Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1375 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1375 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità
udito il difensore stesso
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello
RITENUTO IN FATI -0
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma in data 18 ottobre 2021, che, in riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma in data 15 marzo 2021, ha ridotto le pene (quella principale e le accessorie) applicategli per i delitti associazione per delinquere (capo A), bancarotta fraudolenta (capi B, C ed E) ed autoriciclaggio (capo F), dei quali era stato riconosciuto responsabile.
Affida il ricorso a due atti di impugnativa.
2.1. L’atto depositato in data 17 febbraio 2022 consta di tre motivi.
Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al capo E) dell’imputazione.
Assume che la Corte territoriale aveva ritenuto integrata l’operazione distrattiva in danno della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarata fallita con sentenza del 5 marzo 20 realizzata distogliendone dal patrimonio il bene aziendale costituito dal RAGIONE_SOCIALE all’insegn ‘RAGIONE_SOCIALE‘, mediante locazione dello stesso alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ senza che la locatrice ne conseguisse i relativi canoni, posto che i soci della società conduttrice avevano emesso quattro assegni circolari (dell’ammontare di Euro 50.000,00 cadauno) a favore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che aveva ceduto le quote della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a COGNOME NOME e COGNOME NOME – sulla base di una mera illazione. Infatti, per un verso, gli assegni circolari in questione erano intest alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed erano stati emessi il 31 gennaio 2017, data della stipula del contratto di cessione dell’azienda della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, come del resto emergente dal tenore della conversazione telefonica richiamata in sentenza; per altro verso, il contratto di affitto RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, rogato in data 15 febbraio 2017, dava atto soltanto del pattuizione di un canone annuo di Euro 240.000,00, da corrispondersi in canoni mensili di Euro 20.000,00, senza alcun riferimento ad un precedente pagamento di Euro 200.000,00. Tali evidenze probatorie, offerte alla valutazione della Corte di appello, poiché decisive, avrebbero meritato una specifica confutazione e ciò non era accaduto.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo F) dell’imputazione.
E’ dedotto, a sostegno, che l’utilizzo degli assegni circolari sopramenzionati, puntualmente identificati, tanto da essere indicati nell’atto notarile di acquisto RAGIONE_SOCIALE quote della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non poteva dirsi operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita del denaro, posto che l’operazione stessa si era esaurita proprio con la condotta distrattiva contestata al capo E), senza alcuna ulteriore attività dissinnulatoria al d del trasferimento verso altra società della somma oggetto di distrazione.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere omesso, la Corte territoriale, di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, il Tribun avendo condannato il ricorrente per il delitto di cui al capo E) senza spiegare le ragioni sottes a tale statuizione, come, invece, sarebbe stato necessario, avendo ritenuto che il fatto che l’integrava non fosse stato contestato a NOME.
2.2. L’atto depositato in data 25 febbraio 2022 consta di un solo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena e la violazione degli artt. 2 comma 3, Cost. e 132 e 81, comma 2, cod. pen., per omessa indicazione, in riferimento a ciascuno dei reati posti in continuazione, dello specifico aumento di pena applicato, secondo quanto imposto dal diritto vivente.
Con richiesta tempestivamente inoltrata in cancelleria (tramite EMAIL in data 7 ottobre 2022), il difensore del ricorrente ha istato per la trattazione orale del ricorso, che gli è s accordata.
Con requisitoria in data 27 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il giudice della sentenza impugnata ha spiegato che NOME COGNOME, agendo quale persona di fiducia di COGNOME NOME, dominus sia della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, aveva avuto un ruolo determinante nell’operazione distrattiva realizzata in danno della ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Quest’ultima, infatti, era stata avviata al falli in quanto gravata da un’irrimediabile situazione debitoria, di modo che se ne era deciso ed attuato il depauperamento mediante il distoglimento dal patrimonio sociale dell’unico bene aziendale suscettibile di creare la liquidità necessaria a soddisfare le pretese dei creditori socia ossia il RAGIONE_SOCIALE all’insegna ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che era stato locato alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ la quale non corrisposto il pattuito canone di locazione.
In effetti, come documentato dalle intercettazioni telefoniche e dalle acquisizioni bancarie, i soci della conduttrice ‘NOME‘. avevano tratto dal loro conto corrente personale quattr assegni dell’ammontare complessivo di Euro 200.000,00 intestandoli non alla locatrice ‘COGNOME
RAGIONE_SOCIALE‘ ma alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, pure riferibile a COGNOME NOME, con la qua non avevano, però, intrattenuto alcun rapporto negoziale.
La riportata ricostruzione appare, allora, tutt’altro che apodittica e illogica.
Dal patrimonio della fallita ‘RAGIONE_SOCIALE.’ è stato, infatti, dis l’unico “asset” aziendale senza che vi abbia fatto seguito l’immissione di un corrispettivo, posto che il canone di locazione annuo fissato in Euro 204.000,00 oltre Iva (cfr. estratto informativa GDF del 23 maggio 2017, pag. 237-239, allegato al ricorso) non risulta essere stato versato alla locatrice.
Donde, per sgretolare la tenuta dell’argomentazione sottoposta al vaglio di questa Corte, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare per quale ragione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, cui era riferibile la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – la quale in data 15 febbraio 2017 avrebb stipulato il contratto di fitto dell’azienda della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -, avevano emesso dal loro c corrente bancario quattro assegni circolari , dell’ammontare di Euro 50.000,00 cadauno, all’ordine di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – utilizzati da COGNOME NOME e COGNOME NOME per acquistare le quote della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, come attestato dal relativo rogito in data 31 gennaio 2017, allegato al ricorso -, societ con la quale non avevano intrattenuto alcun rapporto. Chiarimento, questo, vieppiù necessario alla luce del tenore della conversazione telefonica richiamata in sentenza [progr.27947 RIT 5964/2016) dalla quale emerge che COGNOME NOME, socia al 34% della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (pronnissaria conduttrice del RAGIONE_SOCIALE ‘NOME‘), era stata indotta da COGNOME NOMENOME cui er riferibili entrambe le compagini coinvolte nella vicenda, ad intestare gli assegni circola menzionati alla ‘La RAGIONE_SOCIALE‘.
Il mancato assolvimento nei termini illustrati dell’onere censorio posto a carico del ricorrente conduce alla stigmatizzazione del primo motivo del ricorso in data 17 febbraio 2022 per genericità.
E’, peraltro, destituito di fondamento il terzo motivo dello stesso ricorso, con il quale eccepisce la nullità della sentenza di primo grado, che contraddittoriamente aveva affermato che al ricorrente non era stato contestato il delitto di cui al capo E) e che, ciò nonostante, l’av per esso condannato.
Vale, infatti, il pacifico principio di diritto secondo il quale, in caso di difetto di motiv della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio
espressamente sanciti dall’art. 604 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Rv. 270070; Sez. 1, n. 4490 del 03/11/1992, Rv. 192430).
Aspecifico è il secondo motivo del ricorso in data 17 febbraio 2022.
La Corte di appello ha ritenuto che il delitto di autoriciclaggio di cui al capo F) si doves ritenere integrato, nel caso di specie, perché il provento della distrazione consumata in danno della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ossia il corrispettivo che le sarebbe spettato in ra del fitto di azienda alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, era stato impiegato per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE quote della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, la cui azienda era stata poi oggetto di fitto da parte della neo-costituita (in data febbraio 2017) ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, della quale NOME era socio al 50% e legale rappresentante: donde, attraverso questa complessa operazione societaria, l’imputato ed i concorrenti avevano «allontanato la possibilità di ricostruire i passaggi di denaro e la provenienza illecita de stesso, nonché intrapreso e svolto l’attività commerciale successiva, con la gestione dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE, dalla quale avevano ricavato ulteriori proventi», di modo che si era verificat «un doppio ed ulteriore passaggio» rispetto alla condotta distrattiva di cui al capo E).
Ne viene che è rispettato il principio di diritto secondo il quale il trasferimento di somm oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative integra la condotta di autoriciclaggio a condizione che sussista un “quid pluris” che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (Sez. 5, n. 38919 del 05/07/2019, Rv. 276853): condotta dissimulatoria che è configurabile allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attiv economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica de profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019 – dep. 27/05/2020, Rv. 279407).
Il motivo sul trattamento sanzionatorio articolato con il motivo del ricorso depositato in data 25 febbraio 2022 non è consentito in questa sede ed è generico.
Quanto al profilo della determinazione della pena per il più grave delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ex art 219, comma 2, n. 1, L.F. (di cui ai capi B, C ed E), fissata in anni quattro di reclusione, occorre ripetere che, nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non s discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all 125, comma 3, cod. proc. pen., adoperando espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Rv. 207050).
Quanto al profilo dell’omessa specifica indicazione degli aumenti di pena praticati per i reati di cui ai capi A) ed F), posti in continuazione ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., deve rilevarsi che i giudici di merito hanno applicato per il delitto di cui al capo A) un aumento pari mesi otto di reclusione e per il delitto di cui al capo F) un aumento di pena pari a mesi quattro di reclusione, per un ammontare complessivo di un anno di reclusione. Ne viene che la statuizione censurata è stata adottata in conformità al principio di diritto secondo cui, in tema d reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reat più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), essendo stato chiarito dal diritto vivente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti acc che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia o surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile: consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 29/11/2022.