Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7859 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7859 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SPINEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Padova resa in data 31 gennaio 2025, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di euro 500,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, aver esercitato, nella qualità di legale rappresentante della ditta “RAGIONE_SOCIALE assenza di autorizzazione, un impianto che comportava emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione; fatti accertati in Noventa Padovana il 12/01/2023.
Rilevato che i primi due motivi di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, con c si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, contestando la sussistenza di un impianto per la verniciatura, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da doglianze del t generiche, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed i volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avul pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate da giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed accertato che nei luoghi ove l’imputato esercitava la sua attività di autotrasport spedizioni, ivi compresa attività di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonch revisione di automezzi di proprietà, era stato installato un impianto per la verniciatur autoveicoli ed era esercitata, quindi, un’attività di carrozzeria, in assenza della autorizza necessaria in base alle prescrizioni imposte dall’art. 269, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e conformità a quanto affermato da questa Corte (Sez. 7, n. 15010 del 29/11/2017, dep. 2018, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 19330 del 10/02/2015, COGNOME, non mass.), secondo cui le officine meccaniche di riparazione dei veicoli nelle quali si effettuano anche operazioni verniciatura – come accertato in sede di sopralluogo nel caso di specie – sono escluse dall’elenc di impianti e attività le cui emissioni sono ritenute ope legis scarsamente rilevanti prev nell’allegato IV, parte prima, lett. k, del d.lgs. n. 152 del 2006. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata, sotto il pro della omessa motivazione in ordine all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’ 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, essendo stata del tutto genericamente prospettata la ridotta gravità del fatto e la saltuarietà ed episodicità della condotta, in ev contrasto con gli accertamenti compiuti degli operanti in e ripetuti sopralluoghi, messi evidenza nella parte motiva della sentenza impugnata.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertant sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di meri che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2 dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratori dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibi stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.