Autosufficienza del Ricorso: Quando l’Onere della Prova Blocca la Prescrizione in Cassazione
Il principio di autosufficienza del ricorso rappresenta una colonna portante del processo di Cassazione, specialmente in ambito penale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce con chiarezza come la mancata allegazione di prove a sostegno di una nuova tesi difensiva, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, conduca inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Il caso in esame offre un esempio lampante di come l’onere della prova gravi sul ricorrente che invoca la prescrizione basandosi su una data di consumazione del reato diversa da quella fino a quel momento considerata nel processo.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato nei primi due gradi di giudizio, proponeva ricorso per Cassazione. Tra i motivi di doglianza, spiccava la presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La difesa sosteneva che il termine massimo di prescrizione fosse decorso prima della pronuncia della sentenza d’appello. La particolarità della tesi risiedeva nel fatto che, per la prima volta in tutto l’iter processuale, si affermava che la consumazione del reato (legata all’incasso di un assegno) fosse avvenuta in una data specifica, antecedente a quella implicitamente considerata nei precedenti giudizi.
Tuttavia, a questa affermazione non veniva allegato alcun elemento di prova. La difesa si limitava a menzionare la data nel ricorso, senza fornire documentazione (come una contabile di versamento o un estratto conto) che potesse comprovare con oggettiva certezza quanto asserito.
La Decisione della Corte e l’autosufficienza del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che, qualora un ricorrente invochi la prescrizione basandosi su una data di consumazione del reato diversa e più favorevole rispetto a quella contestata, ha l’onere specifico di dimostrare la fondatezza della sua affermazione. Questo onere non può essere assolto con una semplice dichiarazione.
Il fulcro della decisione risiede proprio nell’applicazione del principio di autosufficienza del ricorso. Secondo tale regola, operante anche nel processo penale, il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi fattuali e giuridici necessari per consentire alla Corte di decidere senza dover consultare altri atti del fascicolo processuale. In questo caso, mancava l’elemento essenziale: la prova della data di incasso dell’assegno.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. È stato affermato che il ricorrente che deduce, per la prima volta in sede di legittimità, una circostanza fattuale nuova e decisiva ai fini della prescrizione (come una diversa data di commissione del reato), deve fornire “elementi incontrovertibili” a sostegno. Questi elementi devono essere idonei, da soli, a confermare la tesi e non suscettibili di essere smentiti da altre prove già acquisite.
Nel caso specifico, la mera enunciazione di una data, senza allegare prove documentali oggettive, è stata ritenuta del tutto insufficiente a soddisfare tale onere. La Corte ha precisato di non poter procedere a una “rivalutazione dei fatti”, poiché il suo ruolo è quello di giudice di legittimità e non di merito. Di conseguenza, l’incapacità del ricorrente di suffragare la propria tesi ha reso il motivo di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame offre un’importante lezione pratica: l’affermazione di un fatto nuovo nel ricorso per Cassazione, soprattutto se finalizzato a ottenere una declaratoria di estinzione del reato, deve essere sempre accompagnata da prove certe e autosufficienti. Non è possibile sperare che la Corte si sostituisca alla parte nella ricerca della prova. La negligenza nell’allegare la documentazione necessaria si traduce, come in questo caso, non in un rigetto nel merito, ma in una più drastica declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione l’eccezione di prescrizione basata su una data del reato diversa da quella contestata?
Sì, è possibile, ma a condizione che il ricorrente fornisca elementi di prova incontrovertibili e autosufficienti, allegati al ricorso stesso, che dimostrino con certezza la nuova data di consumazione del reato.
Cosa significa “autosufficienza del ricorso” in questo contesto?
Significa che il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari (fatti, norme e, soprattutto, prove) per permettere alla Corte di Cassazione di decidere sulla base del solo atto presentato, senza dover cercare informazioni o documenti in altre parti del fascicolo processuale.
Qual è la conseguenza se un ricorrente non fornisce le prove a sostegno della sua nuova tesi sulla prescrizione?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso. Ciò comporta che la Corte non esamina la questione nel merito, e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18984 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, per essere il suddetto termine interamente decorso in data anteriore a quella sentenza di appello, è inammissibile poiché il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l’onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 2, n. 4115 del 28/09/2023, COGNOME, Rv. 285300-01; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, COGNOME, Rv. 265330-01; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 261525-01; Sez. 3, n. 796 del 29/11/2005, COGNOME, Rv. 233322-01);
che, invero, nel caso di specie la data di incasso dell’assegno né è stata indicata dalla sentenza di primo grado, né è stata dedotta in appello con l’eccezione di prescrizione, né è stata documentalmente provata attraverso il ricorso per cassazione, nel quale la difesa del ricorrente si limita ad affermare che l’assegno è stato incassato 1’8/05/2023 senza allegare comprovati elementi da cui questa Corte possa ricavare con obbiettiva certezza la corrispondenza di tale data con quella di incasso dell’assegno;
che, pertanto, tale onere di allegazione non è stato soddisfatto, restando preclusa a questa Corte la rivalutazione dei fatti posti a fondamento della censura proposta in forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, secondo cui il ricorrente ha l’onere di suffragare la validità dei suoi (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv 241023);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre5dente