Autodifesa tecnica: perché un avvocato non può difendersi da solo in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: nel giudizio di legittimità, l’autodifesa tecnica non è consentita. Questo significa che anche un avvocato regolarmente iscritto all’albo speciale non può presentare personalmente un ricorso per cassazione, ma deve necessariamente affidarsi a un collega. Analizziamo questa importante decisione per capire le ragioni dietro questa regola stringente.
Il caso in esame
Un soggetto, avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza, decideva di impugnare il provvedimento presentando personalmente ricorso alla Corte di Cassazione. Il punto cruciale della vicenda è che il ricorrente era egli stesso un avvocato, abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Nonostante questa qualifica professionale, ha scelto di non nominare un altro difensore, optando per l’autodifesa.
La regola sull’autodifesa tecnica e il ricorso
La Corte Suprema ha immediatamente rilevato una causa di inammissibilità insanabile. La decisione si basa sull’articolo 613, primo comma, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La Corte ha sottolineato che questa regola non ammette eccezioni, nemmeno quando l’imputato è un avvocato cassazionista. Il principio è che la difesa personale, sebbene legittima in altre fasi del procedimento, deve sempre essere affiancata da una “difesa tecnica terza” nel giudizio di legittimità.
Le motivazioni della decisione
La ratio dietro questa norma risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Non si tratta di un terzo grado di merito, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Tale funzione richiede un elevato grado di specializzazione e, soprattutto, un distacco professionale che l’autodifesa tecnica non può garantire.
La presenza di un difensore “terzo” assicura l’obiettività e la perizia necessarie per formulare censure appropriate contro la sentenza impugnata, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legge e non su aspetti fattuali. La Corte, richiamando una propria precedente sentenza (n. 5022/2023), ha confermato che l’ordinamento non prevede alcuna deroga a questo principio, rendendo l’autodifesa tecnica inammissibile per garantire la qualità e la correttezza del processo di legittimità.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve come monito sull’importanza del rispetto rigoroso delle norme procedurali che regolano l’accesso alla Corte di Cassazione. Anche per un professionista del diritto, le regole processuali prevalgono sulla facoltà di autodifesa, a tutela della funzione stessa della giurisdizione di legittimità.
Un avvocato può difendersi da solo in un ricorso per Cassazione?
No. Secondo l’ordinanza, l’autodifesa tecnica non è ammessa nel giudizio di legittimità. Il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore terzo, anche se il ricorrente è un avvocato iscritto all’albo speciale.
Perché l’autodifesa tecnica è vietata in Cassazione?
È vietata perché il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, che richiede un’assistenza legale esterna e obiettiva. La legge presume che un difensore terzo possa garantire meglio la necessaria perizia tecnica e il distacco emotivo per contestare i soli vizi di legge, come richiesto in questa sede.
Quali sono le conseguenze se si presenta un ricorso personalmente in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4066 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di KILANO
[dato avviso alle partj
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dall’interessato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speci della corte di cassazione”, a nulla rilevando che Io stesso sia iscritto a tale albo special atteso che “è inammissibile l’autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità anche nel caso i cui l’imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell’albo professionale speciale, i difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza” (Sez. 1, Sentenza n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 gennaio 2024.