Atto di Appello Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in appello è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di redigere un atto di appello generico in modo specifico e puntuale, pena la sua inammissibilità. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in primo grado, proponevano appello avverso la sentenza. La Corte d’Appello confermava la decisione. Successivamente, i due imputati decidevano di ricorrere per Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Il fulcro della loro doglianza era che, a loro dire, la Corte d’Appello non aveva correttamente valutato i loro motivi di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. Oltre a respingere le richieste dei ricorrenti, la Corte li ha condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Atto di Appello Generico è Inammissibile?
La ragione di questa severa decisione risiede interamente nella natura dell’atto di appello originario. Secondo la Cassazione, l’impugnazione presentata alla Corte d’Appello era affetta da una genericità insuperabile. La legge, in particolare l’art. 581 c.p.p., impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su specifici elementi di prova tratti dalla sentenza di primo grado. L’atto di appello, invece, non era riuscito a confutare puntualmente tali elementi. In altre parole, si era limitato a critiche generali senza entrare nel merito delle prove che avevano fondato la condanna.
La Suprema Corte ha quindi ribadito un principio consolidato: non basta dissentire dalla decisione del giudice; è necessario articolare critiche precise, logiche e pertinenti che si confrontino direttamente con la struttura motivazionale della sentenza impugnata. Un atto di appello generico, che non assolve a questa funzione critica, non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea una lezione cruciale per ogni difensore e per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione dell’atto di appello non può essere un mero esercizio di stile o una riproposizione di argomenti già spesi. Deve essere un’analisi critica e dettagliata della sentenza di primo grado, capace di individuare e smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice. Ignorare questo requisito significa esporsi a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza non solo di vedere preclusa la possibilità di una revisione del giudizio, ma anche di subire una condanna economica per le spese e le sanzioni pecuniarie.
Cosa succede se un atto di appello è considerato generico?
L’appello viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che il giudice non esamina il merito della questione. L’appellante viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché l’atto di appello in questo caso è stato ritenuto generico?
Perché non ha specificamente contestato e confutato gli elementi di prova citati nella sentenza di primo grado, sui quali la Corte d’Appello ha fondato la sua decisione di conferma della condanna.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare inammissibile un atto di appello generico?
Il fondamento è l’articolo 581 del codice di procedura penale, che richiede che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12781 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a L’AQUILA il 19/02/2022 COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1/2`./
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, sovrapponibili nel contenuto, proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte ha richiamato specifici elementi di prova tratti dalla sentenza di primo grado rispetto ai quali non può che rilevarsi la genericità dell’atto di appello che non era riuscit a confutarli (pag. 3 della sentenza);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con assorbimento anche delle considerazioni di cui alla memoria difensiva depositata;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pres sente