Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo avverso il provvedimento emesso nel corso dell’udienza dell’8 gennaio 2024 dal Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nata ad Assisi (PG) il DATA_NASCITA visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sosti Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibili del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 gennaio 2024 il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha pronunciato, nel processo a carico di COGNOME NOME, imputata del reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 20.01.2029 ordinanza di trasmissione del fascicolo al P.M. per le valutazioni di competenza merito alla mancata fissazione della udienza preliminare.
Avverso l’ordinanza de qua il Sost. Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv per violazione di legge processuale per inosservanza delle norme sulla capaci del giudice naturale, deducendo l’abnormità del provvedimento adottato. Ha rilevato che, esercitata l’azione penale con decreto di citazione diretta a gi del 19/10/2022 tempestivamente notificata all’imputata, il provvedimento d restituzione degli atti all’ufficio di Procura adottato dal giudice monocratico ritenersi abnorme, in quanto, prospettando la mancata richiesta di fissazi dell’udienza preliminare -sul presupposto, errato, della previsione edittale d pena massima incompatibile col disposto dell’art. 550 c.p.p.- ha determinato u indebita regressione del procedimento nonché una stasi processuale non rimovibile se non con la impugnazione oggi in esame. Ha argomentato dunque che la restituzione degli atti disposta dal giudice imporrebbe al P.M. di comp una attività processuale contra legem, e, quindi, di incorrere negli inevitabili provvedimenti correttivi del Giudice dell’udienza preliminare previsti dall’art sexies c.p.p., e determinerebbe, dunque, uno stallo non altrimenti superabile non con la proposizione del ricorso per Cassazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ha invocato, dunque, l’annullamento del provvedimento del Tribunale emesso in udienza l’8 gennaio 2024 ad ogni effetto e con tutte le conseguenze legge.
Il Sost. Procuratore Generale, premessa l’erroneità della decisione come adottata, e, di conseguenza, l’indebita regressione del procedimento, tuttavia concluso in senso contrario alla dedotta abnormità del provvediment Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di abnormità struttura (per carenza di potere in astratto e carenza di potere in concreto, n.25957/2009,COGNOME), e di abnormità’funzionale, implicante una crisi GLYPH di funzionamento del processo per stasi o indebita regressione, coerentemente
principi espressi anche da Corte Cost., N. 236 del 2005, coi suoi caratteri di eccezionalità (S.U. n. 37502/2022, COGNOME), ha concluso per il rigetto del ricor proprio argomentando, in linea con l’ultima delle decisioni citate, che essendo precluso al P.M. richiedere l’udienza preliminare, non TARGA_VEICOLO risulta riscontrabile la stasi processuale che dà luogo all’abnormità dell’atto impugna
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso è fondato.
Con l’ordinanza impugnata dell’8 gennaio 2024 il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha pronunciato, nel processo a carico di COGNOME NOME, imputata del reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 20.01.2029 ordinanza di trasmissione del fascicolo al P.M. per le valutazioni di competenza merito alla mancata fissazione della udienza preliminare.
Non è revocabile in dubbio che per il reato de quo fosse, invece, corrett citazione diretta a giudizio.
Ricorre avverso l’ordinanza il procuratore della repubblica presso il tribunal Teramo, allegando l’abnormità del provvedimento, per i motivi col ricors dedotti, ed invocandone l’annullamento.
Rileva questa Corte che «E’ abnorme, sotto il profilo funzionale, perché determina una insuperabile stasi del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l’udienza preliminare per uno dei reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione de al pubblico ministero che abbia proceduto con le forme della citazione dirett giudizio, non potendo quest’ultimo reiterare il meNOMEmo decreto di citazio diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corret relazione al titolo del reato. »
Nel caso in esame, per effetto dell’ordinanza impugnata, si è creato un effett stallo o regressione processuale, non rimediabile se non attraverso un interve del giudice di legittimità, effetto proprio, in base al consolidato orienta giurisprudenziale, di un atto abnorme (cfr. in proposito Sez. Un., n. 33 22/11/2000, COGNOME; n. 28807 del 29/05/2002, COGNOME; n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME). Come correttamente rilevato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, a fronte del provvedimento impugnato è oggi impossibile reiterare meNOMEmo decreto di citazione diretta, né si potrebbe procedere con un richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell’udienza prelim
(perché si tratterebbe di un esercizio dell’azione penale in forme non corr avuto riguardo al titolo di reato) (Sez. 6, n. 52160 del 16/11/2016, Belville 26862301).
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli devono essere trasmessi al giudice monocratico del Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli a al Tribunale di Teramo. Così deciso il 10 giugno 2024
La Consigliera est.
Il Presidente