Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20689 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20689 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1974
avverso l’ordinanza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME il quale chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il novembre 2024 la Corte di appello di Bologna, procedendo in executivis, ha rigettato l’istanza, presentata da NOME COGNOME ai sensi dell’ad. 670 cod. proc. pen., intesa alla declaratoria di nullità della notific dell’estratto contumaciale della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Bologna il 7 novembre o, in subordine, di quello relativo alla sentenza resa dalla Corte di appello della stessa città il 24 giugno 2010 e, di conseguenza, alla revoca dell’ordine di esecuzione – emesso il 30 novembre 2011, ma eseguito solo il 9 agosto 2024 – della pena di quindici anni di reclusione inflittagli, in forza delle predette decisioni, per avere egli commesso i reati puri dagli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il giudice dell’esecuzione ha, in proposito, ritenuto che l’estratto contumaciale di entrambe le sentenze sia stato ritualmente notificato presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME ove, al tempo, COGNOME era elettivamente domiciliato.
Ha, al contempo, disatteso l’obiezione difensiva concernente la nullità dell’elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. COGNOME, sollevata dall’istante in considerazione del fatto che quell’atto non è stato da lui sottoscritto in presenza del menzionato legale.
Avuto riguardo, poi, all’ulteriore doglianza di COGNOME, vedente sull’omessa traduzione degli atti processuali in lingua a lui nota, il giudice dell’esecuzione ha osservato come non risulti che l’istante non conosca la lingua italiana e come, comunque, la traduzione, illo tempore, dell’ordinanza di custodia cautelare in arabo gli abbia garantito sufficiente conoscenza degli addebiti mossi a suo carico.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce, costantemente, vizio di motivazione.
3.1. Con il primo motivo, si duole delle perplessità manifestate dalla Corte di appello in ordine all’attendibilità della documentazione, estratta dal fascicolo processuale, afferente all’elezione di domicilio da lui effettuata presso lo studio dell’avv. COGNOME, atto in ordine alla cui autenticità, anche per le anomale modalità di confezione e trasmissione, non vi è, a suo modo di vedere, sicurezza alcuna – tanto più in considerazione del disconoscimento, da lui formalmente operato, della sottoscrizione apposta in calce a suo nome – e che, in ogni caso, deve ritenersi inefficace per avere il menzionato difensore esercitato il potere di autenticazione al di fuori delle ipotesi previste.
3.2. Con il secondo motivo, ascrive al giudice dell’esecuzione di avere disatteso l’eccezione riferita all’omessa traduzione degli atti processuali in lingua a lui nota sulla base di argomentazioni – l’assenza di prova in ordine all’ignoranza della lingua italiana e la pregressa traduzione in arabo dell’ordinanza di custodia cautelare (oltre che, aggiunge, dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare) – la cui manifesta illogicità è dato cogliersi ove si consideri che la disposta traduzione degli atti indicati consente di ritenere, quantomeno in via presuntiva, che egli, al tempo, non aveva sufficiente conoscenza della lingua italiana, ciò che avrebbe imposto, carente la prova che egli, in epoca successiva, abbia colmato tale lacuna, la traduzione in arabo o altra lingua a lui nota degli atti elencati all’art 143 cod. proc. pen..
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
NOME COGNOME all’atto della proposizione di incidente di esecuzione, ha eccepito l’irregolarità delle notifiche degli estratti contumaciali delle sentenze di primo e secondo grado, eseguite presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, luogo diverso, a suo dire, da quello in cui egli, in quel procedimento, aveva eletto domicilio.
All’udienza del 6 novembre 2024, per quanto si evince dal relativo verbale, il difensore di COGNOME ha integrato e modificato le originarie conclusioni «rilevando che l’atto di nomina del difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME del foro di Bologna è affetto da nullità, in quanto la sottoscrizione dell’imputato risulta autenticata non in presenza dell’imputato, atteso che l’atto di nomina risulta inviato dalla Spagna via fax allo studio dell’avv. COGNOME».
Con il primo motivo del ricorso per cassazione, COGNOME ha espressamente e reiteratamente (cfr. il terzo foglio, primo periodo; il foglio quarto, terzo e quinto capoverso; il quinto foglio, secondo e sesto capoverso) circoscritto l’eccezione di nullità all’elezione di domicilio senza, invece, lamentare alcunché con riferimento alla ritualità della nomina fiduciaria, effettuata in favore di difensore che, in forza del rapporto fiduciario, il 23 gennaio 2009 presentò, nell’ambito di quel procedimento, apposita impugnazione, respinta dalla Corte di appello con sentenza del 24 giugno 2010.
Il ricorrente supporta la doglianza sul concorrente postulato:
dell’essere stata la sottoscrizione da lui apposta in calce all’atto di nomina ed elezione di domicilio autenticata dall’avv. COGNOME in sua assenza, essendo stato il documento trasmesso via fax dalla Spagna;
di avere disconosciuto la sottoscrizione;
di non avere le competenze linguistiche necessarie per redigere l’atto, formato in lingua italiana.
3. Le predette obiezioni sono prive di pregio, in fatto ed in diritto.
La questione della legittimazione del difensore ad autenticare la firma, non apposta in sua presenza, del cliente in calce all’atto pervenutogli il 17 novembre 2008 (e che è divenuto efficace il 3 dicembre 2008, cioè diciannove giorni prima della notifica, presso il domicilio eletto, dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado) deve essere, invero, affrontata in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «La sottoscrizione presente sull’atto di nomina del difensore può essere da questi autenticata anche se non effettuata in sua presenza e apposta su una copia inviatagli dall’assistito anziché sull’originale dell’atto, atteso che, con la spedizione o la consegna dell’atto all’autorità giudiziaria procedente, il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza della dichiarazione e della relativa sottoscrizione» (Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 279894 – 01), ciò che equivale ad affermare che «La contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell’atto, se il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al proprio assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell’atto si assume la responsabilità. (Fattispecie relativa a mancanza di contestualità tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell’interessato e sua autenticazione da parte del difensore)» (Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, dep. 2014, Bressi, Rv. 258459 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ora, nel caso di specie, l’avv. COGNOME, nell’autenticare la sottoscrizione di COGNOME, si è assunto la responsabilità di attestarne la genuinità in termini che l’odierno ricorrente ha contestato in modo del tutto generico, evocando un disconoscimento le cui coordinate non ha tratteggiato, onde, sulla scorta delle evidenze disponibili, non pare potersi dubitare della piena legittimazione dell’avv. COGNOME, quale difensore di fiducia e domiciliatario, a ricevere, per conto dell’assistito, le notifiche degli atti processuali, oltre che a svolgere la connessa attività difensiva.
Per quanto concerne, poi, la redazione dell’atto di nomina e di elezione di domicilio in lingua italiana, deve osservarsi come, a seguito dell’arresto e della
sottoposizione, nell’ambito di due diversi procedimenti penali, a misura cautelare detentiva, COGNOME fu ininterrottamente ristretto in carcere, in Italia, tra il 2
maggio ‘2005 ed il 18 agosto 2006, ovvero per un torno di tempo che ben gli ha consentito di acquisire, con la lingua italiana, una familiarità ben maggiore di
quella che gli aveva al momento della privazione della libertà personale.
La precedente considerazione vale ad escludere che la nomina dell’avv.
COGNOME e l’elezione di domicilio presso il suo studio siano connotate da significativi profili di anomalia o singolarità e, al contempo, a comprovare
l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, che si impernia sull’essere stati tradotti, in lingua comprensibile a Mataich, solo alcuni atti del processo, collocati
nella sua fase iniziale (l’ordinanza di custodia cautelare, l’avviso di fissazione di udienza preliminare ed il decreto di citazione a giudizio) e non anche quelli
successivi, pure compresi nell’elenco previsto dall’art. 143 cod. proc. pen. – e, in
primis, la sentenza di condanna – emessi, nondimeno, in un frangente nel quale
il destinatario era ormai in grado di comprendere e parlare l’idioma in cui tali provvedimenti erano stati formati.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/03/2025.