Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27443 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27443 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata in Tunisia il 07/11/1995
avverso l’ordinanza del 24/04/2025 del Tribunale del riesame di L’Aquila letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, Avv. NOME COGNOME che concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordin indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di L’Aqui confermato l’ordinanza custodiale emessa dal GIP del Tribunale di Teramo ne confronti dell’indagata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 90.
Articola i seguenti motivi:
1.1. violazione di legge per mancanza di autonoma valutazione per essers il GIP limitato ad elencare gli elementi di prova senza alcuna valutazione cr
e, anche a fronte della deduzione difensiva, il Tribunale del riesame no fornito risposta;
1.2. vizi di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione, all’at e concretezza dello stesso per avere il Tribunale erroneamente fatto riferime ad una consistente platea di consumatori, invece, limitata a qua consumatori; non ha argomentato sulla sussistenza del pericolo di reiterazio nonostante la evidenziata assenza di condotte successive all’arresto coindagato, avvenuto a dicembre 2024; illogica è la motivazione sul inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettro stante il limitato numero di clienti, che acquistavano quantitativi modestissi la possibilità di imporre controlli a distanza e limitazioni alla fa comunicare con persone non conviventi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso, di rilievo preliminare e assorbente, è fondat
Preliminarmente deve essere ribadito il principio secondo il quale “In te di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l’obblig tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevat all’udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da rite affetta da vizio di motivazione l’ordinanza che, a fronte di un’ecce ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa” (Sez 1, n. 4690 del 27/11/2019 – dep. 04/02/2020, COGNOME, Rv. 278162)
Nel caso di specie il Tribunale non ha affatto affrontato il tema mancanza di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelar prescritta a pena di nullità dall’art. 292, comma 2, lett. c) cod. pr espressamente dedotto nella richiesta di riesame dell’ordinanza genetic ribadito in udienza, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione sul punto.
È agevole rilevare che l’ordinanza impugnata affronta direttamente il te della gravità indiziaria, senza minimamente valutare la censura del ricorre anche al solo fine di ritenerla infondata, trattandosi di profilo che in legittimità dell’ordinanza cautelare.
È, pertanto, del tutto mancato il controllo sulla motivazione dell’ordin genetica, al fine di verificarne la carenza o insufficienza, eventual integrabile dal Tribunale, l’eventuale assenza o apparenza, integrante la n prevista dalla norma indicata; ugualmente mancante è la verifica, aldilà d tecnica di redazione del provvedimento – con mero rinvio per relationem, richiamo o persino incorporazione di altri atti del procedimento-, dell’eserciz parte del GIP di un esame critico del materiale indiziario sottoposto al suo e
e dell’esposizione delle ragioni per cui lo abbia ritenuto idoneo a supportare l’applicazione della misura.
Ne deriva che l’omesso esame di una censura difensiva attinente ad un requisito di legittimità dell’ordinanza cautelare, si traduce in una violazione di
legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione.
La carenza grafica della motivazione in ordine alla doglianza relativa al difetto di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del G.I.P. impone
l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di
L’Aquila per nuovo esame, restando assorbiti gli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
L’Aquila competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. Att. cod. proc. pen.
Così deciso, 2 luglio 2025