Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 52142 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 4 Num. 52142 Anno 2019
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/10/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 13/07/1983
avverso l’ordinanza del 06/05/2019 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di CATANIA in difesa di NOME COGNOME che si riporta ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME a mezzo del difensore, ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dallo stesso avanzata contro l’ordinanza applicativa della custodia in carcere.
2. La misura è stata emessa, a carico dell’indagato, per il reato di partecipazione, con ruolo di promotore, capo e organizzatore, ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati (e dei reati strumentali) ai danni di istituti di credito della zona di Catania mediante rottura degli sportelli ATM, nonché per i reati fine contestati ai capi e, f, g (furto ai danni dell’agenzia Monte Paschi di Siena di Aci Bonaccorsi e reati connessi) ed ai capi i, j, h (tentato furto ai danni dell’Unicredit della zon industriale di Catania e reati connessi). L’ordinanza del Gip, condivisa dal Tribunale del riesame, ricordava come le intercettazioni e altri riscontri investigativi abbiano evidenziato che i furti agli ATM rientrassero nel quadro della programmazione di un’organizzazione stabile e altamente specializzata che agiva con un tipico modus operandi, ricorreva a codici di comunicazione convenzionali, disponeva di utenze intestate a soggetti ignari, utilizzate esclusivamente per comunicare durante la consumazione dell’evento delittuoso, e di dispositivi atti ad annullare le frequenze di segnali cellulari localizzatori GPS, nonché di chiodi a più punte, artigianalmente modificati, da utilizzare in caso di inseguimento da parte delle Forze dell’Ordine. Secondo la ricostruzione operata dai Giudici della cautela, il COGNOME metteva a disposizione la sua abitazione come luogo d’incontro degli associati in occasione di numerosi episodi delittuosi, dava disposizioni ai sodali su come organizzare il furto e dividere il profitto. Egli era colui dal quale gli a associati pretendevano assistenza economica e legale dopo l’arresto di alcuni di loro (in specie, NOME COGNOME e NOME COGNOME). Il compendio gravemente indiziario anche in relazione alla rilevante partecipazione del COGNOME ai reati fine contestati è, in gran parte, dovuto al vasto compendio intercettatorio, doviziosamente riportato nell’ordinanza impugnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si sollevano violazione dell’art. 274, lett. . proc. pen. e vizio di motivazione, con c), cod riguardo al requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione che si assume il Tribunale abbia considerato in termini generici. La contestata attività delittuosa si è interrotta nel marzo 2018, ben tredici mesi prima della data di applicazione della misura cautelare, circostanza rilevante al fine di escludere
la sussistenza dell’attualità delle esigenze. Inoltre non risultano carichi pendenti relativi a fatti successivi.
4. In data 17/09/2019 il difensore dell’imputato ha depositato in cancelleria motivi aggiunti a sostegno del ricorso tempestivamente proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Occorre premettere che, secondo l’orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento . 04/
3. Sotto entrambi i profili la motivazione dell’ordinanza impugnata si appalesa del tutto immune dal vizio dedotto con l’unica censura afferente all’insussistenza del requisito dell’attualità del pericolo di recidivanza.
Il Tribunale del riesame, così come prima il Gip, ha rilevato la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa «dovendosi considerare l’inserimento dell’indagato, e con ruolo di promotore, capo ed organizzatore, in una rete organizzata e altamente specializzata, dedita da anni a consumare sistematici furti pluriaggravati, che si avvaleva di mezzi e persone in numero variabile, indicativa di elevata professionalità criminale e pericolosità sociale». Quanto alla affermata assenza del requisito dell’attualità” del pericolo di reiterazione criminosa, in quanto l’attivit associativa sarebbe cessata il 03/03/2018, il Tribunale ha correttamente osservato che la data di contestazione dei reati non può essere ritenuta risalente; che non potevano essere accertati successivi episodi perché l’attività captativa cessava pochi mesi dopo l’ultimo reato contestato; che, anche dopo la contestazione dei reato del 03/03/2018, il COGNOME si mostrava disponibile ad organizzare altre azioni illecite per finanziare i correi;
che l’inserimento dell’indagato nel circuito criminale era talmente radicato che lo stesso si vantava di aver arricchito molti soggetti grazie alla sua organizzazione; che risultano allo stato pendenti altri procedimenti penali a carico dell’indagato, di cui uno per altro reato-fine in concorso con gli associati COGNOME e COGNOME.
Reputata la custodia in carcere unica misura adeguata a contenere le illustrate esigenze cautelari, il Tribunale respingeva la misura degli arresti domiciliari, se pur con braccialetto elettronico, ritenendola inadatta a recidere i plurimi legami criminali vantati dall’odierno ricorrente.
Come si vede, si tratta, di motivazione congrua e sorretta da ragioni giuridicamente significative, a fronte di un ricorso che presenta considerevoli profili di genericità.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2019