Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22904 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22904 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOMECOGNOME nato a Taranto il 20/05/1970
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del Tribunale di Taranto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/12/2024, il Tribunale di Taranto, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 18697/2018, rigettava il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, nell’interesse di COGNOME NOME e, per l’effetto, confermava il decreto del Tribunale di Taranto depositato in data 31.10.216, con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell’interesse del predetto nel proc.penale n. 7324/2015 RGNR e 8334/16 R.G. Dib.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 79 lett c, 76 d.P.R. n. 115/2002.
Lamenta che il Tribunale, con argomentazioni illogiche, aveva ritenuto che l’autocertificazione relativa alla situazione reddituale di NOME NOME fosse incompleta, perché effettuata, con riferimento ai redditi diversi da Irpef ed a quelli dei propri familiari, con l’uso dell’indicativo presente, tanto da non potersi riferir tenuto conto della data di deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (11.10.2016) all’anno di imposta 2015, rilevante in relazione all’ammissibilità dell’esame; argomenta che l’autocertificazione andava, invece, letta in maniera unitaria, valorizzando la premessa maggiore che faceva riferimento all’ultimo anno impositivo e tendo conto della finalità per cui era compilata; la decisione era contraria alla sentenza n. 38750/2024 della Corte di cassazione che aveva affermato che l’istanza di patrocinio non è assoggettata a forme rigide in quanto il giudice può richiedere chiarimenti alla parte, qualora insorgano dubbi; aggiunge, inoltre, che l’istanza aveva, comunque, chiesto che gli venisse accordato un termine di mesi due per un’eventuale integrazione; rimarca, infine, che l’interpretazione riduttiva dell’autocertificazione non teneva conto dello scopo della stessa e, cioè, ottenere il beneficio del diritto alla difesa costituzionalmente garantito.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 115 cod.proc.civ.
Espone che l’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 segue lo schema dell’art. 702-bis cod.proc.civ. e che erroneamente il Tribunale non aveva dato rilievo al fatto che la convenuta Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Taranto, deputata alla verifica di ammissibilità dell’istanza di patrocinio, non si era
opposta ma aveva dichiarato che l’istante aveva diritto al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, dovevano ritenersi ammessi i fatti di causa, operando il disposto dell’art. 115 cod.proc.civ.
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, che risulta assorbente dell’ulteriore doglianza proposta.
Questa Corte di legittimità, con la sentenza n. Sez.4, n.38750 del 2024 citata dal ricorrente, ha messo in evidenza la centralità dell’attività giudiziaria d controllo della spettanza del diritto al patrocinio, elaborando concrete regole di giudizio.
Si è affermato, a tal proposito (Sez. 4, n.38008 del 2023, non mass.) che la semplice affermazione dell’assenza totale di reddito è circostanza affatto inverosimile, trattandosi invece di una situazione, seppure non comune, certamente possibile. I presupposti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, sono stati definiti dal legislatore mediante il D.P.R. n. 115 del 2002, che ali’ art. 76 comma 1, indica non solo i parametri reddituali, ma anche la fonte (ultima dichiarazione dei redditi) dalla quale trarre l’importo del reddito da indicare al momento della presentazione della domanda. Nondimeno, avuto riguardo al fatto che al di sotto di determinati limiti non sussiste obbligo alcuno di dichiarare i redditi / deve ritenersi assolto l’obbligo dichiarativo di cui alla lett. c) dell’art. 79 T.U. Spes di giustizia con la semplice autodichiarazione del richiedente.
Si è pure precisato che la dimostrazione di non avere alcun reddito non può essere assolta che attraverso la presentazione dell’autodichiarazione, gravando altrimenti sul richiedente una prova negativa, il cui onere dimostrativo renderebbe estremamente difficile il riconoscimento del diritto, implicando la sostanziale disapplicazione della norma. Proprio per evitare una simile situazione il legislatore, lungi dall’introdurre norme che sacrifichino il diritto del non abbiente all’effettiv tutela difensiva nel processo, per la sua impossibilità di dimostrare la concreta assenza di reddito, appronta degli strumenti che, a fronte dell’autodichiarazione dell’istante formulata in termini assolutamente negativi, consentono un approfondimento della situazione, laddove ritenuto necessario. Ed infatti, la disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede da un lato, all’art. 79, comma 3, il potere del giudice, innanzi al quale è presentata l’istanza, di chiedere alla parte di integrare, ove lo ritenga, ulteriore documentazione – dichiarando l’inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione – dall’altro, all’art. 96 comma 2, stabilisce il potere del magistrato,
in sede di decisione di respingere “l’istanza se vi sono fondati motivi per ri che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenut del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività econ eventualmente svolte.” A questo fine, prevede altresì la norma, che il magistr prima di provvedere, può trasmettere l’istanza, unitamente alla relat dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
Il potere dell’ufficio di sollecitazione alla parte (art. 79) e di accer (art. 96, comma 2) si estende anche al giudizio di opposizione avverso il rige il cui scopo è appunto la verifica delle condizioni dell’ammissione al benefi stante l’effetto integralmente devolutivo del medesimo e l’inutilità di un proc che, decidendo allo stato degli atti, frustri lo scopo dell’istituto (Sez. 4 del 28/03/2024; Rv. 286412 – 01). Nel senso indicato si è espressa più vo questa Corte: Sez. 4, n. 10406 del 05/12/2017, Rv. 272248; Sez. 4, n. 10512 d 13/01/2021, Rv. 280939; Ssez. 4, n. 4628 del 20/9/2017, dep. 2018, COGNOME Rv. 271942).
Questa Corte ha anche precisato che “Ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudi può entrare nel merito della medesima per valutarne l’attendibilità, dovend limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il benef quale potrà essere revocato solo a seguito dell’analisi negativa effet dall’intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell’istan l’autocertificazione e la documentazione allegata”. In ogni caso, anche a vo riconoscere un margine di valutazione della attendibilità dell’autocertificaz dell’istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dal per l’ammissione al beneficio, il rigetto è sempre ricollegato al riconosciment indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economich compatibili con quelle dichiarate (Sez. 4, n. 4628 del 20/9/2017, dep. 201 COGNOME, Rv. 271942; Sez. 4, 09/06/2023 n.38008, non mass, cit.)
Nella specie, il Tribunale di Taranto, nel rigettare l’opposizione propo nell’interesse di NOME NOME avverso il decreto del Tribunale di Taranto in 31.10.2016, con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissi al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell’interesse del predetto nel proc 7324/2015 RGNR e n 8334/19 R.G.Dib, non si è conformato al dato normativo ed ai principi di diritto suesposti esprimendo, al contempo, una motivazione assert e carente.
Il Tribunale, infatti, non ha compiuto una valutazione complessiva de contenuto dell’istanza, ed ha circoscritto l’analisi del testo dell’autocertifica periodo in cui viene utilizzato il modo indicativo presente, deducendo solo da dato formale, che la dichiarazione relativa ai redditi percepiti dai fam
conviventi ed alle altre categorie di redditi con riferimento all’istante ed ai f conviventi sia riferibile al momento di presentazione dell’istanza (11.10.201
non all’anno di imposta 2015, rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’is inoltre, non ha tenuto conto delle disposizioni normative che prevedono il pote
del magistrato di chiedere alla parte di integrare l’istanza con ult documentazione e di trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazi
sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
5. Pertanto, sulla base di quanto argomentato, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Taranto.
Così deciso il 29/04/2025