Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18354 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18354 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOCI il 18/01/2000 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME imputato dei reati di cui agli artt. 495, 337, 624 e 625, comma primo, n 4, cod. pen. e all’art. 72, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, con atto a sua fi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che, riqualifica delitto contestato al capo A) della rubrica nella fattispecie di cui all’art. 496 cod. pen. e prevalenti sulla contestata recidiva le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato pena inflitta al ricorrente, confermando nel resto la sentenza appellata.
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, b) e d), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all’art. 496 cod. pen., lament la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitt dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, nonostante il posses parte sua, del documento d’identità – evenienza, questa, che aveva consentito la sua immediata identificazione -, e nonostante le dichiarazioni da lui rese a pubblico uffi fossero destinate a confluire in un atto pubblico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente a difesa della su posizione di imputato.
Per giurisprudenza costante, nel giudizio di legittimità, in difetto di espressa previsio legge che la legittimi, è inammissibile l’autodifesa tecnica anche nel caso in cui il ricorren un avvocato regolarmente iscritto nell’albo professionale speciale, in quanto nel proces penale la difesa personale deve essere affiancata necessariamente dalla difesa tecnica terza (Sez. 1, GLYPH n. 5022 del 22/11/2022, GLYPH dep. 2023, GLYPH C., GLYPH Rv. 283947; GLYPH Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, COGNOME Rv. 274281; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, COGNOME, Rv. 268744; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257072).
2.1 Le ragioni di fondo di tale scelta di politica giudiziaria risiedono nel ragio convincimento che l’esercizio del fondamentale diritto di difesa – per il cui utile disimpe ambito penale non è sufficiente uno standard minimo di cognizioni tecniche – non possa essere affidato all’imputato per evitare che lo svolgimento delle delicate funzioni difensive p essere in alcun modo inquinato o condizionato dall’inevitabile coinvolgimento emotivo.
L’esigenza primaria e ineludibile di assicurare a chiunque un’effettiva ed efficace dif realizzabile solo con l’assistenza tecnica di un difensore, in funzione delle peculiari connota e finalità del processo penale, vale a dare ampio conto del divieto in questione, contrariamen a quanto previsto nell’ordinamento processuale civilistico, ispirato a ben diverse finalità.
Il divieto dell’autodifesa nel processo penale non si pone in contrasto con la previsi dell’art. 6 della C.E.D.U. che prevede una siffatta possibilità, in quanto il diritto all’a
non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti presenza di avvocati nel processo allo scopo di assicurare una buona amministrazione della
giustizia (Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008, Stara, Rv. 239237).
4. La mancata previsione nel nostro ordinamento di una norma di carattere generale che stabilisca la difesa tecnica personale della parte nel processo penale e nei procedimen
incidentali che accedono allo stesso, non contrasta con la previsione di cui all’art. 13, co
1, legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», là dove è stabilito che «l’avvocato può esercitare l’incarico profession
anche a proprio favore», in quanto la norma deve essere coordinata con le prescrizioni specifiche di
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ogni GLYPH
ramo dell’ordinamento e
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le correlate
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previsioni
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procedurali
(Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072).
L’art. 13 della legge professionale forense, invero, vale a ribadire quanto espressament disciplinato per il processo civile dall’art. 86 cod. proc. civ., ove è stabilito che «la p
persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di difensore», ma non, per converso, a introdurre nel processo penale un’analoga previsione, in quanto la diversa natura degli interessi coinvolti nel processo penale pone in un rapporto incompatibilità l’autodifesa esclusiva e l’obbligatorietà della difesa tecnica, sicché, nel imputato-avvocato, alla specifica preparazione tecnica, di cui pure il soggetto è portatore, si accompagna il necessario distacco utile a garantire effettività alla difesa e al cont all’accusa.
Alle suesposte considerazioni consegue l’inammissibilità del ricorso proposto in proprio d ricorrente, nonché la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/01/2025.