Atto abnorme: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Nel complesso panorama della procedura penale, il concetto di atto abnorme rappresenta un’eccezione che consente l’impugnazione immediata di provvedimenti altrimenti non contestabili. Ma quali sono i confini esatti di questa nozione? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce sulla questione, analizzando il caso di un decreto di rinvio a giudizio emesso in due fasi. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte ha affrontato e risolto il dilemma.
I fatti del caso: un decreto di rinvio a giudizio in due tempi
La vicenda processuale ha origine da un’imputazione per tentato omicidio, aggravato dal metodo mafioso. Al termine dell’udienza preliminare, svoltasi il 12 luglio, il Giudice disponeva il rinvio a giudizio dell’imputato. Tuttavia, il decreto emesso in quella sede era incompleto: mancava l’indicazione precisa del Collegio giudicante e, soprattutto, della data fissata per la prima udienza dibattimentale.
Per ovviare a questa mancanza, il giorno 18 luglio, il medesimo Giudice emetteva un secondo decreto, questa volta completo di tutti gli elementi necessari per la vocatio in iudicium. Questo secondo atto, però, veniva emesso al di fuori dell’udienza e senza la presenza delle parti. La difesa dell’imputato ha quindi deciso di ricorrere per cassazione, sostenendo che il secondo decreto costituisse un atto abnorme a causa della sua ‘formazione progressiva’, avvenuta dopo che il Giudice aveva, a suo dire, esaurito il proprio potere decisionale con il primo provvedimento.
La decisione della Cassazione sull’atto abnorme
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea la tesi difensiva. In primo luogo, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: il decreto che dispone il giudizio non è un provvedimento impugnabile. La sua funzione è meramente processuale, servendo a traghettare il procedimento dalla fase delle indagini a quella del giudizio vero e proprio, senza avere natura decisoria.
In secondo luogo, e questo è il cuore della sentenza, la Corte ha escluso che il provvedimento impugnato potesse essere qualificato come un atto abnorme. Per farlo, ha richiamato la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, che distingue due tipi di abnormità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla distinzione tra abnormità strutturale e funzionale.
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Abnormità strutturale: si verifica quando l’atto, per la sua singolarità, si pone completamente al di fuori del sistema processuale. Nel caso di specie, il decreto di rinvio a giudizio è un atto tipico, che il giudice ha il pieno potere di emettere. La sua integrazione successiva non lo rende un atto ‘estraneo’ al sistema.
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Abnormità funzionale: si manifesta quando un atto, pur essendo formalmente previsto dalla legge, provoca una stasi del processo, rendendone impossibile la prosecuzione. Anche sotto questo profilo, la Corte non ha ravvisato alcuna abnormità. Al contrario, il secondo decreto ha permesso al processo di proseguire regolarmente, fissando l’udienza e consentendo lo svolgimento del dibattimento. Lungi dal causare una paralisi, l’atto ha garantito l’avanzamento del procedimento.
La Corte ha inoltre sottolineato che non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto il decreto integrativo è stato regolarmente notificato a tutte le parti, le quali sono state messe in condizione di conoscere la data del processo. Pertanto, la modalità di ‘formazione progressiva’ non ha generato alcun vizio tale da giustificare un ricorso per abnormità.
Le conclusioni
La sentenza consolida un importante principio di diritto processuale: la correzione o l’integrazione di un decreto di rinvio a giudizio, anche se effettuata con un atto successivo e fuori udienza, non costituisce un atto abnorme se non determina una paralisi del procedimento e non lede concretamente i diritti di difesa. L’impugnazione per abnormità resta uno strumento eccezionale, da utilizzare solo in presenza di vizi radicali che minano la struttura stessa del processo o ne impediscono il fisiologico svolgimento, e non per mere irregolarità procedurali che possono essere sanate o che non producono un pregiudizio effettivo.
È possibile impugnare direttamente un decreto di rinvio a giudizio?
No, la sentenza chiarisce che il decreto che dispone il rinvio a giudizio non è un provvedimento autonomamente impugnabile, poiché la sua funzione è semplicemente quella di determinare il passaggio del procedimento alla fase dibattimentale.
Quando un atto del giudice può essere considerato un ‘atto abnorme’?
Secondo la Corte, un atto è abnorme solo in due casi: quando si colloca completamente al di fuori del sistema processuale per la sua singolarità (abnormità strutturale) o quando, pur essendo previsto dalla legge, provoca una stasi insuperabile del processo (abnormità funzionale).
La correzione di un decreto di rinvio a giudizio dopo l’udienza costituisce un atto abnorme?
No. La Cassazione ha stabilito che l’emissione di un secondo decreto per completare elementi mancanti nel primo (come la data dell’udienza) non è un atto abnorme, a condizione che non causi una paralisi del procedimento e venga regolarmente notificato alle parti, senza ledere il diritto di difesa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5073 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5073 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 12/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
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Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, denunciando l’abnormità dell’impugnato provvedimento e domandandone l’annullamento. All’esito dell’udienza preliminare tenutasi in data 12/07/20 stato pronunciato decreto di rinvio a giudizio «dinanzi al RAGIONE_SOCIALE», senza però procedere alla specifica indicazione della relativa Sezi del RAGIONE_SOCIALE giudicante, dinanzi al quale si sarebbe celebrato il dibattim nemmeno della data fissata per la prima udienza; è stata contestualmente rinvi la notifica del decreto stesso, alle successive indicazioni fornite dal Tribu ad quem. Il successivo giorno 18/07/2023, il Giudice dell’udienza preliminare proceduto all’emissione, in pratica, di un nuovo decreto che dispone il giud questa volta, ha indicato il RAGIONE_SOCIALE e la data della vocatio in iudicium. Il tutto è però avvenuto fuori udienza, senza la preventiva instaurazione del contradditt e, inoltre, dopo che si era perfezionato il passaggio del procedimento dalle ind preliminari al giudizio, ossia allorquando vi era già stata la consunzione dei funzionalmente riservati al Giudice dell’udienza preliminare. Mentre il decret 12/07/2023 è nullo ai sensi dell’art. 429, comma 2, lett. f) cod. proc. pen. da eccepire in sede dibattimentale, nella fase delle questioni preliminari), il del 18/07/2023 è abnorme a causa della sua stranezza procedimentale, in quan connotato da una modalità di formazione progressiva, con successiva indicazione di elementi la cui presenza, al contrario, è prevista a pena di nullità. C probabilità, quindi, con il decreto del 18/07/2023 si è inteso sanare gli e vizi del precedente provvedimento di analogo contenuto, emesso all’esi dell’udienza preliminare. La rinnovazione di un atto processuale, però, presupp una declaratoria che ne abbia accertato e sancito la nullità. Il Giudice dell’ preliminare, all’esito dell’udienza del 12 luglio 2023, avrebbe invece dovuto correttamente – disporre il rinvio a giudizio dell’imputata ad una data succe rispetto al momento dell’acquisizione delle inFormazioni inerenti al RAGIONE_SOCIALE al quale rinviare e alla data della prima udienza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare RAGIONE_SOCIALEale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio a carico di NOME COGNOME imputato del delitto ex artt. 56, 575, 577 n. 3 cod. pen., per aver posto i atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di NOME COGNOME, esplodendogli contro almeno dieci colpi di arma da fuoco, aggrava ai sensi dell’art. 416-bis.1, con riferimento al metodo utilizzato e avuto r alla causale del fatto riconducibile a contrastO insorti all’interno dell’organi di stampo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Manca il fondamentale presupposto del ricorso, ossia l’interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l’impugnazione nemmeno indica alcuna concreta lesione dei diritti di difesa, né essa è in comunque ravvisabile. L’udienza preliminare si è regolarmente tenuta, vi è stata la discussione ed è stata altresì disposta – nel contraddittorio delle parti formazione del fascicolo del dibattimento. La data dell’udienza dibattimentale è stata indicata – come comunicato in udienza – con il successivo decreto del 18 luglio 2023, ritualmente notificato e su tale indicazione le parti comunque non avrebbero potuto interloquire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione, in primo luogo, è proposta avverso un provvedimento non impugnabile. E infatti, in considerazione della funzione meramente processuale riconnessa al decreto che dispone il giudizio, volto semplicemente a determinare il passaggio del procedimento dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio, previa valutazione in ordine alla necessità del vaglio dibattimentale, in ordine al materiale probatorio portato al vaglio del giudice dell’udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio non è suscettibile d impugnazione.
Nemmeno sussiste la pretesa ricorribilità per abnormità. La natura abnorme dell’atto processuale può, come noto, attenere tanto al profilo strutturale, riscontrabile allorquando l’atto – per la sua singolarità e la particol stranezza del contenuto – si collochi al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto al profilo funzionale, allorquando l’atto stesso, sebbene non avulso rispetto al sistema normativo, finisca per cagionare la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094).
3.1. Nel caso di specie, invece, il decreto impugnato è atto tipico del procedimento, che il giudice aveva il potere di emettere e che non determina alcuna stasi processuale.
3.2. Non sussiste poi alcuna paralisi dell’iter procedimentale, essendo pacificamente in corso il giudizio dibattimentale; nemmeno si è concretizzata,
infine, alcuna forma di abnormità a causa della contestata modalità di “formazi progressiva” dell’atto (peraltro regolarmente notificato alle parti).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve es dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in tremila – in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della ca inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 1 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.