Autoriciclaggio: La Cassazione Annulla la Condanna per un Fatto non Previsto come Reato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale riguardo la differenza tra riciclaggio e autoriciclaggio, applicando il principio cardine del diritto penale secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non era previsto dalla legge come reato. Questa decisione offre spunti cruciali sull’evoluzione normativa e sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti.
I Fatti: Dal Furto del Motoveicolo all’Accusa di Riciclaggio
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di riciclaggio. Anni prima, aveva subito il furto del suo motoveicolo e, dopo aver sporto regolare denuncia, aveva ricevuto un indennizzo dalla sua compagnia assicurativa. Successivamente, rientrato in possesso del mezzo, decideva di metterlo in vendita online.
Per ostacolare l’accertamento della provenienza del veicolo (legata alla precedente denuncia di furto e al relativo indennizzo), l’uomo abradeva il numero di telaio. Proprio questa operazione di “pulizia” del bene ha dato origine al procedimento penale. Le corti di merito avevano ritenuto che tale condotta integrasse il delitto di riciclaggio, individuando il reato presupposto in un’ipotetica appropriazione indebita ai danni della compagnia assicurativa, per non aver comunicato il ritrovamento del mezzo.
La Distinzione tra Riciclaggio e Autoriciclaggio
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un punto giuridico decisivo: il delitto di riciclaggio, secondo l’art. 648-bis del codice penale, può essere commesso solo da chi non ha concorso nel reato presupposto. Nel suo caso, invece, le stesse corti di merito avevano ipotizzato che fosse stato lui a commettere l’appropriazione indebita.
La Corte Suprema ha accolto questa tesi, chiarendo che la condotta, se mai, avrebbe dovuto essere qualificata come autoriciclaggio, un reato disciplinato dall’art. 648-ter.1 c.p. Quest’ultimo punisce proprio chi, avendo commesso un reato, impiega, sostituisce o trasferisce i proventi illeciti per nasconderne l’origine.
Le Motivazioni della Corte Suprema
Il cuore della decisione della Cassazione risiede in una considerazione temporale. L’operazione di abrasione del telaio era avvenuta pochi mesi dopo il furto, denunciato nel 2010. Tuttavia, il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel nostro ordinamento solo con la Legge n. 186 del 2014.
Di conseguenza, al momento della commissione del fatto, la condotta di autoriciclaggio semplicemente non esisteva come reato. La Corte, applicando il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 2 c.p. e art. 25 Cost.), ha stabilito che l’imputato non poteva essere punito. Si tratta di una considerazione “assorbente”, ovvero talmente decisiva da rendere superfluo l’esame di ogni altro motivo di ricorso.
Conclusioni
La sentenza annulla quindi la condanna senza rinvio, perché il fatto, correttamente qualificato come autoriciclaggio, non era previsto dalla legge come reato all’epoca della sua commissione. Questa pronuncia ribadisce con forza un principio di civiltà giuridica: la certezza del diritto e la garanzia per il cittadino di non poter essere perseguito per azioni che, nel momento in cui sono state poste in essere, erano penalmente irrilevanti. È un monito sull’importanza della corretta qualificazione del reato e sull’applicazione rigorosa del principio tempus regit actum.
Si può essere condannati per riciclaggio di beni provenienti da un reato commesso da sé stessi?
No, la condotta non integra il delitto di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), che presuppone che l’autore del riciclaggio sia una persona diversa da quella che ha commesso il reato presupposto. La condotta potrebbe invece configurare il reato di autoriciclaggio.
Cos’è il reato di autoriciclaggio e perché l’imputato non è stato condannato per questo?
L’autoriciclaggio è il reato commesso da chi, dopo aver commesso un delitto, compie azioni per nascondere o reinvestire i proventi illeciti. In questo caso, l’imputato non è stato condannato perché il fatto è stato commesso prima che la legge istituisse questo specifico reato nel 2014. In diritto penale non si può essere puniti per un’azione che non era considerata reato al momento in cui è stata compiuta.
Cosa significa “annullare senza rinvio una sentenza”?
Significa che la Corte di Cassazione ha annullato la decisione precedente in modo definitivo, senza che sia necessario un nuovo processo. Questo accade quando la Corte può decidere direttamente la questione, come in questo caso, in cui è stato accertato che il fatto non costituisce reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8063 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Crema il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 12/4/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto a dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2 n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME
ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bres in data 12/4/2023, confermativa della sentenza del Giudice dell’Udien
preliminare del Tribunale dì Brescia che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di riciclaggio.
Eccepisce, con il primo motivo, l’errore sul fatto in quanto, pacifica l’abrasione del numero di telaio del moto Ducati che egli aveva posto in vendita sul portale “Subíto.It”, non sussisteva il delitto presupposto in quanto COGNOME effettuò l’abrasione ritenendo dì operare su un motoveicolo di sua proprietà, quello cioè che egli stato asportato anni addietro e del quale aveva denunciato il furto, percependo l’indennizzo assicurativo, e non su un telaio di veicolo provento di furto, sicchè non poteva configurarsi l’elemento soggettivo del reato di riciclaggio dato dalla volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del bene.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 648 bis c.p.: la sentenza ha configurato il delitto di riciclaggio che richiede che l’autore d reato non abbia concorso o posto in essere il delitto presupposto, pur ipotizzando che questi avesse commesso il delitto di appropriazione indebita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Pacifico che il motoveicolo sul quale COGNOME effettuò l’operazione di abrasione del numero di telaio per ostacolarne l’accertamento della provenienza illecita, fosse quello che egli denunciò essergli stato rubato nel 2010 e per il quale ricevette l’indennizzo dalla compagnia assicurativa, erra la Corte di appello nel ritenere integrato il delitto di riciclaggio a carico del COGNOME, ipotizzando c egli avesse posto in essere il delitto presupposto di appropriazione indebita consistito nel non avere tempestivamente comunicato alla compagnia assicuratrice il ritrovamento del mezzo in relazione al cui furto la compagnia aveva corrisposto la liquidazione del danno.
L’art. 648 bis cod. pen., infatti, non è configurabile a carico di chi abb realizzato il delitto presupposto, potendo, in questo caso, configurarsi un’ipotesi di autoriciclaggio ex art. 648 ter.1 cod. pen.
Detto reato, tuttavia, è stato introdotto con L. 186/2014 per cui all’epoca in cui fu commessa l’operazione di abrasione del telaio in modo da ostacolare l’accertamento della provenienza illecita, cioè pochi mesi dopo il furto ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), il fatto non era previsto dalla legge come reato.
Tale assorbente considerazione esime il Collegio dall’esaminare ogni ulteriore motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto – qualificato come autoriciclaggio- non era previsto dalla legge come reato alla data di commissione.
Così deciso in Roma, 26/1/2024
Il Consigliere estensore
Il Presid nte