertanto, non è una mera dimenticanza, ma va interpretata come una valutazione implicita sull’insussistenza dei presupposti necessari per accedere a tali misure. In pratica, il silenzio del giudice equivale a una decisione negativa, seppur non esplicitata.
3. Onere della Difesa: Infine, la Cassazione ha richiamato un principio di auto-responsabilità della difesa. Il difensore che, nel corso del giudizio di merito, non abbia attivamente sollecitato il giudice a valutare la sostituzione della pena, non può successivamente, in sede di impugnazione, lamentarsi della mancata comunicazione dell’avviso. L’inerzia della difesa nel merito preclude la possibilità di sollevare la questione in una fase successiva del procedimento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica per gli operatori del diritto. La tutela degli interessi dell’imputato non può affidarsi unicamente alla speranza di individuare vizi procedurali formali, specialmente quando non sono assistiti da una sanzione esplicita come la nullità. La decisione ribadisce l’importanza di una strategia difensiva proattiva: è onere del difensore avanzare tempestivamente tutte le istanze utili, inclusa quella per l’applicazione di pene sostitutive, senza attendere l’invito del giudice. Attendere passivamente l’avviso 545-bis cpp può rivelarsi una strategia perdente, poiché la sua omissione, come chiarito dalla Suprema Corte, non apre automaticamente le porte a un’impugnazione vincente.
L’omissione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. rende nulla la sentenza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale omissione non è sanzionata a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto non costituisce un motivo valido per impugnare la sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Cosa implica il silenzio del giudice riguardo l’avviso per le pene sostitutive?
Secondo l’ordinanza, l’omessa formulazione dell’avviso presuppone una valutazione implicita da parte del giudice circa l’insussistenza dei presupposti necessari per concedere la misura sostitutiva. Si tratta quindi di una manifestazione del potere discrezionale del giudice.
Può il difensore lamentare in appello la mancanza dell’avviso se non ha richiesto le pene sostitutive durante il processo?
No, la Corte ha chiarito che il difensore che non ha sollecitato l’esercizio dei poteri di sostituzione della pena da parte del giudice del merito non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato il relativo avviso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato;
che, invero, l’eventuale inosservanza dell’art. 545-bis cod. proc. pen., non essendo sanzionata a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;
che, inoltre, trattandosi dell’esercizio di un potere discrezionale, l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545bis, comma 1, cod.proc.pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 01);
che, peraltro, il difensore che non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice del merito, dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2024.