Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27732 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POLICORO il 27/12/2006
avverso l’ordinanza del 07/02/2025 del GIP TRIBUNALE di MATERA
lette le conclusioni del PG dottor NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso ordinanza di convalida il provvedimento del Questore di Matera emesso in data 04/02/2025 e notificato in pari data alle ore 16,20, disposta dal GIP del Tribunale di Materia in data 07/02/2025 alle ore 14,00, con il quale vie fatto divieto di accesso al ricorrente a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimen motivi di pubblica sicurezza, nonché dell’obbligo di presentazione alla competente autorità d polizia nelle modalità ivi indicate, della durata di anni due.
2.1. Il ricorrente, formulando due motivi di ricorso, deduce violazione degli artt.13 bis 14/2017 e 7 e 8 della L.241 del 1990, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo a causa di imprecisate ragioni di urgenza, nella specie insussistenti, che ha vulnerato le prerogative difensive e determinato la nullità provvedimento del Questore e dell’ordinanza di convalida. Evidenzia altresì difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle specifiche doglianze sollevate dal difensore, avendo il giudice argomentato facendo ricorso a mere clausole di stile.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1.1.Si premette che l’art. 7 della legge n.241 del 1990 stabilisce: “1. Ove non sussistan ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio d procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti ne confronti dei quali il provvedimento finale è de stinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta s la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazion di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari”.
Al riguardo, si ribadisce il principio secondo il quale l’obbligo di preventiva comunicazi dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui presupposto l’assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all’adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo quest’ultimo caratterizzato da particolari esigenze
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(Sez. 3, n. 10984 del 23/02/2012,
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Rv. 252346;
Sez. 3, n. 7960 del 03/11/2016, Rv. 269302; Sez. 1, n. 37519 del 01/07/2024, Rv. 287077).
1.2. Ebbene, nel caso in disamina, il giudice a quo
ha motivato la sussistenza del requisito dell’urgenza, essendo necessario impedire ai prevenuti – per quanto possibile – d
accedere ai luoghi ai medesimi interdetti, dopo la reiterazione di analoghi fatti incresci avendo i prevenuti, in luogo di pubblico intrattenimento ovvero in prossimità di esercizi
pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, preso parte attiva a gravissimi fatti violenza alla persona, da cui sono derivate lesioni personali inferte alle vittime delle aggress
perpetrate, suscettibili di degenerare anche in esiti mortali.
Non sussistono, quindi, i presupposti normativi dell’obbligo di preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo stat
evidenziate dal giudice le ragioni di urgenza e di necessità.
2. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 13/05/2025
il Consigliere estensore
Il Presidente