Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7376 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7376 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 287/2026
ANTONELLA DI STASI
UP – 12/02/2026
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
UBALDA COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d’appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, udito lÕAVV_NOTAIO Ripullone vito chiede l’annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.p. udito il AVV_NOTAIO che insiste in particolare per l’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso.
Con sentenza in data 16 maggio 2025, la Corte dÕappello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che, in data 03/04/2024, aveva condannato COGNOME NOME, alla pena sospesa di mesi due e giorni quindici di arresto ed € 40.200 di ammenda, perchŽ ritenuto responsabile dei reati di cui allÕart. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 (capo A) e artt. 93 e 96 c.1 lett. F) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, perchŽ in qualitˆ di legale rappresentante dellÕimpresa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esecutrice dei lavori di taglio e manutenzione della fascia ripariale, effettuato, in area boscata, interventi di movimento terra volti a realizzare una viabilitˆ temporanea per raggiungere il cono d’acqua denominato torrente Navale, con creazione di una scarpata a monte di altezza media di m.1,20, larghezza di m. 4 e lunghezza di m. 120, modificando in modo permanente lo stato dei luoghi ed alterando il regime idrogeologico del
territorio, in assenza delle necessarie autorizzazioni per il vincolo geologico e in materia paesaggistica. In Barberino del RAGIONE_SOCIALE in data 25/02/2020.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lÕimputato a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio motivazionale relativo agli artt. 181 d. lvo 42 del 2004 e art. 48 del Regolamento Forestale RAGIONE_SOCIALE n. 48/R/2003, in relazione alla necessitˆ di richiedere lÕautorizzazione con riferimento allÕesecuzione dei lavori oggetto di imputazione.
Secondo la difesa gli interventi posti in essere consistiti nellÕesecuzione dei lavori di taglio e manutenzione della fascia ripariale in area boscata, rientrerebbero tra le attivitˆ di Òmanutenzione ordinariaÓ e in quanto tali non sarebbero soggetti a dichiarazione, nŽ a fortiori alla necessitˆ di ÒautorizzazioneÓ prevista dal Regolamento Forestale RAGIONE_SOCIALE.
I giudici del merito avrebbero in via meramente assertiva, non confrontandosi con le norme di settore e richiamando una Ògiurisprudenza costanteÓ in assenza di qualsivoglia riferimento agli specifici precedenti giudiziari richiamati, confermato la necessitˆ dellÕautorizzazione paesaggista e idrogeologica per lÕeffettuazione dei lavori, errando anche nellÕinterpretazione della legge extrapenale integrativa del precetto penale e segnatamente la Legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 39 del 2000, art. 49 come mod. dallÕart. 25 della Legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 4 de 2016 e art. 48 comma 3 del Reg. Forestale 48/R del 2003.
2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale relativo allÕart. 181 d. lvo 42 del 2004, in relazione al ritenuto obbligo di richiesta della necessaria autorizzazione in capo allÕimputato.
Argomenta la difesa, che, con riferimento al reato di cui al Capo A, anche a voler ammettere la necessaria autorizzazione paesaggistica per lÕesecuzione dei lavori oggetto di imputazione, la richiesta in alcun modo non avrebbe potuto gravare sullÕimputato per due ordini di motivi.
In primo luogo in forza della procura speciale rilasciata dal COGNOME al padre, al fratello e alla madre, ai fini non solo della stipulazione di contratti e della partecipazione a gare di appalto, ma anche Òper eseguire controlli e sovraintendere cantieri e i lavori in corsoÓ: clausola idonea a ricomprendere in sŽ lÕeventuale obbligo di munirsi di eventuali autorizzazioni laddove necessarie.
Inoltre, l’obbligo di chiedere l’autorizzazione incombeva non sulla ditta esecutrice, bens’ sulla stazione appaltante, ovvero l’ente montano, e lÕimputato e ci˜ anche in virtù del principio di affidamento.
2.3. Violazione e vizio motivazionale in relazione allÕart. 181, comma 1d. lvo 42 del 2004, in relazione al mancato riconoscimento della
intervenuta estinzione del reato di cui al Capo A in considerazione di eventuali condotte riparatorie.
La difesa, richiamando i rilievi fotografici effettuati in loco in data 25 febbraio 2020, dai quali risultava come la pista utilizzata per le esecuzioni delle opere più volte richiamata, fosse stata Çcoperta di arbusti e terra di riportoÈ nonchŽ da Çmateriali di risultaÈ, ed evidenzia come siffatta attivitˆ ripristinatoria sia del tutto conforme a quanto previsto dallÕart. 46, comma 9, del Regolamento Forestale RAGIONE_SOCIALE, e meritevole dunque di beneficiare della causa estintiva del reato prevista allÕart. 181, comma 1del d. lvo. 42/2004, essendo intercorsa tale attivitˆ prima di qualsiasi provvedimento dellÕautoritˆ amministrativa e non potendosi affermare che la stessa attivitˆ, fosse stata posta in essere al fine di occultare quanto precedentemente eseguito, come affermato dal giudice di primo grado.
2.4. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione allÕart. 131-bis cod.pen.
Con un ultimo motivo la difesa lamenta come la sentenza impugnata, escluda il riconoscimento della causa di esclusione della punibilitˆ per Òparticolare tenuitˆ del fattoÓ sulla base dellÕassunto che tali lavori siano stati eseguiti su una zona soggetta ad un rischio di frana quiescente, elemento che tuttavia risulterebbe inidoneo a dimostrare come tale rischio, a seguito dei più volte richiamati lavori, sia da considerarsi come incrementato.
Una tale affermazione necessiterebbe infatti di uno specifico accertamento tecnico, nel caso specifico mai effettuato (come peraltro da richiesta della stessa difesa), non potendo essere al contrario ritenuto come automatico lÕincremento del rischio di frana, a seguito di lavori eseguiti in una zona giˆ soggetta al rischio stesso.
Il Procuratore generala ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso non è fondato.
Secondo lÕaccertamento di fatto dei giudici di merito, non contestato dalla difesa, e oggetto di doppio conforme accertamento, l’imputato, in qualitˆ di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, esecutrice dei lavori di taglio e manutenzione della fascia ripariale in area boscata, commissionati dall’RAGIONE_SOCIALE e autorizzati dalla Regione RAGIONE_SOCIALE, per raggiungere il sito interessatiodai lavori commissionati, attraverso movimenti terra, spianamento del terreno e sradicamento di ceppaie, aveva aperto una pista per raggiungere il torrente profondamente diversa da quella esistente: in luogo di uno stradello pedonale preesistente, la pista aperta era profondamente diversa, con creazione di una scarpata a monte di altezza media di m.1,20, in alcuni punti
raggiungeva la larghezza di m. 4 ed era lunga m. 120, modificava in modo permanente lo stato dei luoghi ed alterava il regime idrogeologico del territorio, il tutto in assenza delle necessarie autorizzazioni per il vincolo idrogeologico e in materia paesaggistica. SullÕimputato, quale legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori e direttore esecutivo della societˆ stessa, ricadeva, secondo, la sentenza impugnata, l’onere di verificare l’insistenza di vincoli ambientali e idrogeologici e richiedere le necessarie autorizzazioni stante lÕassenza di una valida delega di funzioni in materia ambientale.
Muovendo da tale premessa in fatto, si procede allo scrutinio dei motivi di ricorso.
Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in relazione allÕerronea applicazione della legge penale di cui allÕart. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 e di quella extrapenale integrativa del precetto penale, e segnatamente la Legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 39 del 2000, art. 49 come mod. dallÕart. 25 della Legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 4 de 2016 e art. 48 comma 3 del Reg. Forestale 48/R del 2003, non è fondato.
Secondo la prospettazione difensiva i lavori eseguiti erano qualificabili quale Òmanutenzione ordinariaÓ secondo la normativa regionale di settore, per cui non era richiesta lÕautorizzazione paesaggistica.
Tale conclusione non trova fondamento nelle disposizioni richiamate.
LÕart. 49 (Opere connesse al taglio dei boschi) della Legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 39 del 2000, al comma 1 lett. b) considera opere connesse al taglio dei boschi la realizzazione di piste temporanee dÕesbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori; e al successivo comma 3, come mod. dallÕart. 25 L.R. n. 4 del 2016, prevede che: L’esecuzione delle opere di cui al comma 1, è soggetta ad autorizzazione degli enti di cui allÕarticolo 3 ter, comma 1, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformitˆ all’articolo 47, previa valutazione della compatibilitˆ delle opere medesime con l’assetto idrogeologico dei boschi interessati. L’autorizzazione degli enti di cui allÕarticolo 3 ter, comma 1, non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilitˆ esistente.
Ora dal tenore della disposizione è chiaro che non richiedono autorizzazione paesaggistica i lavori di manutenzione ordinaria della Òviabilitˆ esistenteÓ e ci˜ in coerenza con la parte della stessa disposizione che limita comunque lÕesecuzione di una pista temporanea di esbosco alla circostanza che non comporti rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno.
Dunque, secondo la piana interpretazione della disposizione normativa di fonte regionale, esulano dalla Òmanutenzione ordinaria della viabilitˆ esistenteÓ i
lavori che comportano trasformazione del bene sottoposto a vincolo (rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno) con esclusione della realizzazione di lavori che impattano sulla viabilitˆ esistente e che la modificano.
Il combinato disposto delle disposizioni normative sopra evidenziate, non conduce, contrariamente alla prospettazione difensiva, alla conclusione secondo cui per i lavori eseguiti non era necessaria lÕautorizzazione paesaggistica.
Nel caso in esame, lÕentitˆ dei lavori che, per come accertato, hanno creato una viabilitˆ diversa da quella esistente con trasformazione di una stradella pedonale in una pista carrozzabile, creata con movimento del terreno, spianamento e realizzazione di scarpate, non rientra nelle opere di manutenzione ordinaria della viabilitˆ esistente che escludono il provvedimento autorizzativo.
NŽ a diversa conclusione pu˜ invocarsi il Regolamento Forestale che giammai potrebbe condurre ad una interpretazione in contrasto con la normativa regionale di fonte primaria. Ma, a ben vedere, il Regolamento allÕart. 48 sotto la rubrica ÒManutenzione delle opereÓ esclude dal novero degli interventi per cui è richiesta lÕautorizzazione o la semplice dichiarazione, solo gli interventi di Òmanutenzione ordinariaÓ la cui nozione è contenuta nella Legge regionale citata (vedi ). E, in ogni caso, mette conto rilevare il Collegio che qui non viene in rilievo lÕinterpretazione del significato della risagomatura delle scarpate nelle strade e piste permanenti o temporanee, a cui si riferisce il citato Regolamento, in quanto nel caso in esame, vi è stata una trasformazione rilevante dellÕarea boscata attraverso la realizzazione di una pista temporanea di rilevanti dimensioni, con estirpazione di ceppaie, che ha sostituito una stradella pedonale con una pista carrozzabile.
A corretta decisione sono pervenuti i giudici del merito lˆ dove, pur senza indicare gli estremi delle pronunce di legittimitˆ, hanno fatto corretta applicazione dei principi in materia e hanno ritenuto integrato il reato paesaggistico secondo cui in tema di tutela del paesaggio, integra il reato di cui all’art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 la realizzazione in assenza della prescritta autorizzazione, in area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico, di “piste” in terra battuta ottenute attraverso lo sradicamento e il taglio di ceppaie con radicale trasformazione del suolo (Sez. 3, n. 962 del 25/11/2014, COGNOME, Rv. 261791 Ð 01; Sez. 3, n. 2520 del 2022, Sez. 3 n. 9402 del 17/10/2019, Rv. 278420 Ð 02; Sez. 3, n. 14544 del 12/05/2020, in cui si afferma che nelle zone paesisticamente vincolate, è inibita ogni modificazione dellÕassetto del territorio, nonchŽ qualsiasi opera edilizia senza autorizzazione, ad eccezione degli interventi consistenti nella manutenzione (ordinaria o straordinaria), nel consolidamento statico o restauro conservativo, nonchŽ nellÕesercizio dellÕattivitˆ agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere
civili e sempre che si tratti di opere, che non alterino lÕassetto idrogeologico), da cui la conclusione che per la configurabilitˆ del reato, di cui allÕart. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, non è necessario che siano stati compiuti lavori edilizi, potendo lÕalterazione del territorio essere conseguita con altre forme di immutazione del luogo quali il taglio o lo sradicamento di alberi o lo sbancamento del terreno, eseguiti senza autorizzazione (Sez. 3, n. 14544 del 2020).
Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato sotto tutte le prospettazioni difensive.
Sotto un primo profilo la corte territoriale è pervenuta a corretta decisione lˆ dove ha ritenuto che fosse onere dellÕimputato verificare, per lÕattuazione dei lavori, lÕesistenza di eventuali vincoli paesaggistici e richiedere lÕautorizzazione paesaggistica ed ha escluso la validitˆ ed efficacia della delega di funzioni.
In particolare, la sentenza impugnata e prima quella del Tribunale, hanno rilevato come la procura speciale rilasciata dallÕimputato al padre, al fratello e alla madre, non conteneva, quanto allÕoggetto, alcun riferimento alla materia ambientale, non attribuiva nŽ poteri decisori nŽ di spesa, sicchè non era valida ed efficace per esonerare da responsabilitˆ il ricorrente (cfr. pag. 7 e 17).
NŽ lÕonere di verifica di vincoli ambientali e di chiedere lÕautorizzazione paesaggistica ricadeva, sempre secondo le sentenze di merito, su soggetto diverso dallÕimputato e, dunque ,sulla stazione appaltante.
Secondo i giudici del merito, sulla scorta delle produzioni documentali, lÕimputato era il legale rappresentante nonchŽ il direttore esecutivo dei lavori commissionati dallÕente pubblico, e poichŽ a lui spettava, proprio in ragione di tale qualifica, la scelta operativa dellÕesecuzione dei lavori commissionati, al medesimo spettava lÕonere di verificare la necessitˆ di titoli autorizzativi qualora, come era avvenuto nel caso in esame, lÕesecuzione dei lavori avesse comportato, per la natura degli interventi scelti dal medesimo, la necessitˆ degli stessi.
I lavori per cui vi era stato affidamento alla RAGIONE_SOCIALE, avevano ad oggetto la manutenzione della vegetazione riparia del INDIRIZZO, per il quale la Regione RAGIONE_SOCIALE aveva rilasciato nulla osta in cui si prescriveva: è Òfatto salvo l’obbligo dell’esecutore dei lavori di acquisire specifica autorizzazione per le eventuali lavorazioni relative agli accessi apprestamenti depositi spianamenti eccetera che non sono espressamente rientranti nell’ordinaria attivitˆ di taglio oggetto della presente autorizzazioneÓ (pag. 3 sentenza Tribunale). Poi nel capitolato vi era lÕindicazione della normativa regionale e quella specifica di settore, che costituiva parte integrante del contratto, ma lasciava alla ditta esecutrice e, dunque, al suo direttore esecutivo, cioè lÕimputato, le modalitˆ esecutive oggetto del contratto (manutenzione della vegetazione riparia con rimozione dei tronchi caduti nel torrente, cfr. pag. 4 cit.).
Da cui la conclusione che la scelta di aprire una pista, con le caratteristiche dimensionali accertate, con trasformazione di una pista pedonale percorribile a piedi in una pista carrozzabile con i mezzi cingolati, fu una scelta del ricorrente che gli competeva da contratto (la sentenza di primo grado rileva che vi era anche unÕalternativa potendo gli esecutori passare sul terreno posto sullÕaltra riva del fiume) con la conseguenza che il ricorrente, una volta operata la scelta, doveva munirsi dellÕautorizzazione paesaggistica proprio in ragione dellÕentitˆ dei lavori e la cui realizzazione, in assenza, integra il reato contestato. Alla stazione appaltante non competeva, dunque, lÕonere di richiedere lÕautorizzazione paesaggistica e ci˜ in ragione del fatto che la scelta delle modalitˆ esecutive della manutenzione della vegetazione ripariale competeva alla ditta esecutrice dei lavori e, dunque, allÕimputato, legale rappresentante e direttore esecutivo.
Il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dellÕart. 181
d.lvo n. 42 del 2004 e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della intervenuta estinzione del reato per condotte riparatorie è infondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che la pista utilizzata per l’esecuzione delle opere di cui trattasi era stata ricoperta di arbusti e terra di riporto nonchŽ da materiali di risulta.
Il ricorrente invoca lÕapplicazione dellÕart. 181 cit. e lÕart. 49 del Reg. Forestale RAGIONE_SOCIALE n. 48 del 2003, art. 46 comma 9 che stabilisce che Òal termine dei lavori le opere temporanee, fra cui la pista temporanea di esbosco debba essere ripristinata con la ricopertura con strame organico quale fogliame, ramaglia di varia pezzatura posta a diretto contatto col terrenoÓ.
Ritiene, il Collegio, che il richiamo alla disposizione dellÕart. 49 non conduca alla conclusione propugnata dalla difesa secondo cui lÕavere coperto di arbusti e terra da riporto la pista temporanea di esbosco integrava condotta ripristinatoria con conseguente estinzione del reato paesaggistico.
Sotto un primo profilo lÕart. 49 del citato Regolamento Forestale che impone il ripristino delle piste temporanee con la Òricopertura con strame organico quale fogliame e ramaglia .. posta a contatto con il terrenoÓ concerne il ripristino di quelle piste temporanee di cui allÕart. 49 della Legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 39 del 2000, comma 1 lett. b) ovvero di quelle piste che Ònon comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavoriÓ.
Dunque, tale disposizione non trova applicazione nel caso concreto ove si consideri lÕentitˆ dei lavori che, per come accertato, hanno creato una viabilitˆ diversa da quella esistente con trasformazione di una stradella pedonale in una pista carrozzabile, creata con movimento del terreno, spianamento e realizzazione
di scarpate, opere che non rientrano nel novero di quelle consentite dal citato art. 49 comma 1, lett. b) della Legge Regionale citata.
Peraltro, come è noto la speciale causa estintiva prevista dall’art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, avendo funzione premiale, opera solo ove sia effettuato il tempestivo recupero dell’area sottoposta a vincolo, idoneo a farle riacquistare il precedente aspetto esteriore e l’originario pregio estetico (Sez. 3, n. 18070 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 283132 Ð 01; Sez. 3, n. 37168 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 259943 Ð 01) e, come ha argomentato la sentenza impugnata, avrebbe richiesto una integrale ÒrisistemazioneÓ dellÕarea e non il mero riporto di fogliame come avvenuto nel caso di specie. Da cui, anche a prescindere dal riferimento al rischio frane, la corretta esclusione del riconoscimento della causa estintiva del reato.
Anche il diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilitˆ ex art. 131 cod.pen. è stata correttamente motivata.
La sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuitˆ dellÕoffesa in considerazione dellÕattivitˆ svolta che aveva comportato la modificazione in modo permanente lo stato dei luoghi, alterando il regime idrogeologico del territorio particolarmente fragile a rischio frane, incrementando il pericolo del bene ambientale e anche lÕincolumitˆ pubblica
Quanto ai parametri di valutazione, lÕart. 131 cod.pen., anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuitˆ dell’offesa e la non abitualitˆ del comportamento.
Quanto al primo requisito – particolare tenuitˆ dell’offesa- si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti”, che sono la modalitˆ della condotta e l’esiguitˆ del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalitˆ dell’azione, gravitˆ del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensitˆ del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due “indici-requisiti” della modalitˆ della condotta e dell’esiguitˆ del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuitˆ dell’offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualitˆ del comportamento. Quanto alla nozione di abitualitˆ del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilitˆ della causa di non punibilitˆ prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.
Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la particolare tenuitˆ dellÕoffesa in ragione della rilevante trasformazione del territorio in conseguenza dellÕattivitˆ svolta dallÕimputato con ricadute anche in termini di aggravamento del rischio frane, da cui un correlato pericolo non solo per i beni ambientali, ma anche per lÕincolumitˆ pubblica. La non esiguitˆ del danno e del pericolo è stata congruamente argomentata sulla base dei due indici della modalitˆ della condotta e della non esiguitˆ del danno e del pericolo derivante dalla condotta (con richiamo allÕentitˆ dei lavori e dellÕimpatto sul terreno), sicchè non era necessario, come ritenuto dal giudice di primo grado, lÕespletamento di una perizia volta allÕaccertamento dello stato dei luoghi che ora viene invocata ai fini dellÕapplicazione della causa di non punibilitˆ ex art. 131 cod.pen. per la verifica dellÕincremento del rischio frane che, quandÕanche insussistente, non farebbe venir meno la motivazione sul giudizio di non tenuitˆ dellÕoffesa.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos’ è deciso, 12/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME