Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13648 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 13648 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FABRIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclus . ni del PG NOME COGNOME
udito il difen7sore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 12 ottobre 2023 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del G.i.p. del Tribunale di Ancona AVV_NOTAIO, presentata da NOME COGNOME.
Avverso il provvedimento della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione stesso NOME COGNOMECOGNOME che esercita la professione forense, articolando un unico motivo ( seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il dedotto la tempestività e la fondatezza della propria dichiarazione dt ricusazione e ha chi la fissazione di un’udienza camerale per poter chiarire quanto dedotto, oltre che la sostituz da parte di questa Corte del Giudice ricusato.
Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione c:he esso è stato propost personalmente da NOME COGNOMECOGNOME quantunque egli eserciti la professione forense.
Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli art 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pen di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01); né rileva in senso contrari secondo la costante giurisprudenza, la quale ha pure evidenziato la compatibilità costituziona e convenzionale in parte qua della disciplina processuale – che il ricorrente «abbia il titol difensore iscritto nell’apposito albo» (Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739 01) poiché è, per l’appunto, «inammissibile l’autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità» nel caso in cui il ricorrente «sia un avvocato regolarmente iscritto nell’albo professi speciale», difettando un’«espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel process penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza» (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022 – dep. 2023, C., Rv. 283947 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 46021 d 19/09/2018, COGNOME, Rv. 274281 – 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, COGNOME, Rv. 268744; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257072 – 01; Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 256085 – 01; Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012 – dep. 2013, COGNOME, Rv. 255083 01; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257072 – 01).
L’inammissibilità del ricorso deve, dunque, dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. E, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve es condanNOME al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 0
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2023.