Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5073 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5073 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 12/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, denunciando l’abnormità dell’impugnato provvedimento e domandandone l’annullamento. All’esito dell’udienza preliminare tenutasi in data 12/07/20 stato pronunciato decreto di rinvio a giudizio «dinanzi al RAGIONE_SOCIALE», senza però procedere alla specifica indicazione della relativa Sezi del RAGIONE_SOCIALE giudicante, dinanzi al quale si sarebbe celebrato il dibattim nemmeno della data fissata per la prima udienza; è stata contestualmente rinvi la notifica del decreto stesso, alle successive indicazioni fornite dal Tribu ad quem. Il successivo giorno 18/07/2023, il Giudice dell’udienza preliminare proceduto all’emissione, in pratica, di un nuovo decreto che dispone il giud questa volta, ha indicato il RAGIONE_SOCIALE e la data della vocatio in iudicium. Il tutto è però avvenuto fuori udienza, senza la preventiva instaurazione del contradditt e, inoltre, dopo che si era perfezionato il passaggio del procedimento dalle ind preliminari al giudizio, ossia allorquando vi era già stata la consunzione dei funzionalmente riservati al Giudice dell’udienza preliminare. Mentre il decret 12/07/2023 è nullo ai sensi dell’art. 429, comma 2, lett. f) cod. proc. pen. da eccepire in sede dibattimentale, nella fase delle questioni preliminari), il del 18/07/2023 è abnorme a causa della sua stranezza procedimentale, in quan connotato da una modalità di formazione progressiva, con successiva indicazione di elementi la cui presenza, al contrario, è prevista a pena di nullità. C probabilità, quindi, con il decreto del 18/07/2023 si è inteso sanare gli e vizi del precedente provvedimento di analogo contenuto, emesso all’esi dell’udienza preliminare. La rinnovazione di un atto processuale, però, presupp una declaratoria che ne abbia accertato e sancito la nullità. Il Giudice dell’ preliminare, all’esito dell’udienza del 12 luglio 2023, avrebbe invece dovuto correttamente – disporre il rinvio a giudizio dell’imputata ad una data succe rispetto al momento dell’acquisizione delle inFormazioni inerenti al RAGIONE_SOCIALE al quale rinviare e alla data della prima udienza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare RAGIONE_SOCIALEale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio a carico di NOME COGNOME imputato del delitto ex artt. 56, 575, 577 n. 3 cod. pen., per aver posto i atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di NOME COGNOME, esplodendogli contro almeno dieci colpi di arma da fuoco, aggrava ai sensi dell’art. 416-bis.1, con riferimento al metodo utilizzato e avuto r alla causale del fatto riconducibile a contrastO insorti all’interno dell’organi di stampo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Manca il fondamentale presupposto del ricorso, ossia l’interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l’impugnazione nemmeno indica alcuna concreta lesione dei diritti di difesa, né essa è in comunque ravvisabile. L’udienza preliminare si è regolarmente tenuta, vi è stata la discussione ed è stata altresì disposta – nel contraddittorio delle parti formazione del fascicolo del dibattimento. La data dell’udienza dibattimentale è stata indicata – come comunicato in udienza – con il successivo decreto del 18 luglio 2023, ritualmente notificato e su tale indicazione le parti comunque non avrebbero potuto interloquire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione, in primo luogo, è proposta avverso un provvedimento non impugnabile. E infatti, in considerazione della funzione meramente processuale riconnessa al decreto che dispone il giudizio, volto semplicemente a determinare il passaggio del procedimento dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio, previa valutazione in ordine alla necessità del vaglio dibattimentale, in ordine al materiale probatorio portato al vaglio del giudice dell’udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio non è suscettibile d impugnazione.
Nemmeno sussiste la pretesa ricorribilità per abnormità. La natura abnorme dell’atto processuale può, come noto, attenere tanto al profilo strutturale, riscontrabile allorquando l’atto – per la sua singolarità e la particol stranezza del contenuto – si collochi al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto al profilo funzionale, allorquando l’atto stesso, sebbene non avulso rispetto al sistema normativo, finisca per cagionare la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094).
3.1. Nel caso di specie, invece, il decreto impugnato è atto tipico del procedimento, che il giudice aveva il potere di emettere e che non determina alcuna stasi processuale.
3.2. Non sussiste poi alcuna paralisi dell’iter procedimentale, essendo pacificamente in corso il giudizio dibattimentale; nemmeno si è concretizzata,
infine, alcuna forma di abnormità a causa della contestata modalità di “formazi progressiva” dell’atto (peraltro regolarmente notificato alle parti).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve es dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in tremila – in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della ca inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 1 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.