Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42575 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
1.E’ stata impugnata l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, che, adito ex art. cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’appello promosso dalla difesa di COGNOME avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale Ragusa del 16 febbraio 2024, a sua volta di diniego della revoca o della sostituzione de misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei suoi confronti perché gravem indiziato, con il fratello NOMENOME del delitto di lesioni personali gravi, e, personalm delitto di porto illegale d’arma comune da sparo.
2.11 Tribunale del riesame ha sottolineato che il deducente, subito dopo l’interrogatori garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen., nel quale si era avvalso della facoltà rispondere, aveva formulato un’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautela personale, rigettata con l’ordinanza appellata; che nell’appello erano stati partitam enunciati motivi d’impugnazione relativi alla ricorrenza dei gravi indizi di reità e delle e cautelari, in alcun modo traibili, tuttavia, dal verbale cartaceo dell’interrogatorio di gara cui contesto era stata avanzata la richiesta in tema di libertà, con l’inevitabile d’inammissibilità connaturato all’ effetto devolutivo del mezzo di gravame esperito, poiché giudice ad quem non avrebbe potuto esigersi un esame delle questioni non sollevate dinanzi al giudice a quo, salvo il rilievo delle nullità assolute, rilevabili d’ufficio in ogni stato e gr
3.11 ricorso si è affidato ad un solo motivo, che ha lamentato l’invalidità dell’ordinanza a di vizi di violazione di legge e della motivazione; sarebbe stato integralmente disatteso il della difesa al compiuto esame delle ragioni d’appello, perché il difensore avrebbe formula oralmente le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari, registrate con il fonografico, come avrebbe dovuto evincersi dal tenore espresso dell’ordinanza appellata; l trasmissione della “trascrizione” dell’atto, contenente le dissertazioni difensive, al Tribun riesame avrebbe dovuto essere eseguita dalla cancelleria e non dal patrocinatore dell’indagato, le cui libere scelte processuali, in sede d’impugnativa, non avrebbero potuto essere censura dal giudicante.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili.
1.L’esame degli atti trasmessi e disponibili, consentito alla Corte di Cassazione per la nat della questione posta, restituisce evidenza della formulazione, in esito all’interrog dell’indagato, di un’istanza difensiva di contenuto laconico e lapidario, volta alla revoca misura cautelare carceraria o, in subordine, alla sua sostituzione con altra meno afflittiva l’indicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in quanto compatibil l’esercizio dell’attività lavorativa normalmente svolta e della “riserva” della decisione da del giudice, che, nel termine di cinque giorni, ha poi respinto l’istanza con l’ordinanza app ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.. Il Tribunale della cautela ha rigettato l’impugna incentrata sulla confutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esig cautelari, rimarcando la natura devolutiva dello strumento dell’appello cautelare discipli dall’art. 310 cod. proc. pen. il cui perimetro cognitivo, a differenza della procedura di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., è limitato ai punti della decisione impugnata attinti dai mo gravame, pur potendosi estendere a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (sez. U
n. 8 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208313; sez.5, n. 23043 del 04/04/2023, COGNOME, Rv. 284544 sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260484; sez. 2, n. 18057 del 01/04/2014 COGNOME, Rv. 259712); e puntualizzando l’impossibilità di apprezzare, dalla lettura del sunt cartaceo dell’istanza formalizzata dopo l’interrogatorio di garanzia, un qualsiasi pr argonnentativo a sostegno della medesima, valutabile in tale sede ai fini dello scrutinio d correttezza della risposta data dal giudicante con il provvedimento oggetto del gravam incidentale. Orbene, sostiene il difensore con l’unico motivo che, in tal guisa, sarebbe illegittimamente compromesso l’esercizio del diritto di difesa, dal momento che le operazio d’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. sarebbero state fono-registrate, con attribuzion giudice ed alla sua cancelleria dell’onere di trasmetterne la trascrizione al Tribunale di sec istanza, che aveva il potere-dovere, a sua volta ed afferrata la lacuna, di ordin l’acquisizione ex officio.
1.1. Per un verso, deve essere rilevato che il comma 6 bis dell’art. 294 cod. proc. pen. tema di “interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale”, stabilis testualmente che “alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, a causa della contingente indisponibilit mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzion fonografica”. La modalità di documentazione dell’interrogatorio è prevista a pena inutilizzabilità dall’art. 141 bis del codice di rito. La legge (art. 134 cod. proc. pen. dunque (e almeno) l’adozione dello strumento fonografico in relazione all’espletamento del c.d interrogatorio di garanzia e non con riferimento alle attività procedimentali collaterali, d ed ulteriori, il cui compimento e le cui modalità, in uno con la scelta di richiederne la men per iscritto in calce al verbale d’interrogatorio, sono affidati alla discrezionalità dei par e non soggiacciono al rispetto di forme vincolanti. Non si colgono evidenze, allora, c dell’istanza difensiva sia stata effettuata memorizzazione fonica.
1.2. Per altro verso, la difesa si duole, nel corpo del ricorso, della mancata trasmissio Tribunale del riesame della trascrizione dell’eventuale registrazione, con mezzi meccanici, de propria istanza di revoca o di sostituzione della misura coercitiva e dimentica che, per costa giurisprudenza di legittimità, la mancanza delle operazioni trascrittive della registra dell’interrogatorio della persona che si trovi in istato di detenzione (che, in ipotesi, incl fasi o segmenti, anche se non strettamente attinenti al perfezionamento dell’atto garantito senso stretto) non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità dell’atto ritualme registrato, che è rappresentato dal suo supporto e non dal suo postumo riversamento in un atto scritto (sez. U n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv.244327) ; costituisce on dell’interessato chiedere la trascrizione della riproduzione, a norma dell’art. 141 bis, alinea, codice di procedura penale e non è stato documentato, né altrimenti risulta, che trascrizione di quanto eventualmente registrato sia stata richiesta.
1.3. Infine, per altro verso ancora, il ricorso per cassazione si rivela generico e pr autosufficienza.
Con l’ultima ragione di doglianza la difesa lamenta una carenza assoluta della motivazione dell’ordinanza impugnata sul presupposto di un’omessa delibazione delle argomentazioni e delle richieste articolate nell’ambito dell’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. che si a “fono-registrata” in esito alla conclusione dell’interrogatorio del proprio assistito. Ma viene invocato un atto del procedimento che citi o contenga un elemento di prova a discarico, principio della “autosufficienza del ricorso” costantemente affermato, in relazione al dispost cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettat nel processo penale, sicché è onere del ricorrente corroborare la validità del suo assun mediante l’allegazione (di un esemplare, anche in copia) dell’atto che si adduce rilevante e n considerato o la trascrizione dell’integrale contenuto dell’atto medesimo, dovendosi riten precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 d 18/03/2008, Rv. 240123). Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l’entrata in vigore dell’art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli «specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 let e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimen impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti mancanti ne sia fatta attestazione. Se è pur vero che il compito della materiale allegazione c la formazione di un separato fascicolo è assegnato alla cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli at inserire nel fascicolo, il cui adempimento ne consenta la pronta individuazione da parte de cancelleria, alla quale non può essere delegato l’incombente di identificazione degli attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso. Pertanto, anche dopo l’entrata in dell’art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del princ autosufficienza del ricorso che si traduce nell’onere di puntuale indicazione da parte ricorrente degli atti che si assumono pretermessi e dei quali si ritiene necessaria l’allegaz delegata alla Cancelleria. Il dovere di allegazione rappresenta, del resto, espressione del generale principio, radicato nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale nel caso una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti, caso di specie, non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazi che grava su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione dell risultanze documentali – positive o negative – addotte a fondamento del vizio processuale (Sez U De Iorio, cit.; sez.4, n. 18335 del 28/06/2017, Conti, Rv. 273261; sez.6, n. 46070 d 21/07/2015, COGNOME, Rv. 265535). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame il ricorrente, pur denunciando una decisiva omissione della valutazione, i sede di gravame, degli elementi evidenziati nell’istanza de libertate presentata al giudice per le indagini preliminari, non li ha allegati, né trascritti, e si è limitato a protestarne l’elu ciò precludendo al collegio di esercitare il sindacato di competenza.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del r conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento del somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24/09/2024
Il consig4lere estensore
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