Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33471 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. LIBERTA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
9L lette/se ite le conclusioni del NOME COGNOME“2:• nn •
udito Vdifensore
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata l’ordinanza in data 6 febbraio 2024 con la quale il Tribunale di Milano, i funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 22 gennaio 2024, che h applicato a COGNOME NOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a imputazioni provvisorie di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indetermiNOME di furti di autovetture e di sessantadue furti pluriaggravati dello stesso tipo commessi in Milano ed altrove fino al 6 ottobre 2023).
Il ricorso per cassazione nell’interesse del cautelato consta di un solo motivo, enunciat nei limiti stabiliti dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che denuncia la violazione dell comma 2, lett. c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il Tribunale av rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa di misura – sollevata in quanto ri corredata da una motivazione frutto di un pedissequo copia-incolla della corrispondente richiesta del AVV_NOTAIO Ministero – sulla base di un’argomentazione totalmente illogica: ossia, fondata sul considerazione secondo cui, benché il Giudice AVV_NOTAIO indagini preliminari avesse ripreso testualmente alcuni brani della richiesta del AVV_NOTAIO Ministero, l’esposizione dei fatti seguiva ordine diverso, tanto dimostrando un autonomo confronto di quel giudice con il dato indiziario con gli elementi atti a giustificare l’esistenza delle ravvisate esigenze cautelari.
Di contro, ad avviso del deducente, non solo il GIP aveva riportato integralmente la richiesta del P.M., sia pure in ordine narrativo invertito, ma aveva omesso di esplicitare le ragi maturate in esito al proprio vaglio critico dei fatti, per le quali aveva inteso aderi prospettazione del P.M. in ordine alla sussistenza sia della gravità indiziaria che delle esige cautelari.
Con requisitoria scritta depositata in data 13 maggio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, quanto meno per difetto di specifica allegazione dei passag dell’ordinanza applicativa della misura cautelare che esibirebbero il vizio denunciato.
Con memoria in data 6 giugno 2024, depositata tramite EMAIL, il difensore del ricorrente ha meglio illustrato la doglianza articolata in ricorso, evidenziando come per talune imputazio l’ordinanza genetica fosse addirittura priva di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiest pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predet elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della m (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Rv. 266336).
1.1. Si è evidenziato, perciò, che il difetto di originalità linguistica o esposit contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell’obbligo autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rilev soltanto come uno degli elementi da cui desumere l’insussistenza di un effettivo vaglio da part del giudice (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Rv. 282506; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Rv. 280581). Infatti, imponendola regola dell’autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza )soltanto che il giudice espliciti le valutazioni sottese all’adozion della misura, gli è certamente consentito trascrivere nel provvedimento di adozione della misura cautelare gli elementi fattuali come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alc aggiunta, costituenti il dato oggettivo posto alla base della richiesta (Sez. 6, n. 46792 11/09/2017, Rv. 271507).
Non essendo previsto uno schema rigido la cui osservanza permetta di ritenere soddisfatto il requisito dell’autonoma valutazione, il giudice è, dunque, libero di adotta formule più opportune a giustificare la decisione assunta.
1.2. La ratio della disposizione di cui all’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., oss l’obbligo del giudice, correlato ai principi di terzietà ed imparzialità che sovrintendono funzione giudicante, di manifestare all’esterno in modo percepibile il proprio convincimento (Sez 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Rv. 265983), ne ha, quindi, suggerito un’interpretazione non formalistica, di modo che se ne è riconosciuto il rispetto ove il giudice, pur in assenza di riscrittura “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautel esplicitato le ragioni per cui abbia ritenuto di poter attribuire al compendio indiziario un sign coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura (Sez. 5, n. 1192 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266428): e ciò, anche nell’ipotesi in cui il giudice ab richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugNOME con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, «poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal
provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione rigetto delle misure» (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, deo. 2019, Rv. 274403).
1.3. In conclusione, si è affermato: per un verso, che il requisito dell’autono valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice l’obbl del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un’attività ricostruttiva ed esplica tuttavia, non implica la necessità di una loro riscrittura originale (Sez. 3, n. 4896 01/12/2015, Rv. 265611) rispetto all’esposizione fattane dal pubblico ministero nella richiesta applicazione di misura cautelare e che la verifica del rispetto del detto obbligo deve riferirs motivazione del provvedimento nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l’esito finale della verifica compiuta dal giudice su richiesta cautelare (Sez. 5, n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272939); per altro verso che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazi relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496).
2. Se queste sono le linee interpretative della disposizione di cui si è denunciata violazione – prima con la richiesta di riesame e oggi con il ricorso per cassazione – da parte Giudice per le indagini preliminari che ha applicato la misura cautelare coercitiva di massim rigore a COGNOME NOME, deve riconoscersi, tanto più in assenza dell’adempimento dell’oner da parte del ricorrente di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali il ma rispetto dell’obbligo del GIP di autonoma valutazione abbia impedito apprezzamenti di s contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate n. 46447/2019, cit.), che il Tribunale del Riesame, nello scrutinio del vizio dedotto, vi conformato.
2.1. Infatti, il Tribunale, dopo avere riprodotto il passaggio dell’ordinanza applicati misura cautelare in cui il GIP aveva esplicitato il criterio cui si sarebbe attenuto nella reda del provvedimento, ossia quello di «riportare pedissequamente quanto meno la ricostruzione di elementi di fatto che riferiscono dati incontrovertibili, lasciando poi spazio ad auton valutazioni e specifiche considerazioni del giudicante in relazione all’interpretazione di tali (cfr. pagg. 42 e 43 dell’ordinanza impugnata che ha riportato pagg. 38 e 39 dell’ordinanza genetica), ha spiegato come quel giudice avesse dato attuazione al criterio enunciato esponendo i fatti in un ordine diverso rispetto a quello seguito nella richiesta di applicazione di m cautelare, ossia partendo dai furti di autovetture verificatisi in epoca successiva [quelli di
capo 13) e seguenti] «in quanto la descrizione del quadro probatorio emerso in relazione a tal fatti successivi, soprattutto grazie all’ausilio delle intercettazioni audio-video, aveva offe chiave di lettura univoca utile all’interpretazione dei dati investigativi emersi in relazione agli eventi delittuosi di cui ai capi 2-12>> (cfr. pag. 28 dell’ordinanza impugnata), per poi tr del reato associativo di cui al capo 1), avendo desunto dagli elementi indiziari relativi ai s reati-scopo gli elementi indiziari relativi alla fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen.. avviso del Tribunale, esplicitando un percorso logico argomentativo diverso rispetto a quello de P.M., starebbe a dimostrare un confronto da parte del GIP con il dato indiziario del tut autonomo; confronto rivelatosi tale anche rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari, no potendosi dire assente la valutazione del GIP al riguardo solo perché adesiva rispetto all prospettazione del P.M..
2.2. Considerazioni, queste, che danno conto, in maniera non manifestamente illogica e, comunque, conforme ai principi che governano la materia, dell’insussistenza del vizio denunciato dal ricorrente.
S’impone, pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali.
Lo stato di restrizione cautelare del ricorrente impone, altresì, che copia del presen provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art 94, comma 1 -ter disp. att., cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 12/06/2024.