Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10812 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10812 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Barletta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chie- dendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Milano, in sostituzione, ex art. 102 cod. proc. pen., per delega scritta, dell’AVV_NOTAIO, del foro di Milano, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, il quale si associa alle conclusioni del procuratore AVV_NOTAIO, chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Firenze, in sostituzione, ex art.102 cod. proc. pen., per delega scritta, dell’AVV_NOTAIO, del foro di Firenze, difensore di COGNOME NOME, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa in data 7 ottobre 2019, a seguito di giudizio ordinario, condannava, per quel che qui rileva, NOME COGNOME, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, alla pena di anni 2 di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per i reati di cui agli artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 3) e 61, comma 1, nn. 6) e 11), 640 cod. pen. (capo 4), commessi, rispettivamente, il 28 settembre 2016 e il 21-22 luglio 2015. Con la stessa sentenza il COGNOME era condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, RAGIONE_SOCIALE, liquidati in euro 190.000,00, oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute, liquidate in euro 3.100,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Al capo 3) della rubrica accusatoria viene contestato al COGNOME di aver, in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE sino a giugno 2015 e di amministratore di fatto sino al 21 luglio 2015, indotto in errore il nuovo amministratore della suddetta società, NOME COGNOME, sulla veridicità di due fatture (la n. 1 del 15 giugno 2015, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, dell’importo di euro 20.000,00 oltre IVA, e la n. 202 del 30 giugno 2015, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, dell’ importo di euro 140.000,00 oltre IVA), aventi entrambe ad oggetto studi di fattibilità commerciale di area mai effettuati, che venivano registrate nelle scritture contabili della società e utilizzate, integrando elementi passivi fittizi, nella dichiarazione dei redditi 2016, relativa all’anno di imposta 2015, presentata dal COGNOME.
Al capo 4) viene contestato al COGNOME di aver con artifici e raggiri, consistiti nell’accordarsi con gli amministratori della RAGIONE_SOCIALE affinché gli stessi emettessero nei confronti della RAGIONE_SOCIALE la falsa fattura n. 202 del 30 giugno 2015, menzionata al capo 3), relativa ad uno studio di fattibilità mai effettuato (di cui riceveva, via mail, tre versioni, aventi diverso importo e oggetto parzialmente diverso), che in data 6 luglio 2016 girava, nonostante non fosse più amministratore, dal suo indirizzo e-mail a quello riferito a NOME COGNOME, procuratore speciale del RAGIONE_SOCIALE di cui la RAGIONE_SOCIALE, amministrata dal 18 giugno 2015 dal COGNOME, faceva parte, chiedendogli di porla urgentemente in pagamento, indotto in errore sulla veridicità di tale fattura il COGNOME, che pertanto chiedeva al tesoriere della RAGIONE_SOCIALE di provvedere al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, che di fatto avveniva in data 21 luglio 2015, così procurando a tale società un ingiusto profitto, con pari danno per la RAGIONE_SOCIALE, con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e dell’abuso di prestazione d’opera con la RAGIONE_SOCIALE
1.1. A seguito di gravame proposto dal COGNOME, la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza di primo grado, assolvendolo dal reato
di cui al capo 3) con la formula perché il fatto non sussiste, revocando le pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, rideterminando la pena, per il reato di cui al capo 4), in mesi 9 di reclusione ed euro 600,00 di multa, confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE per la suddetta imputazione, rideterminandola in euro 150.000,00 oltre interessi legali.
1.2. Avverso la sentenza della Corte di appello proponevano ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Firenze e NOME COGNOME.
La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza emessa in data 7 luglio 2023, annullava la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3), rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
1.3. Il giudice del rinvio, con sentenza emessa in data 27 maggio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, che aveva condannato il COGNOME per il reato di cui agli artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 3).
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME, articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione degli artt. 48 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.
Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, richiamando anche giurisprudenza di legittimità inconferente (sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019), riguardante la diversa fattispecie di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ha ritenuto sussistente il dolo specifico, facendo riferimento all’evasione di un terzo (la RAGIONE_SOCIALE), laddove il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 richiede il fine di evasione propria, e non già quella di favorire l’evasione di terzi . Su tali presupposti è da escludere che il ricorrente, che non aveva più, da oltre un anno, né partecipazioni, né cariche nella RAGIONE_SOCIALE, abbia agito al fine di evadere imposte proprie.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.
Si lamenta, nello specifico, con argomentazioni connesse a quelle svolte in relazione alla prima doglianza, che la Corte territoriale, a sostegno delle proprie conclusioni in ordine alla possibilità che il reato di dichiarazione fraudolenta possa
essere commesso dall’autore mediato, ha richiamato, così incorrendo in contraddizione, la sentenza Sez. 3 n. 17211 del 14/12/2022 riguardante un caso in cui l’autore mediato, che aveva tratto in errore il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazi one fiscale, era l’amministratore di fatto della società, e, quindi, come richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, un soggetto animato dal fine di evasione propria, che non è in alcun modo ascrivibile al ricorrente.
Si chiede , pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
In data 30 gennaio 2026 il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, e nota spese.
All’udienza pubblica, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Entrambi i motivi, la cui stretta connessione, in quanto afferenti alla ravvisabilità dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 nell’ipotesi di responsabilità dell’autore mediato, ne giustifica la trattazione congiunta, sono infondati.
2.1. In via AVV_NOTAIO, va ribadito l’insegnamento di legittimità, per cui i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Rv. 283440 -01; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 252333 – 01); e siffatta delimitazione dell’ambito della devoluzione dispiega, all’evidenza, simmetrica rilevanza nella valutazione dell’impugnazione del provvedimento emesso nel giudizio di rinvio.
2.2. Nel caso in esame, la Terza Sezione penale di questa Corte, nell’accogliere i rilievi formulati dalla Procura AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze avverso la pronuncia che aveva assolto il COGNOME dal reato di cui al capo 3), ha annullato la sentenza impugnata sia per vizio di motivazione sia per violazione dell’art. 48 cod. pen. La Terza Sezione ha rilevato che i giudici di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza
di assoluzione, non avevano fornito adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte, essendosi limitati ad affermare assertivamente che la condotta del COGNOME si poneva « al di fuori dell’ambito di punibilità previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, fattispecie che presuppone un contribuente che presenti una dichiarazione fraudolenta al fine di evadere le imposte», senza alcun confronto con la motivazione della sentenza di condanna di primo grado, articolata in relazione alla peculiare struttura de l reato commesso dall’autore mediato , oggetto di contestazione, e in apparente contrasto con la configurabilità del reato proprio anche a mezzo dell’autore mediato .
La sentenza rescindente si è, quindi, soffermata sugli elementi costitutivi di tale fattispecie criminosa, sul piano oggettivo e sul piano soggettivo, richiamando i principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento specifico all’elemento soggettivo, la Terza Sezione ha richiamato l’insegnamento di Sez. 6, n. 6389 del 14/03/1996, COGNOME, Rv. 205101 01, secondo cui al fine di affermare la responsabilità del cosiddetto autore mediato ai sensi dell’art . 48 cod. pen., occorre avere riguardo all’atteggiamento psichico di quest’ultimo, non soltanto circa la sussistenza del dolo del reato commesso dall’ingannato (nel senso che chi trae in inganno deve agire con previsione e volontà che l’altrui condotta integri il fatto punibile che si intende realizzare), ma anche con riferimento ad ogni altra finalità che attraverso la condotta strumentale dell’autore immediato si persegua e della quale è necessario valutare la rilevante incidenza in ordine alla qualificazione o alla sussistenza stessa del reato in questione.
La sentenza di annullamento ha, poi, ribadito l’orientamento espresso dalla Corte di legittimità in ordine alla configurabilità della responsabilità dell’autore mediato anche in relazione ai reati propri, nei quali la qualità del soggetto attivo è presupposto o elemento costitutivo della fattispecie (sez. 4, n. 36730 del 20/04/2018, COGNOME, Rv. 273822; Sez. 5, n. 57706 del 28/09/2017, COGNOME, Rv. 272081) evidenziando come, in tema di reati tributari, la giurisprudenza avesse già ritenuto possibile che il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 potesse essere commesso dall’autore mediato con riferimento «in particolare alla condotta di chi agendo quale «autore mediato», onde evadere le imposte, predisponga fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che traggano in errore il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, inducendolo ad inserire, in quest’ultima, elementi passivi fittizi (Sez. 3, n. 17211 del 14/12/2022, dep. 2023, Lazzarotto, Rv. 284551 -01).
2.3. Ciò precisato, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi affermati dalla sentenza rescindente, attraverso il richiamo ai precedenti giurisprudenziali citati anche dalla Corte di legittimità.
La Corte fiorentina ha, innanzitutto, dato atto della sussistenza del reato contestato sul piano oggettivo , – profilo non contestato dal ricorrente indicando i numerosi e convergenti elementi probatori, univocamente dimostrativi della inesistenza delle prestazioni oggetto delle due fatture indicate al capo 3) (assenza di documentazione, diverse versioni della fattura n. 202 del 2015, identità della prestazione fatturata da due diverse società riconducibili agli stessi soggetti, assoluta inconsistenza e genericità della relazione trasmessa al COGNOME unitamente all’u ltima versione della NUMERO_DOCUMENTO, cui risultavano allegate tavole planimetriche copiate da un precedente elaborato predisposto da altro soggetto, invio di tale documento al solo COGNOME e non alla società che lo aveva commissionato, che alla data dell’invio faceva capo ad altro soggetto) e ricordando che tali fatture erano state inserite (in buona fede) dalla nuova amministrazione della RAGIONE_SOCIALE in contabilità, per poi essere dedotte nella dichiarazione dei redditi relativi all’annualità 2015.
La Corte territoriale si è, quindi, soffermata sull’elemento soggettivo, conducendo tale indagine nel perimetro delineato dalla sentenza di annullamento, tenendo conto di tutte le finalità che attraverso la condotta strumentale dell’autore immediato il COGNOME intendeva perseguire.
Si è così affermato che poteva ritenersi senz’altro provato che il COGNOME con la sua condotta intendesse perseguire anche e (soprattutto) una finalità extrafiscale, ossia ottenere il pagamento delle due fatture per operazioni inesistenti dalle casse della RAGIONE_SOCIALE, aggiungendo, con un percorso argomentativo privo di fratture logiche, che il contesto illecito in cui aveva agito, disponendo il pagamento della prima fattura in prossimità della cessione della società e, avvalendosi della sua qualità di amministratore uscente, per sollecitare il pagamento urgente della seconda fattura, così facendo apparire esistenti le relative prestazioni professionali, determinando la ragionevole convinzione della nuova amministrazione di dover inserire tali documenti in contabilità e di poter detrarre i relativi costi, consentiva di ricomprendere nel focus dell’elemento soggettivo, sotto il profilo del dolo eventuale, anche l’evasione fiscale che ne sarebbe conseguita con certezza o con elevatissima probabilità. Evento, poi, effettivamente realizzatosi, seppure neutralizzato l’anno successivo con il ravvedimento operoso della RAGIONE_SOCIALE, a seguito di una verifica interna che accertava ex post l’inesistenza delle prestazioni indicate nelle due fatture.
Le conclusioni cui perviene la Corte territoriale risultano, in conclusione, esenti, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto il profilo giuridico, dai vizi lamentati dal ricorrente, incentrati sul dolo specifico del reato di cui all’art. 2 d.lgs.
74 del 2000, che invece risulta esaurientemente vagliato nella sentenza impugnata, in correlazione alla peculiare struttura del reato commesso dall’autore mediato, secondo le linee puntualmente tracciate nella sentenza rescindente.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l a condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Vanno, inoltre, rimborsate dal ricorrente le spese di lite in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, intervenuta alla discussione in pubblica udienza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso, il 17 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME