Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43168 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME NOME in Senago il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME in Senago il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Bergamo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 16 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; sentite le conclusioni degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME COGNOME
che hanno insistito nei motivi di ricorso in difesa di NOME NOME e NOME, censurando le considerazioni della pubblica accusa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 20 Marzo 2023 dal Tribunale di Monza che ha affermato la responsabilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine a condotte illecite di natura tributaria e di ricicl realizzate in forma organizzata attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistent parte di società cartiere anche operanti all’estero.
2.Avverso detta sentenza propongono ricorso gli imputati .
3.COGNOME NOME e NOME, imputati per il reato di autoriciclaggio, per il r associativo e per diversi reati fine, con atti distinti dal contenuto sovrapponibile, deducon
3.1 Violazione di legge in tema di configurazione del reato di autoriciclaggio di cui all’a 648 ter cod.pen., come diversamente qualificata la condotta di cui al capo 169 della rubrica in quanto la Corte avrebbe omesso di valutare compiutamente le censure mosse dalla difesa con l’atto di appello e non avrebbe verificato se i fatti contestati fossero idonei ad integ fattispecie contestata. Osservano i ricorrenti che il servizio di cosiddetto “spallonag finalizzato alla retrocessione RAGIONE_SOCIALE somme frutto RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie e RAGIONE_SOCIALE distr faceva sin dall’inizio parte del piano criminoso e dell’accordo illecito fra le parti e co sviluppo naturale dei reati fiscali e della falsa fatturazione , e per questo era stato prev compenso con una commissione prestabilita.
Ne consegue che il contestato sodalizio associativo, attribuito anche ai due imputati, costituis l’unica attività da loro posta in essere, e le condotte riciclatorie che sono indicate come fine sono l’in sè del reato associativo.
Il reato di autoriciclaggio sarebbe, pertanto, assorbito da quello di associazione a delinqu posto che la retrocessione RAGIONE_SOCIALE somme pagate a fronte di false fatture, previa decurtazione della commissione, è condotta rientrante nel “servizio già garantito” dall’associazione delinquere contestato nel capo sub 1).
Osserva, poi, la difesa che manca la prova della alterità del cosiddetto riciclatore ris all’autore del reato presupposto, indispensabile requisito per riconoscere la sussistenza d reato di riciclaggio.
2.2 Carenza e contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante d transnazionalità prevista dall’art. 61 bis cod. pen. in quanto la Corte ha ritenuto applicabi circostanza suindicata ai reati consumati dai membri di un’associazione per delinquere, sebbene ricorra immedesimazione tra costoro e i membri del gruppo criminale transnazionale e si è limitata a richiamare un orientamento della Suprema Corte (sentenza 10116 del 2020), sulla scorta del quale tale aggravante può trovare applicazione ai reati fine consumati dai membri d un’associazione per delinquere, anche nel caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale. Ma la questione della coincidenza dei membri dell’associazione semplice con quelli del gruppo transnazionale non è stata affrontata dall Corte di appello, mentre la pronunzia RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite Adami sembra affermare il contrario e cioè la necessità che i due sodalizi siano del tutto differenti anche in relazione ai reati fi
2.3 Violazione dell’art. 12 bis decreto legislativo 74/2000 e dell’art. 322 ter cod. pen. in è prevista la confisca del profitto e del prezzo dei reati contestati e la commissione dovut stata calcolata nel 2% degli importi indicati nelle fatture ritenute false, in quanto percentuale costituisce il compenso versato agli odierni imputati dagli utilizzatori RAGIONE_SOCIALE fa per il servizio reso.
I giudici di merito nel disporre la confisca non hanno effettuato alcuna distinzi societari e beni personali degli imputati, mentre la Suprema Corte a Sezioni uni sentenza n.10561, Gubert, del 30/1/2014, ha affermato che può essere disposta la conf equivalente prevista dall’art. 322 ter cod.pen. sui beni dell’ente, solo nel caso in privo di autonomia e rappresenti uno schermo dietro il quale l’imputato agisca come titolare dei beni. Di conseguenza, in assenza dei presupposti di legge, la c equivalente deve essere revocata.
2.4 Con il quarto motivo i ricorrenti eccepiscono la prescrizione di parte dell contestate ai capi 2 e 8 della rubrica e relative alla violazione di cui all’art. 8
3.NOME COGNOME, imputato per il delitto associativo contestato al capo 1, per i deli contestati ai capi 17,20 e 21 e per il delitto di autoriciclaggio di cui al capo 169,
3.1 violazione dell’art. 648 ter.1 cod.pen. e mancanza di motivazione in ordine alle difensive sollevate con l’atto d’appello in relazione al reato di autoriciclaggio di imputazione n. 169, per non avere esplicitato il ruolo del COGNOME nei reati presupp
Osserva il ricorrente che a COGNOME COGNOME addebita di avere contribuito al reato associat la contabilità e la fatturazione e predisponendo la documentazione a corredo dell ungheresi, ma, nonostante le specifiche censure mosse con il gravame, la Corte non esposto il contributo di COGNOME alle appropriazioni indebite, presupposto della autoriciclagg io.
3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento della condotta di autoriciclaggio poiché non vi è prova che l’imputato avesse conte provenienza delittuosa del denaro da presunte appropriazioni indebite. La Corte ha resp doglianza con motivazione giuridicamente errata e manifestamente illogica in qua fondato la colpevolezza su elementi di natura indiziaria e, in particolare, ha valorizz di una conversazione con il personale amministrativo della ditta RAGIONE_SOCIALE e ne ha l’inserimento nel complesso sistema criminoso ideato dai fratelli COGNOME; così facendo s di una presumptio de praesumpto e ha utilizzato un fatto ignoto per risalire ad altro ignoto.
3.3 Vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive sollevate con l’atto d ordine al ruolo del COGNOME nell’ambito del reato associativo contestato al capo 1 de Osserva il ricorrente che con l’appello la difesa aveva evidenziato che COGNOME non fatto parte della presunta associazione e si relazionava esclusivamente con il cor amministratore di diritto RAGIONE_SOCIALE società ungheresi, come emerge dalle captazioni tel mentre non risultano rapporti rilevanti con ulteriori membri di spicco dell’associazi
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fratelli COGNOME. Inoltre, COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME contribuire materialmente al program associazione per delinquere e non aveva contezza di chi effettuava i bonifici. L ritenuto infondata la doglianza relativa alla insussistenza dell’elemento soggettivo d con argomentazioni manifestamente illogiche e con formulat di rito che omettono di ris ai rilievi difensivi.
3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive solleva al ruolo di organizzatore del sodalizio attribuito al COGNOME. La difesa aveva so l’apporto del COGNOME non era stato decisivo ed anche la prima sentenza escludeva l’ del contributo offerto dall’imputato alla presunta associazione; l’apporto del G COGNOME non era essenziale ed egli era privo di autonomia decisionale in qu esecutore degli ordini di COGNOME. L’assunto difensivo del ruolo di mero partecipe d nell’associazione criminosa era stato inoltre avallato dallo stesso GIP in sede di appl misura cautelare, ma nonostante detti elementi la Corte ha respinto la doglianza dif una frase di stile, sostenendo che COGNOME COGNOME COGNOME soggetto chiave che aveva de l’espansione e l’utilizzo di strumenti societari esteri. La Corte ha in sosta confrontarsi con le doglianze riguardo alla qualifica di organizzatore in seno all’ attribuita al COGNOMECOGNOME
3.5 Violazione di legge in ordine al reato di emissione di fatture per operazioni ines all’art. 8 d. Igs. 74/2000 contestato al capo n. 17 dell’imputazione.
La difesa aveva osservato che COGNOMECOGNOME in quanto amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE società era il destinatario e non l’emittente RAGIONE_SOCIALE fatture e l’art. 9 del decreto citato s che emette le fatture per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di conc previsto dall’art. 2 del medesimo decreto, sicché l’imputato avrebbe, al più, potut di quest’ultimo reato.
La ratio della norma è quella di evitare che vi possano essere duplicazioni di sanzion la Suprema Corte ha affermato che è possibile ritenere il destinatario della f concorrente nel delitto di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 e quindi non punibile ai solo se le false fatture non siano poi state utilizzate per abbattere l’imponibi destinataria dei documenti fiscali falsi.
3.6 Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento amministratore di fatto attribuito all’imputato ai capi di imputazione n. 20 e dominus RAGIONE_SOCIALE società ungheresi che avrebbero emesso fatture false verso società riconducibili ai COGNOME.
Osserva il ricorrente che da plurime captazioni telefoniche,già riportate COGNOME parte sentenza di primo grado,emerge il ruolo subalterno dell’imputato che non era amminist fatto, ma si limitava a dare esecuzione alle indicazioni ricevute da COGNOME o da altri i
Ciò nonostante la Corte ha confermato tale ruolo di amministratore di fatto fornendo al rigua una motivazione contraddittoria e logica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono COGNOME inammissibili poiché proposti per motivi in parte non specifici e in pa manifestamente infondati.
1.Ricorsi NOME e COGNOME NOME
1.1 La prima censura è manifestamente infondata, poiché il delitto di autoriciclaggio non pu ritenersi assorbito dal reato associativo, in quanto l’art. 416 cod.pen. è un delitto contro l pubblico e la disposizione sanziona la pericolosità e maggiore riprovevolezza dell’accord criminoso stabilmente assunto e realizzato in forma organizzata; detto sodalizio non produce profitti economici, che vengono realizzati attraverso la consumazione dei reati fine.
Il motivo di ricorso è anche inconducente, poiché nel caso in esame ai COGNOME è stato addebitat l’autoriciclaggio, sicchè i predetti sono stati correttamente ritenuti partecipi de presupposto, costituito non dal delitto associativo, ma dai reati di appropriazione inde realizzati attraverso le false fatturazioni, come bene ha spiegato la Corte di appello n sentenza impugnata.
1.2 La seconda censura è manifestamente infondata.
Ai fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità, prevista dall’art. 61pen., è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato operante in più stati esteri, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di un’organizzazione seppur minimale, d non occasionalità o estemporaneità della stessa e della finalizzazione alla realizzazione anch di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale. (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023 Ud. (dep. 29/01/2024) Rv. 285702 – 02)
Inoltre, è sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e che all’es trovarsi anche uno soltanto dei componenti del gruppo, chiamato a svolgere un’attività essenziale per la perpetrazione degli illeciti, in quanto sono le attività criminali consuma più di uno Stato che qualificano come transnazionale il gruppo criminale. (Sez. 2 n. 11957 de 27/01/2023, Rv. 284445 – 01)
La circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordi criteri di valutazione previsti dall’art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciu ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determiNOME da colpa. (Sez. 2, n. 5241 15/10/2020 Ud. (dep. 10/02/2021 ) Rv. 280645 – 02)
Nel caso in esame le società estere, operanti in Ungheria, Bulgaria, Spagna, Slovacchia e Slovenia, venivano gestite e utilizzate dai ricorrenti e dagli altri sodali per reali
programma criminoso e in particolare per emettere false fatturazioni per operazioni inesisten e per ricevere bonifici di denaro, frutto di distrazioni, che veniva poi fatto rientrare nel italiano attraverso canali non tracciabili. L’operatività RAGIONE_SOCIALE società estere era ges entrambi i ricorrenti nell’interesse dell’intero sodalizio, che aveva la sua base operativa in
1.3 La terza censura è manifestamente infondata.
I giudici hanno fatto corretta applicazione della normativa in materia, per come interpretata Suprema Corte, secondo cui :
la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto n patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescime patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della spe somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, RV 282037);
in tema di reati tributari, ha natura di confisca diretta quella disposta, ex art. d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguent all’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE imposte. (Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023, COGNOME, RV 285624).
La censura è anche inconducente, poiché, come correttamente evidenziato a pag. 17 dell’impugnata sentenza, è stata disposta la confisca diretta RAGIONE_SOCIALE somme rinvenute nell disponibilità RAGIONE_SOCIALE società e, solo in subordine, la confisca per equivalente nei confron soggetti amministratori RAGIONE_SOCIALE società, entrambe pienamente legittime.
1.4 Non ricorrono i presupposti per ritenere che parte RAGIONE_SOCIALE condotte costituenti violazioni fi si siano prescritte prima della sentenza di appello
E infatti in tema di reati tributari, in caso di emissione di fatture o altri documenti per ope inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell’ultima fattura, pure se l’emissione sia avvenuta ad opera dell’imputato, COGNOME v di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell’unifica in un medesimo reato dell’emissione di più fatture, non tanto all’identità del responsabi persona fisica, quanto a quella del soggetto-contribuente cui l’emissione è imputabile (Sez. n. 34824 del 08/08/2023,Turturro, Rv. 285095 – 02)
Trova inoltre applicazione COGNOME specie il regime prescrizionale introdotto dall’art. 17, co. d.lgs. 74/2000, entrato in vigore il 17.9.2011, che ha elevato di un terzo i termini di prescri per i reati tributari (tra i quali anche quello di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000), portan
anni il termine massimo, considerati gli atti interruttivi, termine decorrente dal successivo alla data di presentazione della dichiarazione fiscale.
La censura è comunque generica poiché i ricorrenti non hanno indicato le sospensioni del termine di prescrizione intervenute nel corso del giudizio, mentre dalla lettura dei dispos RAGIONE_SOCIALE due pronunzie di merito emerge che i termini RAGIONE_SOCIALE misure cautelari, e conseguentemente di decorrenza della prescrizione, sono stati sospesi per non meno di 180 giorni complessivi.
In considerazione dell’inammissibilità dei ricorsi, non potrebbe comunque tenersi conto del prescrizione eventualmente maturata dopo la data della sentenza di appelloA(Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 0).
2.Ricorso COGNOME
2.1 n primo motivo è generico perché reiterativo in quanto il GUP, prima, e la Corte di appel dopo, hanno reso articolata ed esaustiva motivazione in ordine ai reati fine contestati al Gra e al suo ruolo nell’ambito dell’organizzazione criminosa promossa dai fratelli COGNOME, precisa che questi aveva attivato le società estere e predisponeva le false fatture di tali società, piena consapevolezza dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottostanti e del complesso meccanismo attraverso il quale si i clienti utilizzavano dette fatture per distrarre le somme di d consumare reati fiscali.
La censura è anche carente di interesse poiché al ricorrente è stato contestato il delit riciclaggio e addebitato quello di autoriciclaggio e l’eventuale accoglimento della cen comporterebbe una riqualificazione giuridica del fatto come riciclaggio, reato punito con pe più grave.
2.2 Le censure relative al dolo dell’imputato in ordine al reato di autoriciclaggio sono generi perché reiterative, poiché i giudici di merito hanno bene argomentato in merito al consapevolezza da parte del COGNOME della provenienza illecita RAGIONE_SOCIALE somme ricevute e restituit ai committenti.
Non va peraltro trascurato che dalla sentenza del GUP (vedi pag. 441) emerge che NOME COGNOME COGNOME memoriale del 5 dicembre 2022, ha sostanzialmente ammesso gli addebiti e, pur nel tentativo di ridimensionare il proprio ruolo, ha riconosciuto di avere acquisito gradualm piena consapevolezza di essere coinvolto nel giro di fatturazioni false e di avere disposto i bon su ordine di NOME NOME di NOME per conto RAGIONE_SOCIALE società, pur sapendo che vi era u collegamento non lecito tra questi bonifici e le fatture emesse, e di avere tenuto le scri contabili sempre su ordine di COGNOME COGNOME di COGNOME COGNOME consapevolezza del sistema illecito cui ave contribuito. Inoltre anche il coimputato COGNOME COGNOME affermato che COGNOME COGNOME COGNOME consapevole del complesso meccanismo instaurato per realizzare le condotte illecite.
Con tale elemento, di indubbio rilievo probatorio, il ricorrente sembra non confrontarsi.
2.3 n terzo motivo è generico perché reiterativo.
COGNOME
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Dalla conversazione valorizzata in sentenza, con l’impiegata di “RAGIONE_SOCIALE“, che gli chie l’emissione di fatture per euro 35.000,00 al fine di abbassare l’utile dell’azienda, emerge solo la consapevolezza dell’imputato, ma altresì l’attivazione del sistema di FOI a richiest clienti, con poteri di ampia autonomia da parte dell’imputato che non può sostenere di aver ritenuto di interagire in vendite effettive di materiali ferrosi , dato che la società unghe lui amministrata era una “cartiera” priva di operatività.
La sua consapevolezza dell’illiceità RAGIONE_SOCIALE condotte in contestazione emerge altresì dalle modal di tenuta della contabilità di M-trading, di sua competenza, ove si consideri che sono s rinvenuti numerosi esemplari di CMR RAGIONE_SOCIALE fatture emesse ancora sigillati, e ciononostant riportanti già i timbri e la firma del vettore e del destinatario, mentre nelle operazioni e mittente della merce non può detenere le attestazioni di ricevuta del destinatario e del vett
Il provvedimento impugNOME ha, poi, descritto il ruolo di organizzatore in seno all’enucl sodalizio del RAGIONE_SOCIALE che svolgeva l’attività, indispensabile per il sodalizio stesso, di g della contabilità e della fatturazione afferente alle società ungheresi, sui cui conti operava coordinandosi con COGNOME, rilevando, con motivazione tutt’altro che illogica, l’esclusività del rapporto intrattenuto con COGNOME e l’assenza di rapporti con gli altri assoc vale ad elidere la consapevolezza di agire in seno ad un’organizzazione criminale, operante i un contesto internazionale, COGNOME quale ogni partecipe eseguiva il suo compito o svolgeva u ruolo preciso (nel caso di COGNOME, la fatturazione RAGIONE_SOCIALE operazioni inesistenti per le ungheresi e la movimentazione dei veicoli societari), che non presupponeva il necessario contatto o confronto con gli altri partecipi stante l’ampiezza e la diffusione in più dell’organizzazione.
Ma va rilevato che a prescindere dalla correttezza di queste argomentazioni, le sentenze di merito evidenziano adeguatamente che l’imputato intratteneva rapporti con altri sodali e i particolare si atteneva alle indicazioni ricevute da NOME COGNOME e da COGNOME e si coordinava co i coniugi COGNOME, tutti inseriti e partecipi del sistema organizzato.
2.4 La quarta censura è generica e reiterativa poiché la Corte a pagina 23 della sentenza resping la doglianza difensiva richiamando le considerazioni del GUP e osservando che COGNOME ha svolto un ruolo chiave nell’ambito dell’organizzazione, consentendo l’espansione attraverso l l’attivazione RAGIONE_SOCIALE società ungheresi, sicchè risulta strutturalmente essenziale all’organizzaz
2.5 La quinta doglianza costituisce reiterazione del motivo d’appello numero 3, rigettato a p 21 della sentenza impugnata, sul rilievo che l’art. 9 vieta la doppia incriminaz dell’utilizzatore di false fatture anche a titolo di emittente, e cioè la contemp incriminazione per i reati di cui agli artt.2 e 8 del d. Igs. 74/2000. COGNOME non è ma indagato ai sensi dell’art. 2, ma solo ai sensi dell’art. 8, per concorso con COGNOME NOME , ed altri, nell’emissione di fatture false da parte della società di diritto ceco RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE due società ungheresi , di cui lui era amministratore, sicchè il rischio della
incriminazione non sussiste. L’imputazione ai sensi dell’art. 8, e non dell’art. 2 decreto corretta poiché è stata frutto dell’impostazione accusatoria che ha voluto sottolineare il dis della condotta di emissione di false fatturazioni, realizzata mediante un meccanismo complesso in cui la società emittente indicata al capo 17 era, al contempo, destinataria di fa nell’ambito di una concatenazione di operazioni fittizie, al solo fine di portare a compim l’evasione. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera la doglianza che supera il vaglio di ammissibilità perché generica.
2.6 La sesta doglianza è generica in quanto reiterativa RAGIONE_SOCIALE censure formulate con il qua motivo di appello, cui la Corte ha fornito esaustiva risposta valorizzando il ruolo del Gr nell’ambito RAGIONE_SOCIALE società cartiere, che emettevano fatture false in base alle indicazioni ri dai correi. E’ evidente che trattandosi di società non operative se non formalmen l’amministrazione coincide con la tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture false e con la predisposizion documenti richiesti e consiste nel vigilare sui conti e sui flussi di denaro che vengono in fronte di operazioni inesistenti.
La doglianza sostanzialmente è volta a sollecitare una diversa lettura degli elementi di pr univocamente apprezzati dai giudici di merito, che individuano nel ricorrente il dominus di fatto RAGIONE_SOCIALE società ungheresi . I giudici del merito hanno accertato come l’operatività di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME logica del sistema messo in piedi dai correi , movimentasse sulla ca merci e denaro, sotto la costante, quanto necessaria, verifica dei movimenti bancari da par del ricorrente, interfacciandosi con NOME e NOME.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalle impugnazioni (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende