Atto abnorme: L’Ordinanza che Definisce i Limiti del Ricorso
Nel complesso mondo della procedura penale, esistono concetti che delineano i confini tra un atto legittimo e uno patologico. Tra questi, spicca la nozione di atto abnorme, una categoria elaborata dalla giurisprudenza per censurare quei provvedimenti giudiziari che, per forma o funzione, si pongono al di fuori del sistema. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’occasione preziosa per approfondire questo tema, chiarendo quando un’ordinanza di archiviazione può, o meglio non può, essere considerata tale.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro l’Archiviazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un consorzio, ente posto a tutela di un noto prodotto caseario DOP, che agiva in qualità di parte offesa in un procedimento penale. Il consorzio aveva impugnato l’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale aveva disposto l’archiviazione del procedimento a carico di un individuo. Il ricorso si fondava sull’idea che tale provvedimento di archiviazione costituisse un atto abnorme, meritevole di essere annullato dalla Corte di Cassazione.
La Nozione di Atto Abnorme nella Procedura Penale
Per comprendere la decisione della Corte, è fondamentale chiarire cosa si intenda per atto abnorme. La Cassazione, nel provvedimento in esame, ribadisce una distinzione consolidata tra due profili di abnormità:
Profilo Strutturale (o Genetico)
Si ha abnormità strutturale quando il provvedimento presenta una “stranezza” o una “singolarità” nel suo contenuto, tale da renderlo completamente estraneo al sistema processuale. Si tratta di un atto talmente anomalo da non essere inquadrabile in alcuno schema legale.
Profilo Funzionale
L’abnormità funzionale, invece, si verifica quando il giudice, pur esercitando un potere che la legge gli conferisce, lo utilizza al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste. L’effetto di questo uso distorto del potere è la determinazione di una stasi (un blocco) del processo o, addirittura, una sua regressione a una fase precedente, rendendone impossibile la prosecuzione.
Le Motivazioni: Perché l’Archiviazione non è un Atto Abnorme
La Corte di Cassazione, analizzando il caso specifico, ha escluso che l’ordinanza di archiviazione impugnata potesse rientrare in una delle due categorie di atto abnorme. I giudici hanno osservato che il provvedimento di archiviazione rientra pienamente nella potestà decisionale del G.i.p. Quest’ultimo, infatti, aveva agito in risposta a una rituale richiesta del pubblico ministero, esercitando quindi un potere previsto e regolato dal codice di procedura penale.
Inoltre, l’archiviazione non determina alcuna stasi processuale. Al contrario, essa rappresenta una delle possibili definizioni del procedimento, ponendovi fine. Non vi è alcun blocco né alcuna regressione, ma semplicemente la conclusione fisiologica di una fase processuale. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato”, poiché basato su un presupposto giuridico palesemente errato.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Sulla base delle motivazioni esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il consorzio ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria prevista per i casi in cui un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, con lo scopo di scoraggiare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate che congestionano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione riafferma un principio cruciale: non ogni atto sfavorevole è un atto abnorme, e l’impugnazione deve basarsi su vizi concreti e riconosciuti dall’ordinamento.
Cos’è un atto abnorme secondo la Corte di Cassazione?
Un atto abnorme è un provvedimento giudiziario che esce dagli schemi del sistema processuale. Può essere “strutturale”, se è strano o singolare nel suo contenuto, o “funzionale”, se, pur essendo formalmente legittimo, causa un blocco (stasi) o una regressione ingiustificata del processo.
Un’ordinanza di archiviazione può essere considerata un atto abnorme?
Secondo questa ordinanza, un’ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. su legittima richiesta del pubblico ministero non costituisce un atto abnorme, in quanto rientra pienamente nella potestà funzionale del giudice e non causa alcuna stasi processuale, ma al contrario definisce il procedimento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19871 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE parte offesa nel procedimento c/
COGNOME NOME NOME a FAENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato dal RAGIONE_SOCIALE, letti i motivi nuovi sopravvenuti con successiva memoria;
premesso che i tratti caratterizzanti l’abnormità -così come enucleati da questa Corte- possono riguardare il c.d. profilo strutturale (genetico), allorquando si rinvenga una stranezza o una singolarità del contenuto del provvedimento, tali da renderlo avulso dall’intero ordinamento processuale; ovvero il cd. profilo funzionale, che si verifica quando il giudice, pur investito della potestà decisionale e, quindi, astrattamente titolare del legittimo potere, esercita le sue prerogative al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, determinando la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (se non, addirittura, la sua regressione). Mentre nel primo caso (c.d. abnormità strutturale) l’atto, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, nel secondo caso (c.d. abnormità funzionale), il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo ovvero la sua regressione.
Rilevato che nessuna di tali caratteristiche si rinviene -né viene denunciatacon il ricorso in esame, con il quale si impugna un provvedimento (ordinanza di archiviazione) che rientra nella potestà funzionale del giudice che lo ha emesso (il G.i.p.), cui era stata ritualmente rivolta la relativa richiesta del pubblico ministero. Né tantomeno può rinvenirsi una stasi processuale nell’archiviazione di un procedimento disposta -appunto- su legittima richiesta del pubblico ministero e su altrettanto legittima determinazione del G.i.p.;
considerato che da quanto rilevato emerge la manifesta infondatezza del ricorso, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 marzo 2024