Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50323 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50323 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2023 del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO genera AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 24/05/2023, il Tribunale del riesame di Catania rigettava l’istanza di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOME, terzo estraneo attinto da sequestro e confisca di primo grado di un immobile sito in San Giovanni La Punta, di cui chiedeva la restituzione.
Avverso tale ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il COGNOME.
Con il primo e unico motivo, lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 27 e 4 Cost., 12-bis d. Igs. 74/2000 e 52 ss. D. Igs. 159/2011, ovvero inosservanza di norme processuali e segnatamente degli artt. 125, 191, 321 e 322 c.p.p., ovvero ancora vizio di motivazione, sotto il profilo della motivazione mancante o apparente in riferimento al requisi del periculum in mora.
Evidenzia come erroneamente non sia stata disposta la restituzione del bene nei suoi confronti, soggetto totalmente estraneo al procedimento e alla condotta criminale contestata ad un sodalizio criminale dedito alla gestione di scommesse clandestine on fine capitanato da tale COGNOME NOME.
Evidenzia, inoltre, come nessun nesso eziologico sia da ricollegare tra il bene e il profitto reato, che semmai riguardava i server e gli altri strumenti utilizzati per la commissione del reat
In data 23/11/2023 l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava conclusioni scritte in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio evidenzia come il ricorrente stesso affermi essere stata disposta confisca di primo grado del bene di cui chiede la restituzione.
Tuttavia, non solo non allega copia della sentenza, ma neppure indica, nel ricorso, gli estremi per la sua compiuta individuazione, rendendo impossibile al Collegio conoscere a che titolo la confisca sia stata disposta (in via diretta ovvero per equivalente, ordinaria ovvero “estesa” e art. 240-bis cod. pen., facoltativa ovvero obbligatoria, in quanto bene provento del reato ovver suo strumento, ecc.).
Tale incertezza vulnera in modo insanabile la possibilità stessa per la Corte di applicare principi stabiliti dalla sua costante giurisprudenza in riferimento ai diversi tipi di confisca.
Ed infatti, il provvedimento impugnato richiama l’articolo 104-bis disp. att. cod. proc. pen il quale prevede, al comma 1-quater, che «ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del Codice Penale o dalle altre disposizioni di legge che a ques articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedime relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltr disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro», rendendo così necessario per questa Corte sapere in relazione a quale reato il sequestro e la confisca siano stati disposti, onde applicare la disciplina normativa corrispondente.
Resta infatti in capo al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli atti da inser fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraver la lettura e l’interpretazione del ricorso.
Il Collegio ritiene che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis comma 2 disp. a cod. proc. pen., sia necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si tr
nell’onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati dei quali si ritiene necessaria l’allegazione delegata alla Cancelleria, organo amministrativo a quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettur l’interpretazione del ricorso (Sez. 5, n. 25543 del 26/04/2023, COGNOME, mm.; Sez. 5, n. 5897 de 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).
Il ricorso è pertanto inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in vi equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 30/11/2023.